LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 2
Campo di applicazione
1. Le organizzazioni e associazioni giovanili di cui all'articolo 1
svolgono le proprie attivita', anche mediante la realizzazione di
soggiorni e campeggi a scopo sociale secondo le seguenti tipologie:
a) soggiorno in accantonamento;
b) soggiorno in area attrezzata;
c) campeggio autoorganizzato;
d) campeggio mobile-itinerante.