REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2001, n. 1316

Programma di interventi finanziari di cui alla Legge del 2 dicembre 1998, n. 423, all'art. 1, comma 2, per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture zootecniche. Approvazione programma operativo e riparto agli enti territoriali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il DPR 14 gennaio 1997, n. 54 "Regolamento recante attuazione delle           
Direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE, in materia di produzione e                     
immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte" che              
fissa le caratteristiche minime richi'este per il latte e per tutti i           
prodotti a base di latte destinati al consumo umano nell'ambito del             
sistema produttivo, dalla produzione della materia prima ai prodotti            
finiti fino al momento della loro uscita dallo stabilimento di                  
produzione;                                                                     
- il DLgs 26 maggio 1997, n. 155 che pone in attuazione le Direttive            
93/43/CEE e 96/03/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, e           
che definisce norme generali per garantire la sicurezza e la                    
salubrita';                                                                     
- la Legge 2 dicembre 1998, n. 423 "Interventi strutturali e urgenti            
nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico", che in relazione alle           
necessita' createsi nelle aziende produttrici di latte in conseguenza           
delle norme recate dal citato DPR 54/97 ha riservato risorse                    
specifiche per l'attuazione dei lavori di adeguamento delle strutture           
e dotazioni alla disciplina comunitaria, definendo prioritari gli               
interventi nelle aziende condotte da giovani ed in quelle situate in            
aree svantaggiate;                                                              
- il "Programma d'interventi finanziari per l'adeguamento alla                  
normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle                
aziende di produzione latte di cui all'art. 2, comma 1, lettera g)              
del DPR 14 gennaio 1997 n. 54" predisposto dal Ministero delle                  
Politiche agricole e forestali, che definisce le tipologie di                   
intervento ed i relativi beneficiari;                                           
- la nota della Commissione Europea n. 7225 SG.(99)D del 6 settembre            
1999 "Aiuto di Stato n. 119/99 - Italia" con cui la Commissione ha              
stabilito la compatibilita' comunitaria dell'aiuto di cui al                    
richiamato "Programma";                                                         
- il Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul                 
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di                     
Orientamento e Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni                 
regolamenti;                                                                    
- la nota della Direzione generale delle Politiche agricole ed                  
agroindustriali nazionali del Ministero delle Politiche agricole e              
forestali n. 22524 del 20 ottobre 2000 con la quale e' stata                    
formulata la proposta di riparto delle risorse finanziarie attivate             
dalla citata Legge 423/98;                                                      
- il DM n. 24097 del 17 dicembre 2000, con il quale e' stata                    
formalizzata l'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna della somma             
di Lire 4.716.792.000 (Euro 2.436.019,77) per il finanziamento                  
dell'aiuto di che trattasi;                                                     
dato che tale assegnazione e' stata iscritta, in parte spesa, sul               
Capitolo 10853 "Contributi in conto capitale per investimenti                   
finalizzati all'adeguamento alla normativa comunitaria delle                    
strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione latte                
(art. 1, comma 2, Legge 2 dicembre 1998, n. 423) - Mezzi statali" del           
Bilancio per l'esercizio 2000;                                                  
viste:                                                                          
- la L.R. 18 aprile 2001, n. 10 ed in particolare la Tabella H, in              
base alla quale viene disposto il trasferimento al corrente esercizio           
finanziario della suddetta somma, per effetto del mancato impegno               
entro la chiusura dell'esercizio 2000;                                          
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed                   
integrazioni recante norme per l'esercizio delle funzioni regionali             
in materia di agricoltura;                                                      
visti, in particolare, della suddetta L.R. 15/97:                               
- l'art. 2, comma 1, lettera a), che riserva alla Regione la                    
formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali a              
scala regionale;                                                                
- l'art. 3, comma 1, che attribuisce alle Comunita' Montane e, per il           
restante territorio, alle Province l'esercizio di tutte le funzioni             
amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale, ivi              
compresa la concessione degli incentivi;                                        
- l'art, 2, lettera 1), che mantiene alla competenza regionale la               
concessione ed erogazione degli incentivi quando,  ai fini                      
dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale             
risulti la piu' idonea;                                                         
considerato, pertanto, necessario provvedere:                                   
- ad attivare, in attuazione delle linee di politica agricola                   
nazionale di cui al citato "Programma", la realizzazione di                     
interventi che prevedono il miglioramento della qualita' delle                  
produzioni attraverso l'adeguamento delle strutture ed attrezzature             
necessari, in conformita' a quanto previsto dalle direttive                     
comunitarie e dalla normativa nazionale di recepimento sopra indicate           
in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e                   
prodotti a base di latte;                                                       
- a disciplinare detta attivazione attraverso uno specifico programma           
operativo, il cui testo e' riportato nell'Allegato A al presente atto           
del quale e' parte integrante e sostanziale, nel quale sono fra                 
l'altro definiti, con valenza per l'intero territorio regionale, i              
criteri di intervento, le tipologie di investimento ammissibile                 
all'aiuto, le priorita' per l'accesso al regime di aiuto, le                    
modalita' di istruttoria e finanziamento delle relative domande;                
atteso che, in relazione alle finalita' complessivamente perseguite             
dalla richiamata Legge  423/98, e'  opportuno individuare due                   
distinte linee di intervento, delle quali una specificatamente                  
destinata a finanziare investimenti nelle aziende agricole e pertanto           
di competenza delle Province e delle Comunita' Montane, mentre                  
l'altra, in quanto destinata a finanziare interventi per la                     
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di latte,            
viene mantenuta al livello regionale in considerazione della                    
dimensione  anche interprovinciale dei soggetti cui e' rivolta;                 
ritenuto, pertanto, opportuno in sede programmatoria definire come              
segue la quota di risorse destinate alle due linee di intervento                
sopra indicate:                                                                 
- Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60) per gli investimenti nelle             
aziende agricole;                                                               
- Lire 716.792.000 (Euro 370.192,17) per gli  investimenti                      
finalizzati alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti            
a base di latte;                                                                
ritenuto altresi' opportuno, al fine di assicurare correttezza                  
all'attivita' amministrativa di competenza delle Province e delle               
Comunita' Montane, provvedere con il presente atto, contestualmente             
all'approvazione, del Programma Operativo, anche ai seguenti                    
ulteriori adempimenti:                                                          
- al riparto fra gli Enti predetti della quota di risorse loro                  
riservata;                                                                      
- all'assunzione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 57, comma            
secondo, della L.R. 31/77 e successive modifiche ed integrazioni, del           
corrispondente impegno di spesa a carico del bilancio regionale per             
le finalita' di cui all'art. 7 della L.R. 15/97;                                
dato atto che all'impegno delle risorse riservate agli interventi               
mantenuti a livello regionale si provvedera' con successiva                     
deliberazione da assumere in relazione agli esiti dell'istruttoria              
sulle domande di ammissione all'aiuto;                                          
rilevato che l'approvazione del presente Programma Operativo, in                
relazione ai suoi contenuti di programmazione economico-                        
territoriale, rientra nella competenza del Consiglio regionale;                 
ritenuto tuttavia necessario, in considerazione delle finalita'                 
perseguite con il presente atto e della complessiva situazione di               
difficolta' che interessa il settore zootecnico e che coinvolge                 
direttamente anche le aziende specializzate nella produzione di                 
latte, provvedere con urgenza assumendo i poteri del Consiglio                  
regionale ad sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. i), dello                 
Statuto, salva ratifica;                                                        
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657              
del 3/10/2000;dato atto:                                                        
- del parere favorevole espresso dalla dr.ssa Teresita Pergolotti,              
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal Direttore                   
generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente               
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente atto ai               
sensi dell'art. 4 - sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e            
della citata deliberazione 2541/95;                                             
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal                   
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dr. Gianni Mantovani,           
ai sensi dei medesimi articoli di legge e deliberazione, per quanto             
concerne l'impegno assunto con il presente atto, nonche'                        
relativamente alla copertura finanziaria del complessivo Programma              
Operativo, ai sensi di quanto stabilito nella determinazione                    
dirigenziale 7350/96;                                                           
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa           
e qui integralmente richiamate, il "Programma Operativo per                     
l'attivazione del regime di aiuti di cui all'art. 1, comma 2 della              
Legge 423/98" allegato al presente atto quale parte integrante e                
sostanziale, dando atto che esso equivale a bando per la                        
presentazione delle domande e che all'onere finanziario conseguente             
alla sua attuazione si fa fronte mediante le risorse a tal fine                 
assegnate alla Regione e stanziate sul Capitolo 10853 del Bilancio              
per il corrente esercizio finanziario per l'importo complessivo di              
Lire 4.716.792.000 (Euro 2.436.019,77);                                         
2) di stabilire che il regime di aiuti di cui al Programma predetto             
si articola in due distinte linee di intervento e precisamente:                 
- linea di intervento A "Investimenti nelle aziende agricole" la cui            
attuazione e' di competenza delle Province e delle Comunita' Montane            
ed a cui e' destinata una disponibilita' di Lire 4.000.000.000 (Euro            
2.065.827,60);                                                                  
- linea di intervento B "Investimenti per la trasformazione e/o                 
commercializzazione dei prodotti a base di latte" la cui attuazione             
e' mantenuta alla competenza regionale per le ragioni esposte in                
premessa e qui richiamate ed a cui e' destinata la residua                      
disponibilita' di Lire 716.792.000 (Euro 370.192,17);                           
3) di assegnare alle Province e Comunita' Montane, per l'attuazione             
della linea di intervento A, la somma complessiva di Lire                       
4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60) ripartita come di seguito indicato:           
Enti    Assegnazione     Lire    Euro                                           
Province                                                                        
Piacenza  277.968.874  143.558,94                                               
Parma  540.558.325  279.175,08                                                  
Reggio Emilia  722.664.830  373.225,24                                          
Modena  270.745.722  139.828,50                                                 
Bologna  70.056.295  36.181,06                                                  
Ferrara  70.086.554  36.196,68                                                  
Ravenna  28.249.203  14.589,50                                                  
Forli'-Cesena  6.534.911  3.375,00                                              
Rimini  6.534.911  3.375,00                                                     
Comunita' Montane                                                               
App. Piacentino  119.002.935  61.459,89                                         
V. Nure e Arda  148.139.057  76.507,44                                          
V. Taro e Ceno  365.511.161  188.770,76                                         
App. Parma Est  341.409.879  176.323,49                                         
App. Reggiano  445.428.740  230.044,75                                          
App. Modena Ovest  134.606.983  69.518,71                                       
del Frignano  167.251.276  86.378,08                                            
App. Modena Est  139.370.131  71.978,67                                         
V. Samoggia  25.439.054  13.138,17                                              
Alta e Media V. Reno  29.032.775  14.994,18                                     
Cinque Valli Bolognesi  28.990.055  14.972,11                                   
V. Santerno  24.477.880  12.641,77                                              
App. Faentino  11.800.805  6.094,61                                             
"Acquacheta" Romagna                                                            
Toscana Valli del Tramazzo e                                                    
del Montone  6.534.911  3.375,00                                                
App. Forlivese  6.534.911  3.375,00                                             
App. Cesenate  6.534.911  3.375,00                                              
V. Marecchia  6.534.911  3.375,00                                               
Totale generale  4.000.000.000  2.065.827,60                                    
4) di impegnare la somma complessiva di Lire 4.000.000.000 (Euro                
2.065.827,60) registrata al n. 2407 di impegno sul Capitolo 10853               
"Contributi in conto capitale per investimenti finalizzati                      
all'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle              
attrezzature delle aziende di produzione latte (art. 1, comma 2,                
Legge 2 dicembre 1998, n. 423) - Mezzi statali" del Bilancio per                
l'esercizio finanziario 2001 che presenta la necessaria                         
disponibilita';                                                                 
5) di dare atto che le Province e Comunita' Montane sono tenute,                
nella formulazione dei rispettivi bandi per la presentazione della              
domande e nella gestione delle risorse, a rispettare i criteri e le             
modalita' definite nell'allegato Programma Operativo, nonche' le                
condizioni di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di             
Stato;                                                                          
6) di prevedere che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese             
provvedera', con propri atti formali assunti ai sensi dell'art. 61              
della L.R. 31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94            
e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95, alla                      
liquidazione alle Province e alle Comunita' Montane delle                       
assegnazioni di cui al precedente punto 3) con le seguenti modalita':           
- acconto del 50% dell'assegnazione ad avvenuta trasmissione alla               
Direzione generale Agricoltura degli atti formali di approvazione               
delle graduatorie delle domande ritenute ammissibili al regime di               
aiuto;                                                                          
- successivi acconti ed il saldo a presentazione da parte delle                 
Province e Comunita' Montane di atti esecutivi di liquidazione,                 
ovvero di note con le quali il Presidente o il Dirigente incaricato             
per statuto dell'Ente stesso attesta che sono stati adottati atti               
esecutivi di liquidazione per gli importi richiesti;                            
7) di dare atto che, relativamente alla linea di intervento B, si               
rinvia a successivo atto, da assumere sulla base delle risultanze               
dell'istruttoria sulle istanze presentate, l'impegno della quota di             
risorse destinata a tale linea di intervento;                                   
8) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;                              
9) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio                   
regionale per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 19, secondo              
comma, lett. i) dello Statuto.                                                  
(ratificata dal Consiglio regionale in data 25 luglio 2001, progr. n.           
235)                                                                            
ALLEGATO A)                                                                     
Programma Operativo per l'attuazione di interventi contributivi                 
previsti dalla Legge 2/12/1998, n. 423, articolo 1, comma 2, per                
l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture zootecniche            
Premessa                                                                        
Con il presente Programma Operativo la Regione Emilia-Romagna da'               
attuazione agli interventi contributivi di cui all'articolo 1, comma            
2 della Legge n. 423 del 2/12/1998 "Interventi strutturali e urgenti            
nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico" definendo i criteri e            
le procedure per la sua attuazione.                                             
1) Obiettivi del Programma                                                      
Il presente Programma intende incentivare, in conformita' alle linee            
di politica agricola comunitaria e nazionale, la realizzazione di               
interventi che prevedono il miglioramento della qualita' delle                  
produzioni attraverso gli adeguamenti delle strutture ed attrezzature           
necessari, in attuazione di quanto previsto dalle Direttive                     
comunitarie nn. 92/46 e 92/47 recepite con DPR 10/1/1997, n. 54, in             
materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e prodotti a           
base di latte.                                                                  
2) Linee di intervento e loro dimensione finanziaria                            
In relazione alle finalita' complessivamente perseguite dalla                   
richiamata Legge 423/1998, sono individuate due distinte linee di               
intervento fra le quali suddividere le risorse complessivamente                 
destinate al programma ammontanti a Lire 4.716.792.000 (pari ad Euro            
2.436.019,77) - Capitolo 10853 del Bilancio regionale per l'esercizio           
finanziario 2001 - come segue:                                                  
- Linea di intervento A                                                         
Risorse destinate Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60)                        
La linea e' destinata a finanziare investimenti nelle aziende                   
agricole ed e' riservata alla competenza delle Province e delle                 
Comunita' Montane ai sensi della L.R. l5/97.                                    
- Linea di intervento B                                                         
Risorse destinate Lire 716.792.000 (Euro 370.192,17).                           
La linea e' destinata a finanziare interventi per la trasformazione             
e/o commercializzazione dei prodotti a base di latte ed e' mantenuta            
al livello regionale, ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - lett. l) della           
L.R. 15/97.                                                                     
3) Linea di intervento A                                                        
3.1) Beneficiari                                                                
Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche                 
titolari di imprese agricole che conducono aziende di produzione, di            
cui al DPR del 14/1/1997, n. 54, articolo 2, lettera g) il cui                  
reddito da attivita' extra-agricole sia inferiore ai redditi                    
riferibili all'attivita' agricola che non si trovano in stato di                
liquidazione o di fallimento e che in ogni caso non hanno presentato            
domanda di concordato.                                                          
3.2) Area di intervento                                                         
La linea e' applicabile su tutto il territorio regionale.                       
Si riconoscera' lo status di impresa agricola inserita in area                  
svantaggiata prevista dall'art. 3 della Direttiva 75/268/CEE, quando            
si verificano entrambe le seguenti condizioni:                                  
a) il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;               
b) almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno                   
dell'area svantaggiata.                                                         
3.3) Entita' dell'aiuto                                                         
L'entita' dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale,              
viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.                                
Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura                       
dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare               
dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente                
tabella:                                                                        
Zone    Beneficiario      Beneficiario       gia' insediato >>40 anni           
   I insediamento >>40 anni  Dotazioni    Strutture  Dotazioni               
Strutture                                                                       
Normali  30%  35%  40%  45%                                                     
Svantaggiate  35%  40%  45%  50%                                                
Il limite massimo della spesa ammissibile per l'investimento previsto           
e' di 200.000 Euro, tenuto conto dei limiti definiti dalle specifiche           
norme della UE in materia di produzione lattiera.                               
In generale ogni impresa agricola ha un limite massimo di 100.000               
Euro/ULU di spesa ammissibile per ciascuna domanda di aiuto: il                 
numero delle ULU e' riferito alla richiesta di manodopera della                 
struttura aziendale al momento della presentazione della domanda.               
3.4) Condizioni di ammissibilita'                                               
I soggetti che intendono presentare domanda di accesso al regime di             
aiuto dovranno presentare uno specifico Piano di investimento (PI).I            
PI dovranno:                                                                    
a) prevedere acquisti di dotazioni e/o la realizzazione di opere con            
inizio lavori successivi alla presentazione della domanda;                      
b) prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti           
di 6 mesi dalla data di adozione dello specifico provvedimento di               
concessione individuale dell'aiuto;                                             
c) contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste            
con codifica da Prezzario dell'azienda agricola della Regione                   
Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di             
beni e/o servizi;                                                               
d) prevedere una spesa ammissibile minima: - per i beneficiari con              
azienda inserita in area svantaggiata pari a 5.000 Euro; - per i                
beneficiari con azienda inserita in area non svantaggiata pari a                
7.500 Euro.                                                                     
3.5) Limiti di ammissibilita' degli investimenti                                
Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al              
settore di produzione, escludendo in ogni caso:                                 
a) l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove                  
abitazioni;                                                                     
b) gli interventi di mera sostituzione;                                         
c) gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in              
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini            
di adeguamento siano scaduti;                                                   
d) le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli               
destinati ad uso abitativo;                                                     
e) gli acquisti di dotazioni usate;                                             
f) gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici;                    
g) gli interventi che determinano un aumento della produzione di                
latte bovino;                                                                   
h) l'acquisto di motrici da trasporto;                                          
i) gli investimenti realizzati prima della data di presentazione                
della domanda di aiuto cosi' come previsto dall'art. 16, comma 2 e 3            
della L.R. 15/97.                                                               
3.6) Tipologia di interventi ammissibili                                        
Le spese ammissibili a finanziamento comprendono in generale:                   
a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;                          
b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi            
informatici;                                                                    
c) le spese tecniche generali, come onorari di professionisti o                 
consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci.                   
I PI proposti devono prevedere interventi riconducibili alle seguenti           
tipologie:                                                                      
a) realizzazione di locali di mungitura (che devono essere separati             
dai locali e dai luoghi in cui viene immagazzinato, manipolato e                
refrigerato il latte);                                                          
b) realizzazione di superfici lavabili e di agevole pulizia sia delle           
stalle che dei locali di mungitura, immagazzinamento, manipolazione e           
refrigerazione del latte;                                                       
c) realizzazione di un impianto adeguato e sufficiente per                      
l'erogazione di acqua potabile e di dispositivi completi di                     
attrezzature per l'agevole lavaggio, pulizia e disinfezione;                    
d) acquisto di attrezzature zootecniche quali refrigeratori del                 
latte, apparecchi di mungitura e lattodotti.                                    
3.7) Prerequisiti soggettivi                                                    
3.7.1) Condizioni di eligibilita' dell'azienda con giovani al primo             
insediamento                                                                    
Lo status di azienda condotta con giovani al primo insediamento viene           
riconosciuto quando il conduttore:                                              
3.7.1.1) risulta insediato, assumendo la responsabilita' civile e               
fiscale nella conduzione dell'azienda per la prima volta, in data non           
antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della             
domanda di contributo;                                                          
3.7.1.2) non ha compiuto quaranta anni al momento in cui viene presa            
la decisione individuale di concedere l'aiuto.                                  
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo                
titolare della stessa.Nelle societa' di persone le caratteristiche di           
cui ai punti 3.7.1.1) e 3.7.1.2) dovranno essere possedute da almeno            
il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci.               
Nelle societa' di capitale le caratteristiche di cui ai successivi              
punti 3.7.2.1) e 3.7.2.2) dovranno essere possedute, in alternativa:            
a) dall'amministratore unico ove previsto;                                      
b) dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con                     
approssimazione sempre al numero superiore;                                     
c) dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso             
l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda             
tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore: si                 
precisa che l'amministratore delegato dovra' in ogni caso dimostrare            
di possedere i requisiti di' cui ai punti 3.7.1.1) e 3.7.1.2).                  
Gli amministratori assumono le responsabilita' previste dagli artt.             
2392, 2394, 2395 Codice civile.                                                 
Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per           
le societa' di capitale.                                                        
Si specifica che sia nelle societa' di persone che nelle societa' di            
capitali le caratteristiche di cui ai punti 3.7.1.1) e 3.7.1.2)                 
devono essere in capo alla singola persona fisica.                              
3.7.2) Condizioni di ammissibilita' di impresa                                  
Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve            
possedere le seguenti caratteristiche:                                          
3.7.2.1) essere iscritta ai registri della CCIAA nella sezione                  
imprese agricole;                                                               
3.7.2.2) non disporre di reddito extra-agricolo superiore al reddito            
complessivo riferibile all'attivita' agricola; viene chiarito in modo           
inequivocabile che ci si riferisce al reddito dell'impresa agricola             
indipendentemente dalla forma giuridica della stessa (impresa                   
individuale, societa' di persone, societa' di capitali o societa'               
cooperativa) e non al reddito individuale dell'imprenditore e/o dei             
soci;                                                                           
3.7.2.3) la durata minima delle societa' deve essere almeno pari alla           
durata del vincolo di destinazione: in caso di scioglimento                     
anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno                  
revocate;                                                                       
3.7.2.4) se azienda produttrice di latte vaccino, deve dimostrare la            
titolarita' di quote latte nella campagna 1997/98, e suo utilizzo per           
almeno il 60%, ovvero, se non esistente e/o non produttrice di latte            
vaccino in tale campagna, dimostrare la titolarita' di quote latte              
nella campagna precedente alla presentazione della domanda con un               
impiego oltre la percentuale minima ammessa.                                    
3.7.3) Condizioni di ammissibilita' dell'azienda agricola                       
L'azienda agricola, intesa quale insieme delle strutture condotte               
dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della                 
domanda tutte le seguenti caratteristiche:                                      
3.7.3.1) richiedere un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel           
caso di conduzioni societarie, commisurato al numero dei conduttori             
(N) sulla base della seguente formula: Volume minimo di lavoro                  
richiesto = Œ0,5 x (1+N)©ULU A tale riguardo  occorre precisare che             
per conduttori si intende: 3.7.3.1.1) il titolare nel caso di impresa           
individuale; 3.7.3.1.2) i soci nel caso di societa' di persone, salvo           
sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;           
3.7.3.1.3) il o i soci accomandatari nel caso di societa' in                    
accomandita semplice; 3.7.3.1.4) il numero di dipendenti fissi                  
dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a part-time) nel caso           
di societa' di capitale; 3.7.3.1.5) i soci conferenti il proprio                
lavoro nonche' il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative            
di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;                    
3.7.3.1.6) il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo               
pieno che a part-time) della cooperativa nel caso di altre forme                
cooperative;                                                                    
3.7.3.2) deve prevedere un allevamento di vacche, pecore, capre o               
bufale destinate alla produzione di latte;                                      
3.7.3.3) deve rispettare le normative vigenti in materia di ambiente,           
salubrita' e benessere degli animali.                                           
3.7.4) Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla               
conduzione dell'azienda                                                         
Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene               
determinato sulla base della tabella di richiesta di manodopera,                
allegata al presente programma sotto il n. 1), stabilita a livello              
regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in                
funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano              
colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento,              
determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo.                  
L'unita' di calcolo dell'attivita' lavorativa necessaria alla                   
conduzione dell'azienda e' l'Unita' lavorativa uomo (ULU), pari a 225           
giornate/anno di 8 ore.                                                         
3.7.4.1) Ubicazione dei terreni                                                 
L'area regionale, tenuto conto della  differenziazione territoriale,            
e' stata suddivisa in tre zone omogenee, attribuendo ad ognuna valori           
propri, sulla base del Piano Territoriale Paesistico regionale di cui           
alla delibera del Consiglio regionale 1338/93 e successive modifiche:           
a) zona di pianura;                                                             
b) zona di collina;                                                             
c) zona di montagna.                                                            
3.7.4.2) Correttivi delle richieste di manodopera dovute a                      
particolarita' colturali                                                        
Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture puo' richiedere              
variazioni sui valori previsti nell'Allegato 1) al presente programma           
nei seguenti casi:                                                              
a) agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le              
norme previste dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche, sia in              
fase di conversione che certificabili, si puo' applicare, al valore             
di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di              
manodopera fino ad un massimo del 30%, ad esclusione: a.1) dei                  
cereali autunno-vernini; a.2) dei prati e delle colture foraggere o             
comunque destinate alla produzione di foraggi;                                  
b) zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche                     
sottoposte alle norme previste dal Reg. CE 1804/99 e successive                 
modifiche, si puo' applicare un aumento della richiesta di manodopera           
fino ad un massimo del 10%;                                                     
c) frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al            
valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica           
una riduzione da un minimo del 40% a un massimo del 60%.                        
3.7.4.3) Correttivi delle richieste di manodopera dovute a                      
particolarita' aziendali                                                        
La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione                  
vegetale o animale e le peculiarita' gestionali possono determinare             
sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle               
caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione                   
poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli                      
appezzamenti.                                                                   
Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul                
montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda,              
oltre all'adeguamento di cui al punto 3.7.4.2., quali:                          
a) livello di meccanizzazione: e' un parametro che definisce una                
riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non             
ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va           
da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verra' scelto in            
maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente:             
percentuali sempre piu' basse (cioe' valori negativi crescenti) in              
presenza di un'elevata intensita' tecnologica e viceversa. Come e'              
evidente piu' elevata e' la dotazione meccanica di un'azienda o il              
ricorso al contoterzismo, tanto piu' si restringono i tempi di                  
lavoro;                                                                         
b) gestione dell'azienda: e' un parametro che viene dimensionato in             
base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attivita' di carattere             
non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel              
suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di                   
compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, il                
confezionamento del prodotto, etc.). Sulla base del minore o maggiore           
intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attivita', il            
montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verra'             
maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di                      
correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un                
massimo di +20%.                                                                
3.7.4.4) Procedimento applicativo della tabella di richiesta di                 
manodopera                                                                      
a) Il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato           
per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti                           
caratteristiche:                                                                
a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di           
produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle                        
riconducibili alle lettere a) e c) del punto 3.7.4.2;                           
a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo             
distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 3.7.4.2.                
b) Il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si               
individua nell'Allegato 1) al presente programma, sulla base delle              
rispettive unita' di misura. Nel caso di particolari tipologie                  
produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in                 
tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso            
una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica           
istruttoria;                                                                    
c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per           
la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi,                
alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di                  
giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna             
specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in               
base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;                           
d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle               
colture riportate alle lettere a) e c) del punto 3.7.4.2 ed agli                
allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;                          
e) sommati i montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo si              
determina un unico valore complessivo che viene corretto                        
successivamente con gli indici di cui al punto 3.7.4.3;                         
f) il numero di giornate cosi' ottenuto deve essere diviso per 225 al           
fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione                   
dell'azienda in esame.                                                          
3.7.5) Criteri per determinare il reddito complessivo                           
Il reddito complessivo e' determinato sommando il reddito                       
dell'attivita' agricola (reddito imponibile determinato ai fini                 
fiscali) ai redditi complementari (assimilabili alla attivita'                  
agricola in quanto prodotti con fattori di produzione aziendali) e              
alle compensazioni al reddito (regimi di aiuto comunitari a carattere           
compensativo). Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate            
caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici            
sfavorevoli, il reddito complessivo e' calcolato sull'anno                      
maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal                  
beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di              
presentazione della domanda (anno di riferimento).                              
3.7.5.1) Reddito dell'attivita' agricola (RAA)                                  
Il reddito dell'attivita' agricola viene determinato sulla base dei             
movimenti registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini            
IVA dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento,                     
mantenendo all'"attivo" tutte le voci delle vendite e gli indennizzi            
assicurativi per calamita' di origine meteorologica relativi all'anno           
di riferimento stesso, ed al "passivo" tutti gli acquisti dei beni e            
servizi necessari alla produzione ad esclusione di:                             
a) costi sostenuti per investimenti su immobili;                                
b) acquisti di beni strumentali;                                                
c) acquisti di quote latte;                                                     
d) acquisti di diritti di reimpianto.                                           
Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.                       
3.7.5.1.1) Impresa agricola in regime semplificato                              
Per l'impresa agricola in regime semplificato la definizione della              
voce "attivo" richiede la presentazione di una dichiarazione                    
sostitutiva di atto notorio attestante l'annotazione riepilogativa              
delle vendite, cosi' come previsto nella circolare del Ministero                
delle Finanze n. 328/e del 24/12/97, paragrafo 6.7.3; per quanto                
riguarda la voce al "passivo" vengono mantenute le stesse modalita'             
ed esclusioni previste al punto 3.7.5.1.                                        
3.7.5.2) Reddito complementare                                                  
Il reddito complementare deriva dall'utilizzo dei fattori di                    
produzione dell'azienda agricola, assoggettato a regimi fiscali                 
diversi:                                                                        
a) attivita' agrituristica di cui alla L.R. 26/94;                              
b) attivita' per conto terzi;                                                   
c) soccide;                                                                     
d) proventi derivanti dall'utilizzo di attivita' faunistico-                    
venatorie;                                                                      
e) pluriattivita' delle aziende agricole ubicate in comuni montani              
previste dalla Legge 97/94, art. 17, comma 1 e 2.                               
Il reddito complementare si determina sulla base dei movimenti                  
registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini IVA dall'1           
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo                     
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli              
acquisti. Se l'impresa agricola produce redditi derivanti da una o              
piu' delle tipologie di cui sopra, viene considerato reddito                    
complementare il risultato della somma delle diverse attivita'.                 
La quota eccedente non viene conteggiata quando il reddito                      
complementare totale assume valori da un minimo di 0, anche nel caso            
di prevalenza delle passivita', ad un massimo della concorrenza del             
valore del RAA.                                                                 
3.7.5.3) Compensazioni al reddito                                               
Le compensazioni al reddito sono tutti gli aiuti e contributi                   
derivanti dalla Politica agraria comunitaria per la coltivazione di             
determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono               
tali i contributi erogati sulla base dei seguenti regolamenti:                  
a) Reg. CEE 1765/92 Aiuti ai seminativi e Reg. CEE 1272/88 ritiro               
ventennale dei seminativi dalla produzione;                                     
b) Reg. CEE 2078/92 Misure agroambientali;                                      
c) Reg. CEE 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle              
somme corrisposte per i mancati redditi;                                        
d) Reg. CE 950/97 Titolo IX Sottotitolo I "Indennita' compensative";            
e) Reg. CEE 2066/92 e 2069/92 "PAC zootecnica";                                 
f) Reg. CEE 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti                 
all'olio di oliva.                                                              
Per le annate inserite nella programmazione 2000-2006, i contributi             
da considerare sono previsti dai seguenti regolamenti:                          
g) Reg. CE 1251/99 Aiuti ai seminativi e Reg. CEE 1272/88 ritiro                
ventennale dei seminativi dalla produzione;                                     
h) Reg. CE 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;                               
i) Reg. CE 1257/99 Capo VII Silvicoltura, limitatamente alle somme              
corrisposte per i mancati redditi;                                              
j) Reg. CE 1257/99 capo V Indennita' compensative;                              
k) Reg. CE 1254/99 Misure per la zootecnia;                                     
l) Reg. CEE 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti                 
all'olio di oliva.                                                              
Le compensazioni al reddito non possono essere superiori in valore al           
RAA sia singolarmente sia nella somma complessiva: la quota eccedente           
il valore del RAA non viene conteggiata.                                        
I beni prodotti e/o i servizi resi, nonche' le compensazioni al                 
reddito devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale anno di              
riferimento.                                                                    
3.7.6) Criteri per determinare il reddito extra-agricolo                        
Il reddito extra-agricolo e' il risultato di tutte le attivita'                 
dell'impresa agricola non inquadrabili nel RAA o nel reddito                    
complementare.                                                                  
Il reddito extra-agricolo viene determinato sulla base dei movimenti            
registrati dalla contabilita' dell'impresa tenuta ai fini IVA dall'1            
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo                     
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli              
acquisti.                                                                       
3.8) Strumenti e procedure di attuazione                                        
In base alla L.R. 15/97 spetta alle Province e alle Comunita' Montane           
competenti per territorio l'espletamento di tutte le procedure                  
amministrative finalizzate all'attuazione degli interventi previsti             
nella linea di intervento A.                                                    
Detta competenza si esplica attraverso:                                         
- il ricevimento delle domande e la loro istruttoria;                           
- l'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle            
domande ammesse;                                                                
- la concessione dei contributi e le relative liquidazioni.                     
La competenza territoriale e' determinata dalla localizzazione                  
dell'area nella quale si effettua l'investimento.                               
Le Province e le Comunita' Montane nominano i rispettivi responsabili           
del procedimento amministrativo.                                                
3.8.1) Presentazione delle domande                                              
Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione,                  
potranno essere presentate all'Ente territorialmente competente a               
partire dal 30 luglio 2001.                                                     
Il termine finale di presentazione viene fissato alle ore 12 del 14             
settembre 2001.                                                                 
Gli Enti territoriali dovranno provvedere:                                      
- entro il 30 ottobre 2001: all'approvazione con atto formale delle             
graduatorie delle domande ritenute ammissibili;                                 
- entro il 10 novembre 2001: alla trasmissione delle graduatorie alla           
Regione;                                                                        
- entro il 31 dicembre 2001: alla assunzione degli atti formali di              
concessione dei contributi e alla loro notifica ai singoli                      
beneficiari.                                                                    
La procedura di esecuzione dei lavori indicati nei PI presentati deve           
rispettare le seguenti scadenze, pena la decadenza della domanda e              
senza possibilita' di concedere proroghe:                                       
- 30 giugno 2002: data finale di realizzazione degli interventi;                
- ore 12 del 3l luglio 2002: termine di presentazione della                     
documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti                   
effettuati;                                                                     
- 30 settembre 2002: termine entro il quale gli Enti dovranno avere             
effettuato i controlli sulle esecuzioni degli investimenti.                     
3.8.2) Istruttoria della domande e definizione delle graduatorie di             
ammissibilita'                                                                  
Le graduatorie verranno formate sulla base della valutazione                    
istruttoria dei PI presentati dai beneficiari in possesso dei                   
prerequisiti di cui al paragrafo 3.7 attribuendo alle istanze un                
punteggio come di seguito specificato.                                          
A tal fine, gli Enti territoriali fissano punteggi per le                       
sottoelencate tipologie di imprese e di interventi, rispettando le              
seguenti due condizioni:                                                        
- numero di punti complessivo assegnabile: punti 27;                            
- punteggio minimo di 7 per l'impresa agricola condotta da giovani e            
per l'impresa agricola situata all'interno di zona svantaggiata in              
considerazione delle priorita' per i giovani e per le aree                      
svantaggiate stabilita dalla Legge 423/98;                                      
1) impresa agricola condotta da giovani;                                        
2) impresa agricola situata all'interno di zona svantaggiata;                   
3) impresa agricola con una produzione commerciale (con quote                   
assegnate e prodotte) inferiore alle 200 tonnellate di latte;                   
4) impresa agricola con allevamento e strutture per la lavorazione              
del latte ovi-caprino;                                                          
5) impresa agricola che destina il latte fresco ad esclusivo uso                
alimentare;                                                                     
6) impresa agricola che ha presentato domanda di contributo sul Reg.            
CE n. 1257/99, artt. 4-7, Piano regionale di Sviluppo rurale, Misura            
1.a per gli stessi investimenti con riconoscimento di ammissibilita'            
ma non finanziata per insufficienza di risorse finanziarie;                     
7) intervento che prevede innovazioni nelle dotazioni entro le quali            
viene veicolata l'intera produzione di latte dell'impresa;                      
8) intervento cantierabile alla data di presentazione della domanda.            
In considerazione dei termini stabiliti per la presentazione delle              
domande, gli Enti territoriali sono tenuti ad assumere l'atto di                
definizione dei punteggi entro il 20 luglio 2001 e ad adottare                  
adeguate forme di pubblicizzazione dei punteggi definiti.                       
3.8.3) Varianti al piano degli investimenti                                     
Si prevede la possibilita' di consentire un'unica variante al piano             
degli investimenti purche':                                                     
a) motivata e preventivamente autorizzata con atto della Provincia o            
della Comunita' Montana;                                                        
b) finalizzata ad una maggiore coerenza degli obiettivi del presente            
bando.                                                                          
In ogni caso non si potra' aumentare l'importo ammesso per la                   
realizzazione del PI, posticipare la data prevista per la fine dei              
lavori, apportare variazioni alla natura delle opere tanto da                   
incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle                 
domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria                   
definitiva.                                                                     
Cio' premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi             
ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal            
direttore dei lavori, purche' contenute nell'ambito del 10% del costo           
complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.            
3.9) Riparto delle risorse per Province e Comunita' Montane                     
La scelta di parametri oggettivi per il riparto delle risorse e'                
vincolata al perseguimento degli obiettivi del presente programma e             
alla valutazione dell'impatto sul territorio regionale.                         
Il parametro di riferimento per il riparto provinciale e' stato                 
individuato nella produzione lattiera del periodo 1 aprile 2000 - 31            
marzo 2001 come risultate dalla banca dati Gias-Net aggiornata con              
progetto di supporto di cui alla L.R. 28/98 presso il Servizio                  
Sviluppo sistema agro-alimentare.                                               
Per il riparto intraprovinciale con le Comunita' Montane si                     
utilizzano come riferimento i parametri intraprovinciali definiti per           
la misura 1.a del Piano regionale di Sviluppo Rurale.                           
Si prevede, in ogni caso, una attribuzione minima per ogni Ente pari            
al contributo concedibile ad un PI con spesa ammissibile pari al                
minimo di spesa e con percentuale di intervento pari alla quota                 
massima corrispondente ad un valore di Lire 6.534.911 pari ad Euro              
3.375,00.                                                                       
Riparto alle Province e Comunita' Montane:                                      
Enti    Assegnazione     Lire    Euro                                           
Province                                                                        
Piacenza  277.968.874  143.558,94                                               
Parma  540.558.325  279.175,08                                                  
Reggio Emilia  722.664.830  373.225,24                                          
Modena  270.745.722  139.828,50                                                 
Bologna  70.056.295  36.181,06                                                  
Ferrara  70.086.554  36.196,68                                                  
Ravenna  28.249.203  14.589,50                                                  
Forli'-Cesena  6.534.911  3.375,00                                              
Rimini  6.534.911  3.375,00                                                     
Comunita' Montane                                                               
App. Piacentino  119.002.935  61.459,89                                         
V. Nure e Arda  148.139.057  76.507,44                                          
V. Taro e Ceno  365.511.161  188.770,76                                         
App. Parma Est  341.409.879  176.323,49                                         
App. Reggiano  445.428.740  230.044,75                                          
App. Modena Ovest  134.606.983  69.518,71                                       
del Frignano  167.251.276  86.378,08                                            
App. Modena Est  139.370.131  71.978,67                                         
V. Samoggia  25.439.054  13.138,17                                              
Alta e Media V. Reno  29.032.775  14.994,18                                     
Cinque Valli Bolognesi  28.990.055  14.972,11                                   
V. Santerno  24.477.880  12.641,77                                              
App. Faentino  11.800.805  6.094,61                                             
"Acquacheta" Romagna                                                            
Toscana Valli del Tramazzo e                                                    
del Montone  6.534.911  3.375,00                                                
App. Forlivese  6.534.911  3.375,00                                             
App. Cesenate  6.534.911  3.375,00                                              
V. Marecchia  6.534.911  3.375,00                                               
Totale generale  4.000.000.000  2.065.827,60                                    
Qualora le graduatorie approvate dalle Province e dalle Comunita'               
Montane non assorbano integralmente le risorse a ciascuna assegnate,            
il Direttore generale Agricoltura provvedera' a riallocare, con                 
proprio atto formale, le risorse non utilizzate secondo i seguenti              
criteri:                                                                        
a) in prima istanza: tra gli altri Enti situati nello stesso                    
territorio provinciale;                                                         
b) in  seconda istanza: tra tutti gli altri Enti territoriali                   
regionali.                                                                      
Detta riallocazione avverra' parametrando su base proporzionale le              
percentuali di riparto degli Enti coinvolti.                                    
Le Province e le Comunita' Montane dovranno provvedere, anche con               
riferimento alle eventuali ulteriori risorse assegnate a seguito                
della riallocazione, alla assunzione degli atti formali di                      
concessione dei contributi e alla loro notifica ai singoli                      
beneficiari entro il 31 dicembre 2001.                                          
Qualora le procedure di riallocazione non consentano l'utilizzo                 
integrale delle risorse, la Giunta regionale destina la residua                 
disponibilita' alla linea di intervento B.                                      
3.10) Esclusioni e vincoli                                                      
Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da                  
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di                    
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. 15/97 e                  
dell'art. 48, comma 3, Reg. CE 1750/99.                                         
I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei PI ammessi a            
finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata                 
decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene,               
cosi' come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97.                              
3.11) Disposizioni finali                                                       
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie            
per uniformare a livello regionale l'attuazione del presente                    
programma saranno definite con atto formale del Direttore generale              
Agricoltura.                                                                    
Lo stesso Direttore provvedera', in tempi compatibili con la                    
pubblicazione del presente programma nel Bollettino Ufficiale della             
Regione, a definire la modulistica delle domande e la documentazione            
di supporto.                                                                    
4) Linea di intervento B                                                        
4.1) Beneficiari                                                                
Possono beneficiare degli aiuti le Associazioni di produttori                   
agricoli e loro unioni, cooperative lattiere, iscritte nella terza              
sezione del registro prefettizio, non rientranti nelle categorie di             
beneficiari individuate al punto 3.1) relativo alla linea di                    
intervento A, che effettuano la trasformazione e/o                              
commercializzazione dei prodotti conferiti dai loro soci che non si             
trovano in stato di liquidazione o di fallimento e che in ogni caso             
non hanno presentato domanda di concordato.                                     
4.2) Area di intervento                                                         
La linea e' applicabile su tutto il territorio regionale.                       
4.3) Entita' dell'aiuto                                                         
L'entita' dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, e'           
pari al 35% della spesa ritenuta ammissibile.                                   
Il limite massimo della spesa ammissibile per l'investimento previsto           
e' di 1.000.000 Euro, tenuto conto dei limiti definiti dalle                    
specifiche norme della UE in materia di produzione lattiera.                    
4.4) Condizioni di ammissibilita'                                               
I soggetti che intendono presentare domanda di accesso al regime di             
aiuto dovranno presentare uno specifico Piano di investimento (PI).             
I PI dovranno:                                                                  
a) prevedere acquisti di dotazioni da effettuare successivamente alla           
presentazione della domanda;                                                    
b) prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti           
di 6 mesi dalla data di adozione dello specifico provvedimento di               
concessione individuale dell'aiuto;                                             
c) contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste            
con codifica da Prezzario dell'azienda agricola della Regione                   
Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di             
beni e/o servizi;                                                               
d) prevedere una spesa ammissibile minima pari a 7.500 Euro.                    
4.5) Limiti di ammissibilita' degli investimenti                                
Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti, escludendo in            
ogni caso:                                                                      
a) gli interventi di mera sostituzione;                                         
b) gli investimenti destinati all'adeguamento a normative in materia            
di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di                 
adeguamento siano scaduti;                                                      
c) le manutenzioni ordinarie;                                                   
d) gli acquisti di dotazioni usate;                                             
e) gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici;                    
f) gli interventi che determinano un aumento della produzione di                
latte bovino;                                                                   
g) l'acquisto di motrici da trasporto;                                          
h) gli investimenti realizzati prima della data di presentazione                
della domanda di aiuto cosi' come previsto dall'art. 16, comma 2 e 3            
della L.R. 15/97.                                                               
4.6) Tipologia di interventi ammissibili                                        
Le spese ammissibili a finanziamento comprendono in generale:                   
a) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi            
informatici;                                                                    
b) le spese tecniche generali, come onorari di professionisti o                 
consulenti, fino ad un massimo del 10% della precedente voce.                   
I PI proposti devono prevedere interventi riconducibili alla seguente           
tipologia:                                                                      
acquisto di attrezzature zootecniche quali refrigeratori del latte,             
lattodotti e dotazioni per l'idoneo trasporto del latte.                        
4.7) Prerequisiti soggettivi                                                    
Le Associazioni di imprenditori e loro unioni devono essere                     
costituite in forma giuridica societaria ovvero al momento della                
domanda devono dimostrare di avere gia' avviato l'iter di                       
trasformazione in forma societaria. In tal caso la concessione                  
dell'aiuto e' subordinata all'effettiva acquisizione di tale forma              
giuridica.                                                                      
Le societa' cooperative devono essere iscritte nella terza sezione              
del registro prefettizio come pure i loro consorzi ed effettuare la             
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti conferiti dai               
loro soci.                                                                      
4.8) Strumenti e procedure di attuazione                                        
La competenza al ricevimento delle domande, alla loro istruttoria,              
all'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle            
domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative                
liquidazioni e' mantenuta in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 2,           
lettera 1) della L.R. 15/97 e successive modifiche.                             
A tal fine la domande dovranno essere presentate al Servizio                    
Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato - Direzione                   
generale Agricoltura, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna.                       
Il responsabile del procedimento e' individuato nel Responsabile del            
Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato dott.                
Maurizio Ceci - Direzione generale Agricoltura - Viale Silvani n. 6 -           
40122 Bologna.                                                                  
4.8.1) Presentazione delle domande                                              
Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione,                  
possono essere presentate a partire dal 30 luglio 2001.                         
Il termine finale di presentazione viene fissato alle ore 12 del 14             
settembre 2001.                                                                 
La procedura di esecuzione dei lavori indicati nei PI presentati deve           
rispettare le seguenti scadenze, pena la decadenza della domanda e              
senza possibilita' di concedere proroghe:                                       
- 30 giugno 2002: data finale di realizzazione degli interventi;                
- ore 12 del 31 luglio 2002: termine di presentazione della                     
documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti                   
effettuati.                                                                     
4.8.2) Istruttoria delle domande e definizione delle graduatorie di             
ammissibilita'                                                                  
La Giunta regionale, entro il 30 ottobre 2001, approva con proprio              
atto, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio Produzioni              
agroalimentari e relazioni di mercato, la graduatoria dei PI ritenuti           
ammissibili definita secondo i seguenti criteri:                                
- imprese servite: punti 1 per ogni impresa servita dal PI;                     
- interprovincialita': punti 1 per ogni stalla, ubicata in provincia            
diversa dalla sede operativa del beneficiario, servita dal PI;                  
- interventi in aree svantaggiate: punti 1 per ogni stalla ubicata in           
area svantaggiata servita dal PI.                                               
Contestualmente all'approvazione della graduatoria, la Giunta                   
regionale puo' disporre, nei limiti delle disponibilita' riservate              
alla linea di intervento qui in esame, la concessione degli aiuti e             
l'assunzione del relativo impegno di spesa ovvero rinviare detti                
adempimenti a successivo atto del Direttore generale Agricoltura.               
Spetta, in ogni caso, al Direttore generale Agricoltura, nel rispetto           
della graduatoria approvata, l'adozione degli atti formali di                   
concessione dell'aiuto e di assunzione del relativo impegno di spesa            
con utilizzo delle ulteriori risorse destinate alla linea di                    
intervento B in relazione a quanto stabilito al precedente punto 3.9)           
relativo alla linea di intervento A.                                            
Qualora la graduatoria approvata non consenta l'utilizzo integrale              
delle risorse, la Giunta regionale destina la residua disponibilita',           
da utilizzarsi secondo i criteri individuati al precedente punto                
3.9), alla linea di intervento A.                                               
4.8.3) Varianti al piano degli investimenti                                     
Si prevede la possibilita' di consentire un'unica variante al piano             
degli investimenti purche':                                                     
a) motivata e preventivamente autorizzata con atto formale del                  
Responsabile del Servizio Produzioni agroalimentari e relazioni di              
mercato;                                                                        
b) finalizzata ad una maggiore coerenza degli obiettivi del presente            
bando.                                                                          
In ogni caso non si potra' aumentare l'importo ammesso per la                   
realizzazione del PI, posticipare la data prevista per la fine dei              
lavori, apportare variazioni agli interventi previsti che incidano              
nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle domande e di             
conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva.                    
Cio' premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi             
ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purche'              
contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo del PI, al netto            
della voce spese tecniche.                                                      
4.9) Esclusioni e vincoli                                                       
Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da                  
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di                    
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/97 e                 
dell'art. 48, comma 3, Reg. CE 1750/99.                                         
I beni acquistati nell'ambito dei PI ammessi a finanziamento sono               
soggetti a vincolo di destinazione - di durata quinquennale, cosi'              
come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97.                                    
4.10) Disposizioni finali                                                       
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie            
per l'attuazione del presente programma saranno definite con atto               
formale del Direttore generale Agricoltura.                                     
Lo stesso Direttore provvedera', in tempi compatibili con la                    
pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale della             
Regione, a definire la modulistica delle domande e la documentazione            
di supporto.                                                                    
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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