REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 8                                                                
Campeggio mobile-itinerante                                                     
1. Sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono             
spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore.                 
2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si devono                  
rispettare le norme e disposizioni previste nell'Allegato "D" della             
presente legge.                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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