REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 8 Campeggio mobile-itinerante 1. Sono considerati campeggi mobili-itineranti quelli che prevedono spostamenti quotidiani e soste non superiori a quarantotto ore. 2. Per lo svolgimento dei campeggi mobili-itineranti si devono rispettare le norme e disposizioni previste nell'Allegato "D" della presente legge.