REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 2                                                                
Campo di applicazione                                                           
1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'articolo 1             
svolgono le proprie attivita', anche mediante la realizzazione di               
soggiorni e campeggi a scopo sociale secondo le seguenti tipologie:             
a) soggiorno in accantonamento;                                                 
b) soggiorno in area attrezzata;                                                
c) campeggio autoorganizzato;                                                   
d) campeggio mobile-itinerante.                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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