REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO                                             
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA                                   
la seguente legge:                                                              
          Art. 1                                                                
Finalita'                                                                       
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e tutela le attivita'                    
educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni                
giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei            
loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di                   
campeggi e soggiorni sul territorio regionale in parte gia'                     
menzionati nella L.R. 25 ottobre 1997, n. 34.                                   
NOTA ALL'ART. 1                                                                 
Comma 1                                                                         
La L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 concerne Delega ai Comuni delle                  
funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per                  
minori.                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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