REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 5                                                                
Autorizzazione allo svolgimento dei soggiorni                                   
in accantonamento e in area attrezzata                                          
1. Per lo svolgimento dei soggiorni di cui agli articoli 3 e 4 si               
deve presentare comunicazione scritta al Sindaco del Comune                     
competente per territorio, secondo il modello di cui all'Allegato "A"           
indicando:                                                                      
a) le generalita' di uno o piu' responsabili delle                              
associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro                      
espressamente delegate, presenti per tutta la durata del soggiorno;             
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;           
c) l'assenso del proprietario dell'area;                                        
d) la tipologia del soggiorno.                                                  
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della                      
comunicazione di cui al comma 1, in assenza di un provvedimento                 
motivato di diniego comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1,           
lett. a), l'attivita' di soggiorno puo' essere iniziata.                        
3. Se la durata del soggiorno e' inferiore a quattro giorni                     
(novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente                    
articolo.                                                                       
4. I responsabili di cui al punto a), nel caso di partecipanti al               
soggiorno di eta' inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di              
apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun           
partecipante, da parte di almeno uno dei genitori o da parte di chi             
esercita la patria potesta', da esibire a eventuale richiesta delle             
autorita' competenti.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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