REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 6                                                                
Campeggio autoorganizzato                                                       
1. Sono considerati campeggi autoorganizzati quelli che utilizzano              
strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non            
superiore a venti giorni.                                                       

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina