REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 10                                                               
Attivita' nelle aree protette                                                   
1. Le attivita' di cui all'art. 2 che si svolgono all'interno del               
territorio di aree protette dovranno attenersi anche alle                       
disposizioni previste dai rispettivi regolamenti.                               
2. Il Sindaco, entro cinque giorni dal ricevimento della                        
comunicazione di cui agli artt. 5 e 7, ne trasmette copia al legale             
rappresentante dell'ente di gestione dell'area protetta.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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