LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 9
Documentazione sanitaria
per la partecipazione a soggiorni e campeggi
1. La partecipazione di giovani di eta' inferiore ai diciotto anni,
ai soggiorni e/o campeggi previsti all'art. 2, e' subordinata alla
presentazione di una scheda sanitaria in cui sono indicati lo stato
di salute del giovane e le vaccinazioni cui e' stato sottoposto.
2. Le schede devono essere certificate dal medico curante ovvero
autocertificate dal legittimo rappresentante la patria potesta' sotto
la propria responsabilita' e conservate con cura da parte del
responsabile del soggiorno e/o del campeggio.
3. Gli ospiti stranieri devono avere al seguito idonea documentazione
probante le vaccinazioni effettuate nei paesi d'origine e gli
avvenuti adempimenti previsti dagli accordi internazionali in materia
di sanita'.