LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 4
Soggiorno in area attrezzata
1. Sono considerati soggiorni in area attrezzata quelli realizzati
presso complessi ricettivi all'aperto costituiti anche da strutture
posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata non
superiore a venti giorni.
2. Questo tipo di soggiorno prevede l'allestimento di strutture atte
ad accogliere un numero di persone rapportato alle capacita'
ricettive delle attrezzature igienico-sanitarie disponibili e deve
essere servito da vie di accesso che consentano l'intervento ai mezzi
di soccorso.
3. E' consentito inoltre l'utilizzo di strutture e di servizi fissi
preesistenti, anche se abitualmente destinati a usi diversi dal
soggiorno.