REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 3                                                                
Soggiorno in accantonamento                                                     
1. Sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano           
strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalita', pernottamento           
e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro                      
accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni.                    
2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un              
numero di persone rapportato alle capacita' ricettive delle                     
attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite da                
strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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