REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 9                                                                
Documentazione sanitaria                                                        
per la partecipazione a soggiorni e campeggi                                    
1. La partecipazione di giovani di eta' inferiore ai diciotto anni,             
ai soggiorni e/o campeggi previsti all'art. 2, e' subordinata alla              
presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato             
di salute del giovane e le vaccinazioni cui e' stato sottoposto.                
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante ovvero                
autocertificate dal legittimo rappresentante la patria potesta' sotto           
la propria responsabilita' e conservate con cura da parte del                   
responsabile del soggiorno e/o del campeggio.                                   
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione           
probante le vaccinazioni effettuate nei paesi d'origine e gli                   
avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia           
di sanita'.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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