DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2001, n. 1316
Programma di interventi finanziari di cui alla Legge del 2 dicembre 1998, n. 423, all'art. 1, comma 2, per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture zootecniche. Approvazione programma operativo e riparto agli enti territoriali
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il DPR 14 gennaio 1997, n. 54 "Regolamento recante attuazione delle
Direttive 92/46/CEE e 92/47/CEE, in materia di produzione e
immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte" che
fissa le caratteristiche minime richi'este per il latte e per tutti i
prodotti a base di latte destinati al consumo umano nell'ambito del
sistema produttivo, dalla produzione della materia prima ai prodotti
finiti fino al momento della loro uscita dallo stabilimento di
produzione;
- il DLgs 26 maggio 1997, n. 155 che pone in attuazione le Direttive
93/43/CEE e 96/03/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari, e
che definisce norme generali per garantire la sicurezza e la
salubrita';
- la Legge 2 dicembre 1998, n. 423 "Interventi strutturali e urgenti
nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico", che in relazione alle
necessita' createsi nelle aziende produttrici di latte in conseguenza
delle norme recate dal citato DPR 54/97 ha riservato risorse
specifiche per l'attuazione dei lavori di adeguamento delle strutture
e dotazioni alla disciplina comunitaria, definendo prioritari gli
interventi nelle aziende condotte da giovani ed in quelle situate in
aree svantaggiate;
- il "Programma d'interventi finanziari per l'adeguamento alla
normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle
aziende di produzione latte di cui all'art. 2, comma 1, lettera g)
del DPR 14 gennaio 1997 n. 54" predisposto dal Ministero delle
Politiche agricole e forestali, che definisce le tipologie di
intervento ed i relativi beneficiari;
- la nota della Commissione Europea n. 7225 SG.(99)D del 6 settembre
1999 "Aiuto di Stato n. 119/99 - Italia" con cui la Commissione ha
stabilito la compatibilita' comunitaria dell'aiuto di cui al
richiamato "Programma";
- il Reg. (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo di
Orientamento e Garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni
regolamenti;
- la nota della Direzione generale delle Politiche agricole ed
agroindustriali nazionali del Ministero delle Politiche agricole e
forestali n. 22524 del 20 ottobre 2000 con la quale e' stata
formulata la proposta di riparto delle risorse finanziarie attivate
dalla citata Legge 423/98;
- il DM n. 24097 del 17 dicembre 2000, con il quale e' stata
formalizzata l'assegnazione alla Regione Emilia-Romagna della somma
di Lire 4.716.792.000 (Euro 2.436.019,77) per il finanziamento
dell'aiuto di che trattasi;
dato che tale assegnazione e' stata iscritta, in parte spesa, sul
Capitolo 10853 "Contributi in conto capitale per investimenti
finalizzati all'adeguamento alla normativa comunitaria delle
strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione latte
(art. 1, comma 2, Legge 2 dicembre 1998, n. 423) - Mezzi statali" del
Bilancio per l'esercizio 2000;
viste:
- la L.R. 18 aprile 2001, n. 10 ed in particolare la Tabella H, in
base alla quale viene disposto il trasferimento al corrente esercizio
finanziario della suddetta somma, per effetto del mancato impegno
entro la chiusura dell'esercizio 2000;
- la L.R. del 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni recante norme per l'esercizio delle funzioni regionali
in materia di agricoltura;
visti, in particolare, della suddetta L.R. 15/97:
- l'art. 2, comma 1, lettera a), che riserva alla Regione la
formulazione degli indirizzi programmatici generali e settoriali a
scala regionale;
- l'art. 3, comma 1, che attribuisce alle Comunita' Montane e, per il
restante territorio, alle Province l'esercizio di tutte le funzioni
amministrative rientranti nella sfera di competenza regionale, ivi
compresa la concessione degli incentivi;
- l'art, 2, lettera 1), che mantiene alla competenza regionale la
concessione ed erogazione degli incentivi quando, ai fini
dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale
risulti la piu' idonea;
considerato, pertanto, necessario provvedere:
- ad attivare, in attuazione delle linee di politica agricola
nazionale di cui al citato "Programma", la realizzazione di
interventi che prevedono il miglioramento della qualita' delle
produzioni attraverso l'adeguamento delle strutture ed attrezzature
necessari, in conformita' a quanto previsto dalle direttive
comunitarie e dalla normativa nazionale di recepimento sopra indicate
in materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e
prodotti a base di latte;
- a disciplinare detta attivazione attraverso uno specifico programma
operativo, il cui testo e' riportato nell'Allegato A al presente atto
del quale e' parte integrante e sostanziale, nel quale sono fra
l'altro definiti, con valenza per l'intero territorio regionale, i
criteri di intervento, le tipologie di investimento ammissibile
all'aiuto, le priorita' per l'accesso al regime di aiuto, le
modalita' di istruttoria e finanziamento delle relative domande;
atteso che, in relazione alle finalita' complessivamente perseguite
dalla richiamata Legge 423/98, e' opportuno individuare due
distinte linee di intervento, delle quali una specificatamente
destinata a finanziare investimenti nelle aziende agricole e pertanto
di competenza delle Province e delle Comunita' Montane, mentre
l'altra, in quanto destinata a finanziare interventi per la
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti a base di latte,
viene mantenuta al livello regionale in considerazione della
dimensione anche interprovinciale dei soggetti cui e' rivolta;
ritenuto, pertanto, opportuno in sede programmatoria definire come
segue la quota di risorse destinate alle due linee di intervento
sopra indicate:
- Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60) per gli investimenti nelle
aziende agricole;
- Lire 716.792.000 (Euro 370.192,17) per gli investimenti
finalizzati alla trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti
a base di latte;
ritenuto altresi' opportuno, al fine di assicurare correttezza
all'attivita' amministrativa di competenza delle Province e delle
Comunita' Montane, provvedere con il presente atto, contestualmente
all'approvazione, del Programma Operativo, anche ai seguenti
ulteriori adempimenti:
- al riparto fra gli Enti predetti della quota di risorse loro
riservata;
- all'assunzione, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 57, comma
secondo, della L.R. 31/77 e successive modifiche ed integrazioni, del
corrispondente impegno di spesa a carico del bilancio regionale per
le finalita' di cui all'art. 7 della L.R. 15/97;
dato atto che all'impegno delle risorse riservate agli interventi
mantenuti a livello regionale si provvedera' con successiva
deliberazione da assumere in relazione agli esiti dell'istruttoria
sulle domande di ammissione all'aiuto;
rilevato che l'approvazione del presente Programma Operativo, in
relazione ai suoi contenuti di programmazione economico-
territoriale, rientra nella competenza del Consiglio regionale;
ritenuto tuttavia necessario, in considerazione delle finalita'
perseguite con il presente atto e della complessiva situazione di
difficolta' che interessa il settore zootecnico e che coinvolge
direttamente anche le aziende specializzate nella produzione di
latte, provvedere con urgenza assumendo i poteri del Consiglio
regionale ad sensi dell'art. 19, secondo comma, lett. i), dello
Statuto, salva ratifica;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4/7/1995 e n. 1657
del 3/10/2000;dato atto:
- del parere favorevole espresso dalla dr.ssa Teresita Pergolotti,
Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, e dal Direttore
generale Agricoltura, dr. Dario Manghi, in merito rispettivamente
alla regolarita' tecnica e alla legittimita' del presente atto ai
sensi dell'art. 4 - sesto comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della citata deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole di regolarita' contabile espresso dal
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dr. Gianni Mantovani,
ai sensi dei medesimi articoli di legge e deliberazione, per quanto
concerne l'impegno assunto con il presente atto, nonche'
relativamente alla copertura finanziaria del complessivo Programma
Operativo, ai sensi di quanto stabilito nella determinazione
dirigenziale 7350/96;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo
sostenibile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa
e qui integralmente richiamate, il "Programma Operativo per
l'attivazione del regime di aiuti di cui all'art. 1, comma 2 della
Legge 423/98" allegato al presente atto quale parte integrante e
sostanziale, dando atto che esso equivale a bando per la
presentazione delle domande e che all'onere finanziario conseguente
alla sua attuazione si fa fronte mediante le risorse a tal fine
assegnate alla Regione e stanziate sul Capitolo 10853 del Bilancio
per il corrente esercizio finanziario per l'importo complessivo di
Lire 4.716.792.000 (Euro 2.436.019,77);
2) di stabilire che il regime di aiuti di cui al Programma predetto
si articola in due distinte linee di intervento e precisamente:
- linea di intervento A "Investimenti nelle aziende agricole" la cui
attuazione e' di competenza delle Province e delle Comunita' Montane
ed a cui e' destinata una disponibilita' di Lire 4.000.000.000 (Euro
2.065.827,60);
- linea di intervento B "Investimenti per la trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti a base di latte" la cui attuazione
e' mantenuta alla competenza regionale per le ragioni esposte in
premessa e qui richiamate ed a cui e' destinata la residua
disponibilita' di Lire 716.792.000 (Euro 370.192,17);
3) di assegnare alle Province e Comunita' Montane, per l'attuazione
della linea di intervento A, la somma complessiva di Lire
4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60) ripartita come di seguito indicato:
Enti Assegnazione Lire Euro
Province
Piacenza 277.968.874 143.558,94
Parma 540.558.325 279.175,08
Reggio Emilia 722.664.830 373.225,24
Modena 270.745.722 139.828,50
Bologna 70.056.295 36.181,06
Ferrara 70.086.554 36.196,68
Ravenna 28.249.203 14.589,50
Forli'-Cesena 6.534.911 3.375,00
Rimini 6.534.911 3.375,00
Comunita' Montane
App. Piacentino 119.002.935 61.459,89
V. Nure e Arda 148.139.057 76.507,44
V. Taro e Ceno 365.511.161 188.770,76
App. Parma Est 341.409.879 176.323,49
App. Reggiano 445.428.740 230.044,75
App. Modena Ovest 134.606.983 69.518,71
del Frignano 167.251.276 86.378,08
App. Modena Est 139.370.131 71.978,67
V. Samoggia 25.439.054 13.138,17
Alta e Media V. Reno 29.032.775 14.994,18
Cinque Valli Bolognesi 28.990.055 14.972,11
V. Santerno 24.477.880 12.641,77
App. Faentino 11.800.805 6.094,61
"Acquacheta" Romagna
Toscana Valli del Tramazzo e
del Montone 6.534.911 3.375,00
App. Forlivese 6.534.911 3.375,00
App. Cesenate 6.534.911 3.375,00
V. Marecchia 6.534.911 3.375,00
Totale generale 4.000.000.000 2.065.827,60
4) di impegnare la somma complessiva di Lire 4.000.000.000 (Euro
2.065.827,60) registrata al n. 2407 di impegno sul Capitolo 10853
"Contributi in conto capitale per investimenti finalizzati
all'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle
attrezzature delle aziende di produzione latte (art. 1, comma 2,
Legge 2 dicembre 1998, n. 423) - Mezzi statali" del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2001 che presenta la necessaria
disponibilita';
5) di dare atto che le Province e Comunita' Montane sono tenute,
nella formulazione dei rispettivi bandi per la presentazione della
domande e nella gestione delle risorse, a rispettare i criteri e le
modalita' definite nell'allegato Programma Operativo, nonche' le
condizioni di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di
Stato;
6) di prevedere che il Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese
provvedera', con propri atti formali assunti ai sensi dell'art. 61
della L.R. 31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94
e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95, alla
liquidazione alle Province e alle Comunita' Montane delle
assegnazioni di cui al precedente punto 3) con le seguenti modalita':
- acconto del 50% dell'assegnazione ad avvenuta trasmissione alla
Direzione generale Agricoltura degli atti formali di approvazione
delle graduatorie delle domande ritenute ammissibili al regime di
aiuto;
- successivi acconti ed il saldo a presentazione da parte delle
Province e Comunita' Montane di atti esecutivi di liquidazione,
ovvero di note con le quali il Presidente o il Dirigente incaricato
per statuto dell'Ente stesso attesta che sono stati adottati atti
esecutivi di liquidazione per gli importi richiesti;
7) di dare atto che, relativamente alla linea di intervento B, si
rinvia a successivo atto, da assumere sulla base delle risultanze
dell'istruttoria sulle istanze presentate, l'impegno della quota di
risorse destinata a tale linea di intervento;
8) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
9) di sottoporre il presente atto alla ratifica del Consiglio
regionale per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 19, secondo
comma, lett. i) dello Statuto.
(ratificata dal Consiglio regionale in data 25 luglio 2001, progr. n.
235)
ALLEGATO A)
Programma Operativo per l'attuazione di interventi contributivi
previsti dalla Legge 2/12/1998, n. 423, articolo 1, comma 2, per
l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture zootecniche
Premessa
Con il presente Programma Operativo la Regione Emilia-Romagna da'
attuazione agli interventi contributivi di cui all'articolo 1, comma
2 della Legge n. 423 del 2/12/1998 "Interventi strutturali e urgenti
nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico" definendo i criteri e
le procedure per la sua attuazione.
1) Obiettivi del Programma
Il presente Programma intende incentivare, in conformita' alle linee
di politica agricola comunitaria e nazionale, la realizzazione di
interventi che prevedono il miglioramento della qualita' delle
produzioni attraverso gli adeguamenti delle strutture ed attrezzature
necessari, in attuazione di quanto previsto dalle Direttive
comunitarie nn. 92/46 e 92/47 recepite con DPR 10/1/1997, n. 54, in
materia di produzione ed immissione sul mercato di latte e prodotti a
base di latte.
2) Linee di intervento e loro dimensione finanziaria
In relazione alle finalita' complessivamente perseguite dalla
richiamata Legge 423/1998, sono individuate due distinte linee di
intervento fra le quali suddividere le risorse complessivamente
destinate al programma ammontanti a Lire 4.716.792.000 (pari ad Euro
2.436.019,77) - Capitolo 10853 del Bilancio regionale per l'esercizio
finanziario 2001 - come segue:
- Linea di intervento A
Risorse destinate Lire 4.000.000.000 (Euro 2.065.827,60)
La linea e' destinata a finanziare investimenti nelle aziende
agricole ed e' riservata alla competenza delle Province e delle
Comunita' Montane ai sensi della L.R. l5/97.
- Linea di intervento B
Risorse destinate Lire 716.792.000 (Euro 370.192,17).
La linea e' destinata a finanziare interventi per la trasformazione
e/o commercializzazione dei prodotti a base di latte ed e' mantenuta
al livello regionale, ai sensi dell'art. 2 - comma 1 - lett. l) della
L.R. 15/97.
3) Linea di intervento A
3.1) Beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti le persone fisiche o giuridiche
titolari di imprese agricole che conducono aziende di produzione, di
cui al DPR del 14/1/1997, n. 54, articolo 2, lettera g) il cui
reddito da attivita' extra-agricole sia inferiore ai redditi
riferibili all'attivita' agricola che non si trovano in stato di
liquidazione o di fallimento e che in ogni caso non hanno presentato
domanda di concordato.
3.2) Area di intervento
La linea e' applicabile su tutto il territorio regionale.
Si riconoscera' lo status di impresa agricola inserita in area
svantaggiata prevista dall'art. 3 della Direttiva 75/268/CEE, quando
si verificano entrambe le seguenti condizioni:
a) il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
b) almeno il 50% della SAU aziendale sia inserita all'interno
dell'area svantaggiata.
3.3) Entita' dell'aiuto
L'entita' dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale,
viene calcolata sulla spesa massima ammissibile.
Le caratteristiche soggettive del beneficiario, la natura
dell'investimento e la sua localizzazione determinano l'ammontare
dell'aiuto sul totale di spesa ammissibile in base alla seguente
tabella:
Zone Beneficiario Beneficiario gia' insediato >>40 anni
I insediamento >>40 anni Dotazioni Strutture Dotazioni
Strutture
Normali 30% 35% 40% 45%
Svantaggiate 35% 40% 45% 50%
Il limite massimo della spesa ammissibile per l'investimento previsto
e' di 200.000 Euro, tenuto conto dei limiti definiti dalle specifiche
norme della UE in materia di produzione lattiera.
In generale ogni impresa agricola ha un limite massimo di 100.000
Euro/ULU di spesa ammissibile per ciascuna domanda di aiuto: il
numero delle ULU e' riferito alla richiesta di manodopera della
struttura aziendale al momento della presentazione della domanda.
3.4) Condizioni di ammissibilita'
I soggetti che intendono presentare domanda di accesso al regime di
aiuto dovranno presentare uno specifico Piano di investimento (PI).I
PI dovranno:
a) prevedere acquisti di dotazioni e/o la realizzazione di opere con
inizio lavori successivi alla presentazione della domanda;
b) prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti
di 6 mesi dalla data di adozione dello specifico provvedimento di
concessione individuale dell'aiuto;
c) contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste
con codifica da Prezzario dell'azienda agricola della Regione
Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di
beni e/o servizi;
d) prevedere una spesa ammissibile minima: - per i beneficiari con
azienda inserita in area svantaggiata pari a 5.000 Euro; - per i
beneficiari con azienda inserita in area non svantaggiata pari a
7.500 Euro.
3.5) Limiti di ammissibilita' degli investimenti
Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti collegati al
settore di produzione, escludendo in ogni caso:
a) l'acquisto di terreni, fabbricati e la costruzione di nuove
abitazioni;
b) gli interventi di mera sostituzione;
c) gli investimenti destinati ad adeguare l'azienda a normative in
materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini
di adeguamento siano scaduti;
d) le manutenzioni ordinarie di immobili aziendali inclusi quelli
destinati ad uso abitativo;
e) gli acquisti di dotazioni usate;
f) gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici;
g) gli interventi che determinano un aumento della produzione di
latte bovino;
h) l'acquisto di motrici da trasporto;
i) gli investimenti realizzati prima della data di presentazione
della domanda di aiuto cosi' come previsto dall'art. 16, comma 2 e 3
della L.R. 15/97.
3.6) Tipologia di interventi ammissibili
Le spese ammissibili a finanziamento comprendono in generale:
a) la costruzione e il miglioramento di beni immobili;
b) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi
informatici;
c) le spese tecniche generali, come onorari di professionisti o
consulenti, fino ad un massimo del 10% delle precedenti voci.
I PI proposti devono prevedere interventi riconducibili alle seguenti
tipologie:
a) realizzazione di locali di mungitura (che devono essere separati
dai locali e dai luoghi in cui viene immagazzinato, manipolato e
refrigerato il latte);
b) realizzazione di superfici lavabili e di agevole pulizia sia delle
stalle che dei locali di mungitura, immagazzinamento, manipolazione e
refrigerazione del latte;
c) realizzazione di un impianto adeguato e sufficiente per
l'erogazione di acqua potabile e di dispositivi completi di
attrezzature per l'agevole lavaggio, pulizia e disinfezione;
d) acquisto di attrezzature zootecniche quali refrigeratori del
latte, apparecchi di mungitura e lattodotti.
3.7) Prerequisiti soggettivi
3.7.1) Condizioni di eligibilita' dell'azienda con giovani al primo
insediamento
Lo status di azienda condotta con giovani al primo insediamento viene
riconosciuto quando il conduttore:
3.7.1.1) risulta insediato, assumendo la responsabilita' civile e
fiscale nella conduzione dell'azienda per la prima volta, in data non
antecedente ai cinque anni legali dalla data di presentazione della
domanda di contributo;
3.7.1.2) non ha compiuto quaranta anni al momento in cui viene presa
la decisione individuale di concedere l'aiuto.
Nell'impresa individuale il conduttore si identifica nel singolo
titolare della stessa.Nelle societa' di persone le caratteristiche di
cui ai punti 3.7.1.1) e 3.7.1.2) dovranno essere possedute da almeno
il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci.
Nelle societa' di capitale le caratteristiche di cui ai successivi
punti 3.7.2.1) e 3.7.2.2) dovranno essere possedute, in alternativa:
a) dall'amministratore unico ove previsto;
b) dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione, con
approssimazione sempre al numero superiore;
c) dal 33% dei membri del consiglio di amministrazione ivi compreso
l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda
tale figura, con approssimazione sempre al numero superiore: si
precisa che l'amministratore delegato dovra' in ogni caso dimostrare
di possedere i requisiti di' cui ai punti 3.7.1.1) e 3.7.1.2).
Gli amministratori assumono le responsabilita' previste dagli artt.
2392, 2394, 2395 Codice civile.
Nelle cooperative si applicheranno le stesse prescrizioni dettate per
le societa' di capitale.
Si specifica che sia nelle societa' di persone che nelle societa' di
capitali le caratteristiche di cui ai punti 3.7.1.1) e 3.7.1.2)
devono essere in capo alla singola persona fisica.
3.7.2) Condizioni di ammissibilita' di impresa
Al momento della presentazione della domanda l'impresa agricola deve
possedere le seguenti caratteristiche:
3.7.2.1) essere iscritta ai registri della CCIAA nella sezione
imprese agricole;
3.7.2.2) non disporre di reddito extra-agricolo superiore al reddito
complessivo riferibile all'attivita' agricola; viene chiarito in modo
inequivocabile che ci si riferisce al reddito dell'impresa agricola
indipendentemente dalla forma giuridica della stessa (impresa
individuale, societa' di persone, societa' di capitali o societa'
cooperativa) e non al reddito individuale dell'imprenditore e/o dei
soci;
3.7.2.3) la durata minima delle societa' deve essere almeno pari alla
durata del vincolo di destinazione: in caso di scioglimento
anticipato o mancato rinnovo, le agevolazioni concesse saranno
revocate;
3.7.2.4) se azienda produttrice di latte vaccino, deve dimostrare la
titolarita' di quote latte nella campagna 1997/98, e suo utilizzo per
almeno il 60%, ovvero, se non esistente e/o non produttrice di latte
vaccino in tale campagna, dimostrare la titolarita' di quote latte
nella campagna precedente alla presentazione della domanda con un
impiego oltre la percentuale minima ammessa.
3.7.3) Condizioni di ammissibilita' dell'azienda agricola
L'azienda agricola, intesa quale insieme delle strutture condotte
dalla singola impresa agricola, deve possedere al momento della
domanda tutte le seguenti caratteristiche:
3.7.3.1) richiedere un volume di lavoro pari almeno ad una ULU o, nel
caso di conduzioni societarie, commisurato al numero dei conduttori
(N) sulla base della seguente formula: Volume minimo di lavoro
richiesto = Œ0,5 x (1+N)©ULU A tale riguardo occorre precisare che
per conduttori si intende: 3.7.3.1.1) il titolare nel caso di impresa
individuale; 3.7.3.1.2) i soci nel caso di societa' di persone, salvo
sia diversamente ed esplicitamente disposto dal contratto societario;
3.7.3.1.3) il o i soci accomandatari nel caso di societa' in
accomandita semplice; 3.7.3.1.4) il numero di dipendenti fissi
dell'impresa (considerati sia a tempo pieno che a part-time) nel caso
di societa' di capitale; 3.7.3.1.5) i soci conferenti il proprio
lavoro nonche' il numero di dipendenti fissi nel caso di cooperative
di conduzione terreni, come da dichiarazione del presidente;
3.7.3.1.6) il numero di dipendenti fissi (considerati sia a tempo
pieno che a part-time) della cooperativa nel caso di altre forme
cooperative;
3.7.3.2) deve prevedere un allevamento di vacche, pecore, capre o
bufale destinate alla produzione di latte;
3.7.3.3) deve rispettare le normative vigenti in materia di ambiente,
salubrita' e benessere degli animali.
3.7.4) Criteri per verificare il volume di lavoro necessario alla
conduzione dell'azienda
Il volume di lavoro necessario alla conduzione dell'azienda viene
determinato sulla base della tabella di richiesta di manodopera,
allegata al presente programma sotto il n. 1), stabilita a livello
regionale per ciascuna tipologia di coltura, di allevamento e in
funzione dell'ubicazione dei terreni. Le caratteristiche del piano
colturale e produttivo dell'azienda nell'anno preso a riferimento,
determinano il numero complessivo di giornate lavorative uomo.
L'unita' di calcolo dell'attivita' lavorativa necessaria alla
conduzione dell'azienda e' l'Unita' lavorativa uomo (ULU), pari a 225
giornate/anno di 8 ore.
3.7.4.1) Ubicazione dei terreni
L'area regionale, tenuto conto della differenziazione territoriale,
e' stata suddivisa in tre zone omogenee, attribuendo ad ognuna valori
propri, sulla base del Piano Territoriale Paesistico regionale di cui
alla delibera del Consiglio regionale 1338/93 e successive modifiche:
a) zona di pianura;
b) zona di collina;
c) zona di montagna.
3.7.4.2) Correttivi delle richieste di manodopera dovute a
particolarita' colturali
Il fabbisogno di manodopera per specifiche colture puo' richiedere
variazioni sui valori previsti nell'Allegato 1) al presente programma
nei seguenti casi:
a) agricoltura biologica: per tutte le colture condotte secondo le
norme previste dal Reg. CEE 2092/91 e successive modifiche, sia in
fase di conversione che certificabili, si puo' applicare, al valore
di manodopera richiesta corrispondente alla coltura, un aumento di
manodopera fino ad un massimo del 30%, ad esclusione: a.1) dei
cereali autunno-vernini; a.2) dei prati e delle colture foraggere o
comunque destinate alla produzione di foraggi;
b) zootecnia biologica: per tutte le produzioni zootecniche
sottoposte alle norme previste dal Reg. CE 1804/99 e successive
modifiche, si puo' applicare un aumento della richiesta di manodopera
fino ad un massimo del 10%;
c) frutteti e vigneti: nella fase di impianto e/o di allevamento, al
valore di manodopera richiesta corrispondente alla coltura si applica
una riduzione da un minimo del 40% a un massimo del 60%.
3.7.4.3) Correttivi delle richieste di manodopera dovute a
particolarita' aziendali
La richiesta di manodopera per la conduzione di una produzione
vegetale o animale e le peculiarita' gestionali possono determinare
sensibili variazioni in base al livello di meccanizzazione o alle
caratteristiche fisiche dell'azienda, quali la frammentazione
poderale, la presenza di tare, la dimensione o forma degli
appezzamenti.
Si prevede, pertanto, l'applicazione di correttivi aziendali sul
montante finale di giornate di manodopera calcolate per l'azienda,
oltre all'adeguamento di cui al punto 3.7.4.2., quali:
a) livello di meccanizzazione: e' un parametro che definisce una
riduzione forfettaria da riferire all'azienda nel suo insieme e non
ad ogni singolo indirizzo produttivo, all'interno di una scala che va
da un minimo di 0% ad un massimo di -15%. Il valore verra' scelto in
maniera inversamente proporzionale al livello tecnologico presente:
percentuali sempre piu' basse (cioe' valori negativi crescenti) in
presenza di un'elevata intensita' tecnologica e viceversa. Come e'
evidente piu' elevata e' la dotazione meccanica di un'azienda o il
ricorso al contoterzismo, tanto piu' si restringono i tempi di
lavoro;
b) gestione dell'azienda: e' un parametro che viene dimensionato in
base al tempo che l'impresa deve dedicare ad attivita' di carattere
non propriamente agronomiche inerenti la gestione dell'azienda nel
suo insieme (per es. la gestione delle tare, le trattative di
compravendita, la manutenzione delle attrezzature meccaniche, il
confezionamento del prodotto, etc.). Sulla base del minore o maggiore
intervallo di tempo che ciascuna impresa dedica a tali attivita', il
montante finale di giornate lavorative necessarie in azienda verra'
maggiorato attraverso l'applicazione di una percentuale di
correzione, scelta in una scala che va da un minimo di +5% ad un
massimo di +20%.
3.7.4.4) Procedimento applicativo della tabella di richiesta di
manodopera
a) Il piano colturale e produttivo dell'azienda deve essere esaminato
per l'anno preso a riferimento, in base alle seguenti
caratteristiche:
a.1) superficie e fascia di ubicazione di tutte le varie tipologie di
produzioni vegetali presenti, mantenendo distinte quelle
riconducibili alle lettere a) e c) del punto 3.7.4.2;
a.2) tipologia e consistenza degli allevamenti presenti, mantenendo
distinte quelle riconducibili alla lettera b) del punto 3.7.4.2.
b) Il fabbisogno di giornate per ciascuna tipologia produttiva si
individua nell'Allegato 1) al presente programma, sulla base delle
rispettive unita' di misura. Nel caso di particolari tipologie
produttive non riconducibili ad alcuna di quelle contemplate in
tabella, il beneficiario definisce il fabbisogno unitario attraverso
una relazione tecnica che viene successivamente sottoposta a verifica
istruttoria;
c) il fabbisogno di giornate individuato deve essere moltiplicato per
la consistenza della singola tipologia produttiva (ettari, capi,
alveare, tonnellate). In questo modo si calcola il montante di
giornate necessario per gli ettari complessivi destinati a ciascuna
specie coltivata e/o per il complesso zootecnico differenziato in
base ad ogni tipo di allevamento presente in azienda;
d) si applicano i coefficienti di correzione alle superfici delle
colture riportate alle lettere a) e c) del punto 3.7.4.2 ed agli
allevamenti di cui alla lettera b) dello stesso punto;
e) sommati i montanti ottenuti per ciascun indirizzo produttivo si
determina un unico valore complessivo che viene corretto
successivamente con gli indici di cui al punto 3.7.4.3;
f) il numero di giornate cosi' ottenuto deve essere diviso per 225 al
fine di calcolare il numero di ULU necessario alla conduzione
dell'azienda in esame.
3.7.5) Criteri per determinare il reddito complessivo
Il reddito complessivo e' determinato sommando il reddito
dell'attivita' agricola (reddito imponibile determinato ai fini
fiscali) ai redditi complementari (assimilabili alla attivita'
agricola in quanto prodotti con fattori di produzione aziendali) e
alle compensazioni al reddito (regimi di aiuto comunitari a carattere
compensativo). Al fine di evitare penalizzazioni derivanti da annate
caratterizzate da andamenti critici di mercato o da eventi climatici
sfavorevoli, il reddito complessivo e' calcolato sull'anno
maggiormente rappresentativo del reddito aziendale, scelto dal
beneficiario, tra gli ultimi tre anni solari precedenti la data di
presentazione della domanda (anno di riferimento).
3.7.5.1) Reddito dell'attivita' agricola (RAA)
Il reddito dell'attivita' agricola viene determinato sulla base dei
movimenti registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini
IVA dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento,
mantenendo all'"attivo" tutte le voci delle vendite e gli indennizzi
assicurativi per calamita' di origine meteorologica relativi all'anno
di riferimento stesso, ed al "passivo" tutti gli acquisti dei beni e
servizi necessari alla produzione ad esclusione di:
a) costi sostenuti per investimenti su immobili;
b) acquisti di beni strumentali;
c) acquisti di quote latte;
d) acquisti di diritti di reimpianto.
Tutti gli importi sono da considerarsi al netto dell'IVA.
3.7.5.1.1) Impresa agricola in regime semplificato
Per l'impresa agricola in regime semplificato la definizione della
voce "attivo" richiede la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante l'annotazione riepilogativa
delle vendite, cosi' come previsto nella circolare del Ministero
delle Finanze n. 328/e del 24/12/97, paragrafo 6.7.3; per quanto
riguarda la voce al "passivo" vengono mantenute le stesse modalita'
ed esclusioni previste al punto 3.7.5.1.
3.7.5.2) Reddito complementare
Il reddito complementare deriva dall'utilizzo dei fattori di
produzione dell'azienda agricola, assoggettato a regimi fiscali
diversi:
a) attivita' agrituristica di cui alla L.R. 26/94;
b) attivita' per conto terzi;
c) soccide;
d) proventi derivanti dall'utilizzo di attivita' faunistico-
venatorie;
e) pluriattivita' delle aziende agricole ubicate in comuni montani
previste dalla Legge 97/94, art. 17, comma 1 e 2.
Il reddito complementare si determina sulla base dei movimenti
registrati dalla contabilita' dell'impresa, tenuta ai fini IVA dall'1
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli
acquisti. Se l'impresa agricola produce redditi derivanti da una o
piu' delle tipologie di cui sopra, viene considerato reddito
complementare il risultato della somma delle diverse attivita'.
La quota eccedente non viene conteggiata quando il reddito
complementare totale assume valori da un minimo di 0, anche nel caso
di prevalenza delle passivita', ad un massimo della concorrenza del
valore del RAA.
3.7.5.3) Compensazioni al reddito
Le compensazioni al reddito sono tutti gli aiuti e contributi
derivanti dalla Politica agraria comunitaria per la coltivazione di
determinati prodotti o per l'adesione a determinati impegni. Sono
tali i contributi erogati sulla base dei seguenti regolamenti:
a) Reg. CEE 1765/92 Aiuti ai seminativi e Reg. CEE 1272/88 ritiro
ventennale dei seminativi dalla produzione;
b) Reg. CEE 2078/92 Misure agroambientali;
c) Reg. CEE 2080/92 Misure per la forestazione, limitatamente alle
somme corrisposte per i mancati redditi;
d) Reg. CE 950/97 Titolo IX Sottotitolo I "Indennita' compensative";
e) Reg. CEE 2066/92 e 2069/92 "PAC zootecnica";
f) Reg. CEE 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti
all'olio di oliva.
Per le annate inserite nella programmazione 2000-2006, i contributi
da considerare sono previsti dai seguenti regolamenti:
g) Reg. CE 1251/99 Aiuti ai seminativi e Reg. CEE 1272/88 ritiro
ventennale dei seminativi dalla produzione;
h) Reg. CE 1257/99 Capo VI Misure agroambientali;
i) Reg. CE 1257/99 Capo VII Silvicoltura, limitatamente alle somme
corrisposte per i mancati redditi;
j) Reg. CE 1257/99 capo V Indennita' compensative;
k) Reg. CE 1254/99 Misure per la zootecnia;
l) Reg. CEE 136/66 e successive modifiche e integrazioni: Aiuti
all'olio di oliva.
Le compensazioni al reddito non possono essere superiori in valore al
RAA sia singolarmente sia nella somma complessiva: la quota eccedente
il valore del RAA non viene conteggiata.
I beni prodotti e/o i servizi resi, nonche' le compensazioni al
reddito devono avere ad oggetto l'anno solare scelto quale anno di
riferimento.
3.7.6) Criteri per determinare il reddito extra-agricolo
Il reddito extra-agricolo e' il risultato di tutte le attivita'
dell'impresa agricola non inquadrabili nel RAA o nel reddito
complementare.
Il reddito extra-agricolo viene determinato sulla base dei movimenti
registrati dalla contabilita' dell'impresa tenuta ai fini IVA dall'1
gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento, mantenendo
all'"attivo" tutte le voci delle vendite ed al "passivo" tutti gli
acquisti.
3.8) Strumenti e procedure di attuazione
In base alla L.R. 15/97 spetta alle Province e alle Comunita' Montane
competenti per territorio l'espletamento di tutte le procedure
amministrative finalizzate all'attuazione degli interventi previsti
nella linea di intervento A.
Detta competenza si esplica attraverso:
- il ricevimento delle domande e la loro istruttoria;
- l'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle
domande ammesse;
- la concessione dei contributi e le relative liquidazioni.
La competenza territoriale e' determinata dalla localizzazione
dell'area nella quale si effettua l'investimento.
Le Province e le Comunita' Montane nominano i rispettivi responsabili
del procedimento amministrativo.
3.8.1) Presentazione delle domande
Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione,
potranno essere presentate all'Ente territorialmente competente a
partire dal 30 luglio 2001.
Il termine finale di presentazione viene fissato alle ore 12 del 14
settembre 2001.
Gli Enti territoriali dovranno provvedere:
- entro il 30 ottobre 2001: all'approvazione con atto formale delle
graduatorie delle domande ritenute ammissibili;
- entro il 10 novembre 2001: alla trasmissione delle graduatorie alla
Regione;
- entro il 31 dicembre 2001: alla assunzione degli atti formali di
concessione dei contributi e alla loro notifica ai singoli
beneficiari.
La procedura di esecuzione dei lavori indicati nei PI presentati deve
rispettare le seguenti scadenze, pena la decadenza della domanda e
senza possibilita' di concedere proroghe:
- 30 giugno 2002: data finale di realizzazione degli interventi;
- ore 12 del 3l luglio 2002: termine di presentazione della
documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti
effettuati;
- 30 settembre 2002: termine entro il quale gli Enti dovranno avere
effettuato i controlli sulle esecuzioni degli investimenti.
3.8.2) Istruttoria della domande e definizione delle graduatorie di
ammissibilita'
Le graduatorie verranno formate sulla base della valutazione
istruttoria dei PI presentati dai beneficiari in possesso dei
prerequisiti di cui al paragrafo 3.7 attribuendo alle istanze un
punteggio come di seguito specificato.
A tal fine, gli Enti territoriali fissano punteggi per le
sottoelencate tipologie di imprese e di interventi, rispettando le
seguenti due condizioni:
- numero di punti complessivo assegnabile: punti 27;
- punteggio minimo di 7 per l'impresa agricola condotta da giovani e
per l'impresa agricola situata all'interno di zona svantaggiata in
considerazione delle priorita' per i giovani e per le aree
svantaggiate stabilita dalla Legge 423/98;
1) impresa agricola condotta da giovani;
2) impresa agricola situata all'interno di zona svantaggiata;
3) impresa agricola con una produzione commerciale (con quote
assegnate e prodotte) inferiore alle 200 tonnellate di latte;
4) impresa agricola con allevamento e strutture per la lavorazione
del latte ovi-caprino;
5) impresa agricola che destina il latte fresco ad esclusivo uso
alimentare;
6) impresa agricola che ha presentato domanda di contributo sul Reg.
CE n. 1257/99, artt. 4-7, Piano regionale di Sviluppo rurale, Misura
1.a per gli stessi investimenti con riconoscimento di ammissibilita'
ma non finanziata per insufficienza di risorse finanziarie;
7) intervento che prevede innovazioni nelle dotazioni entro le quali
viene veicolata l'intera produzione di latte dell'impresa;
8) intervento cantierabile alla data di presentazione della domanda.
In considerazione dei termini stabiliti per la presentazione delle
domande, gli Enti territoriali sono tenuti ad assumere l'atto di
definizione dei punteggi entro il 20 luglio 2001 e ad adottare
adeguate forme di pubblicizzazione dei punteggi definiti.
3.8.3) Varianti al piano degli investimenti
Si prevede la possibilita' di consentire un'unica variante al piano
degli investimenti purche':
a) motivata e preventivamente autorizzata con atto della Provincia o
della Comunita' Montana;
b) finalizzata ad una maggiore coerenza degli obiettivi del presente
bando.
In ogni caso non si potra' aumentare l'importo ammesso per la
realizzazione del PI, posticipare la data prevista per la fine dei
lavori, apportare variazioni alla natura delle opere tanto da
incidere nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle
domande e di conseguenza nella collocazione nella graduatoria
definitiva.
Cio' premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi
ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative decisi dal
direttore dei lavori, purche' contenute nell'ambito del 10% del costo
complessivo della singola opera, al netto della voce spese tecniche.
3.9) Riparto delle risorse per Province e Comunita' Montane
La scelta di parametri oggettivi per il riparto delle risorse e'
vincolata al perseguimento degli obiettivi del presente programma e
alla valutazione dell'impatto sul territorio regionale.
Il parametro di riferimento per il riparto provinciale e' stato
individuato nella produzione lattiera del periodo 1 aprile 2000 - 31
marzo 2001 come risultate dalla banca dati Gias-Net aggiornata con
progetto di supporto di cui alla L.R. 28/98 presso il Servizio
Sviluppo sistema agro-alimentare.
Per il riparto intraprovinciale con le Comunita' Montane si
utilizzano come riferimento i parametri intraprovinciali definiti per
la misura 1.a del Piano regionale di Sviluppo Rurale.
Si prevede, in ogni caso, una attribuzione minima per ogni Ente pari
al contributo concedibile ad un PI con spesa ammissibile pari al
minimo di spesa e con percentuale di intervento pari alla quota
massima corrispondente ad un valore di Lire 6.534.911 pari ad Euro
3.375,00.
Riparto alle Province e Comunita' Montane:
Enti Assegnazione Lire Euro
Province
Piacenza 277.968.874 143.558,94
Parma 540.558.325 279.175,08
Reggio Emilia 722.664.830 373.225,24
Modena 270.745.722 139.828,50
Bologna 70.056.295 36.181,06
Ferrara 70.086.554 36.196,68
Ravenna 28.249.203 14.589,50
Forli'-Cesena 6.534.911 3.375,00
Rimini 6.534.911 3.375,00
Comunita' Montane
App. Piacentino 119.002.935 61.459,89
V. Nure e Arda 148.139.057 76.507,44
V. Taro e Ceno 365.511.161 188.770,76
App. Parma Est 341.409.879 176.323,49
App. Reggiano 445.428.740 230.044,75
App. Modena Ovest 134.606.983 69.518,71
del Frignano 167.251.276 86.378,08
App. Modena Est 139.370.131 71.978,67
V. Samoggia 25.439.054 13.138,17
Alta e Media V. Reno 29.032.775 14.994,18
Cinque Valli Bolognesi 28.990.055 14.972,11
V. Santerno 24.477.880 12.641,77
App. Faentino 11.800.805 6.094,61
"Acquacheta" Romagna
Toscana Valli del Tramazzo e
del Montone 6.534.911 3.375,00
App. Forlivese 6.534.911 3.375,00
App. Cesenate 6.534.911 3.375,00
V. Marecchia 6.534.911 3.375,00
Totale generale 4.000.000.000 2.065.827,60
Qualora le graduatorie approvate dalle Province e dalle Comunita'
Montane non assorbano integralmente le risorse a ciascuna assegnate,
il Direttore generale Agricoltura provvedera' a riallocare, con
proprio atto formale, le risorse non utilizzate secondo i seguenti
criteri:
a) in prima istanza: tra gli altri Enti situati nello stesso
territorio provinciale;
b) in seconda istanza: tra tutti gli altri Enti territoriali
regionali.
Detta riallocazione avverra' parametrando su base proporzionale le
percentuali di riparto degli Enti coinvolti.
Le Province e le Comunita' Montane dovranno provvedere, anche con
riferimento alle eventuali ulteriori risorse assegnate a seguito
della riallocazione, alla assunzione degli atti formali di
concessione dei contributi e alla loro notifica ai singoli
beneficiari entro il 31 dicembre 2001.
Qualora le procedure di riallocazione non consentano l'utilizzo
integrale delle risorse, la Giunta regionale destina la residua
disponibilita' alla linea di intervento B.
3.10) Esclusioni e vincoli
Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3 della L.R. 15/97 e
dell'art. 48, comma 3, Reg. CE 1750/99.
I beni acquistati e le opere realizzate nell'ambito dei PI ammessi a
finanziamento sono soggetti a vincolo di destinazione di durata
decennale per i beni immobili e quinquennale per ogni altro bene,
cosi' come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97.
3.11) Disposizioni finali
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie
per uniformare a livello regionale l'attuazione del presente
programma saranno definite con atto formale del Direttore generale
Agricoltura.
Lo stesso Direttore provvedera', in tempi compatibili con la
pubblicazione del presente programma nel Bollettino Ufficiale della
Regione, a definire la modulistica delle domande e la documentazione
di supporto.
4) Linea di intervento B
4.1) Beneficiari
Possono beneficiare degli aiuti le Associazioni di produttori
agricoli e loro unioni, cooperative lattiere, iscritte nella terza
sezione del registro prefettizio, non rientranti nelle categorie di
beneficiari individuate al punto 3.1) relativo alla linea di
intervento A, che effettuano la trasformazione e/o
commercializzazione dei prodotti conferiti dai loro soci che non si
trovano in stato di liquidazione o di fallimento e che in ogni caso
non hanno presentato domanda di concordato.
4.2) Area di intervento
La linea e' applicabile su tutto il territorio regionale.
4.3) Entita' dell'aiuto
L'entita' dell'aiuto, sotto forma di contributo in conto capitale, e'
pari al 35% della spesa ritenuta ammissibile.
Il limite massimo della spesa ammissibile per l'investimento previsto
e' di 1.000.000 Euro, tenuto conto dei limiti definiti dalle
specifiche norme della UE in materia di produzione lattiera.
4.4) Condizioni di ammissibilita'
I soggetti che intendono presentare domanda di accesso al regime di
aiuto dovranno presentare uno specifico Piano di investimento (PI).
I PI dovranno:
a) prevedere acquisti di dotazioni da effettuare successivamente alla
presentazione della domanda;
b) prevedere un tempo massimo per la realizzazione degli investimenti
di 6 mesi dalla data di adozione dello specifico provvedimento di
concessione individuale dell'aiuto;
c) contenere l'elenco degli investimenti con relative spese previste
con codifica da Prezzario dell'azienda agricola della Regione
Emilia-Romagna o riferimenti ad eventuali preventivi di acquisto di
beni e/o servizi;
d) prevedere una spesa ammissibile minima pari a 7.500 Euro.
4.5) Limiti di ammissibilita' degli investimenti
Gli aiuti sono concessi per tipologie di investimenti, escludendo in
ogni caso:
a) gli interventi di mera sostituzione;
b) gli investimenti destinati all'adeguamento a normative in materia
di ambiente, igiene e benessere degli animali, i cui termini di
adeguamento siano scaduti;
c) le manutenzioni ordinarie;
d) gli acquisti di dotazioni usate;
e) gli investimenti finanziati da altri interventi pubblici;
f) gli interventi che determinano un aumento della produzione di
latte bovino;
g) l'acquisto di motrici da trasporto;
h) gli investimenti realizzati prima della data di presentazione
della domanda di aiuto cosi' come previsto dall'art. 16, comma 2 e 3
della L.R. 15/97.
4.6) Tipologia di interventi ammissibili
Le spese ammissibili a finanziamento comprendono in generale:
a) le nuove macchine, impianti ed attrezzature, compresi i programmi
informatici;
b) le spese tecniche generali, come onorari di professionisti o
consulenti, fino ad un massimo del 10% della precedente voce.
I PI proposti devono prevedere interventi riconducibili alla seguente
tipologia:
acquisto di attrezzature zootecniche quali refrigeratori del latte,
lattodotti e dotazioni per l'idoneo trasporto del latte.
4.7) Prerequisiti soggettivi
Le Associazioni di imprenditori e loro unioni devono essere
costituite in forma giuridica societaria ovvero al momento della
domanda devono dimostrare di avere gia' avviato l'iter di
trasformazione in forma societaria. In tal caso la concessione
dell'aiuto e' subordinata all'effettiva acquisizione di tale forma
giuridica.
Le societa' cooperative devono essere iscritte nella terza sezione
del registro prefettizio come pure i loro consorzi ed effettuare la
trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti conferiti dai
loro soci.
4.8) Strumenti e procedure di attuazione
La competenza al ricevimento delle domande, alla loro istruttoria,
all'approvazione delle graduatorie delle domande ammissibili e delle
domande ammesse, alla concessione dei contributi e alle relative
liquidazioni e' mantenuta in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 2,
lettera 1) della L.R. 15/97 e successive modifiche.
A tal fine la domande dovranno essere presentate al Servizio
Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato - Direzione
generale Agricoltura, Viale Silvani n. 6 - 40122 Bologna.
Il responsabile del procedimento e' individuato nel Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e relazioni di mercato dott.
Maurizio Ceci - Direzione generale Agricoltura - Viale Silvani n. 6 -
40122 Bologna.
4.8.1) Presentazione delle domande
Le domande di contributo, complete di tutta la documentazione,
possono essere presentate a partire dal 30 luglio 2001.
Il termine finale di presentazione viene fissato alle ore 12 del 14
settembre 2001.
La procedura di esecuzione dei lavori indicati nei PI presentati deve
rispettare le seguenti scadenze, pena la decadenza della domanda e
senza possibilita' di concedere proroghe:
- 30 giugno 2002: data finale di realizzazione degli interventi;
- ore 12 del 31 luglio 2002: termine di presentazione della
documentazione consuntiva completa relativa agli investimenti
effettuati.
4.8.2) Istruttoria delle domande e definizione delle graduatorie di
ammissibilita'
La Giunta regionale, entro il 30 ottobre 2001, approva con proprio
atto, sulla base dell'istruttoria compiuta dal Servizio Produzioni
agroalimentari e relazioni di mercato, la graduatoria dei PI ritenuti
ammissibili definita secondo i seguenti criteri:
- imprese servite: punti 1 per ogni impresa servita dal PI;
- interprovincialita': punti 1 per ogni stalla, ubicata in provincia
diversa dalla sede operativa del beneficiario, servita dal PI;
- interventi in aree svantaggiate: punti 1 per ogni stalla ubicata in
area svantaggiata servita dal PI.
Contestualmente all'approvazione della graduatoria, la Giunta
regionale puo' disporre, nei limiti delle disponibilita' riservate
alla linea di intervento qui in esame, la concessione degli aiuti e
l'assunzione del relativo impegno di spesa ovvero rinviare detti
adempimenti a successivo atto del Direttore generale Agricoltura.
Spetta, in ogni caso, al Direttore generale Agricoltura, nel rispetto
della graduatoria approvata, l'adozione degli atti formali di
concessione dell'aiuto e di assunzione del relativo impegno di spesa
con utilizzo delle ulteriori risorse destinate alla linea di
intervento B in relazione a quanto stabilito al precedente punto 3.9)
relativo alla linea di intervento A.
Qualora la graduatoria approvata non consenta l'utilizzo integrale
delle risorse, la Giunta regionale destina la residua disponibilita',
da utilizzarsi secondo i criteri individuati al precedente punto
3.9), alla linea di intervento A.
4.8.3) Varianti al piano degli investimenti
Si prevede la possibilita' di consentire un'unica variante al piano
degli investimenti purche':
a) motivata e preventivamente autorizzata con atto formale del
Responsabile del Servizio Produzioni agroalimentari e relazioni di
mercato;
b) finalizzata ad una maggiore coerenza degli obiettivi del presente
bando.
In ogni caso non si potra' aumentare l'importo ammesso per la
realizzazione del PI, posticipare la data prevista per la fine dei
lavori, apportare variazioni agli interventi previsti che incidano
nella valutazione dell'istruttoria di ammissione delle domande e di
conseguenza nella collocazione nella graduatoria definitiva.
Cio' premesso non sono considerate varianti gli interventi relativi
ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purche'
contenute nell'ambito del 10% del costo complessivo del PI, al netto
della voce spese tecniche.
4.9) Esclusioni e vincoli
Non potranno accedere a beneficio gli investimenti proposti da
soggetti che risultino esclusi da agevolazioni in materia di
agricoltura, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della L.R. 15/97 e
dell'art. 48, comma 3, Reg. CE 1750/99.
I beni acquistati nell'ambito dei PI ammessi a finanziamento sono
soggetti a vincolo di destinazione - di durata quinquennale, cosi'
come disposto dall'art. 19 della L.R. 15/97.
4.10) Disposizioni finali
Eventuali ulteriori procedure operative che si rendessero necessarie
per l'attuazione del presente programma saranno definite con atto
formale del Direttore generale Agricoltura.
Lo stesso Direttore provvedera', in tempi compatibili con la
pubblicazione del presente Programma nel Bollettino Ufficiale della
Regione, a definire la modulistica delle domande e la documentazione
di supporto.
(segue allegato fotografato)