LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 3
Soggiorno in accantonamento
1. Sono considerati soggiorni in accantonamento quelli che utilizzano
strutture fisse ricettive idonee a offrire ospitalita', pernottamento
e soggiorno temporaneo a gruppi di persone, giovani e loro
accompagnatori, per una durata non superiore a venti giorni.
2. Gli edifici adibiti a soggiorno temporaneo devono accogliere un
numero di persone rapportato alle capacita' ricettive delle
attrezzature igienico-sanitarie disponibili ed essere servite da
strade che consentano l'intervento ai mezzi di soccorso.