LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 10
Attivita' nelle aree protette
1. Le attivita' di cui all'art. 2 che si svolgono all'interno del
territorio di aree protette dovranno attenersi anche alle
disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.
2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui agli artt. 5 e 7, ne trasmette copia al legale
rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta.