REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 4                                                                
Soggiorno in area attrezzata                                                    
1. Sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati              
presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture             
posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non                    
superiore a venti giorni.                                                       
2. Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte            
ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacita'                    
ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e deve              
essere servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi           
di soccorso.                                                                    
3. E' consentito inoltre l'utilizzo di strutture e di servizi fissi             
preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal                 
soggiorno.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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