LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Finalita'
1. La Regione Emilia-Romagna riconosce e tutela le attivita'
educative, didattiche, sociali che organizzazioni e associazioni
giovanili senza scopo di lucro, intendono realizzare nell'ambito dei
loro fini istituzionali e statutari mediante l'attivazione di
campeggi e soggiorni sul territorio regionale in parte gia'
menzionati nella L.R. 25 ottobre 1997, n. 34.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
La L.R. 25 ottobre 1997, n. 34 concerne Delega ai Comuni delle
funzioni di controllo e vigilanza sui soggiorni di vacanza per
minori.