LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 5
Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni
in accantonamento e in area attrezzata
1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli articoli 3 e 4 si
deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune
competente per territorio, secondo il modello di cui all'Allegato "A"
indicando:
a) le generalita' di uno o piu' responsabili delle
associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro
espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
c) l'assenso del proprietario dell'area;
d) la tipologia del soggiorno.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, in assenza di un provvedimento
motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1,
lett. a), l'attivita' di soggiorno puo' essere iniziata.
3. Se la durata del soggiorno e' inferiore a quattro giorni
(novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente
articolo.
4. I responsabili di cui al punto a), nel caso di partecipanti al
soggiorno di eta' inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di
apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun
partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o da parte di chi
esercita la patria potesta', da esibire a eventuale richiesta delle
autorita' competenti.