REGIONE EMILIA-ROMAGNA
LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 6 Campeggio autoorganizzato 1. Sono considerati campeggi autoorganizzati quelli che utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non superiore a venti giorni.