REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 6                                                                
Campeggio autoorganizzato                                                       
1. Sono considerati campeggi autoorganizzati quelli che utilizzano              
strutture mobili montate su aree o terreni idonei per una durata non            
superiore a venti giorni.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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