DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 23 luglio 2001, n. 7260
L.R. 28/99 - Concessione d'uso del marchio collettivo regionale "Qualita' Controllata"
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, avente per oggetto "Valorizzazione
dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi
regionali 29/92 e 51/95";
- la deliberazione n. 640, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo
2000, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99
concernente valorizzazione prodotti agricoli ed alimentari ottenuti
con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e
modalita' di richiesta e di concessione dell'uso del marchio
collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle
sanzioni";
- la deliberazione n. 639, adottata dalla Giunta regionale l'1 marzo
2000, esecutiva ai sensi di legge, concernente "L.R. 28/99
concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei
consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della validita'
dei disciplinari gia' approvati e approvazione caratteristiche nuovo
marchio";
preso atto che in base al disposto di cui al punto B)2., della sopra
citata deliberazione 640/00, spetta al Direttore generale Agricoltura
l'emanazione degli atti di concessione d'uso del marchio collettivo;
preso inoltre atto che tali atti devono indicare il termine entro il
quale inviare la relazione di cui al comma 5 dell'art. 3 della L.R.
28/99;
viste le richieste di concessione d'uso del marchio collettivo
regionale "Qualita' Controllata - produzione integrata rispettosa
dell'ambiente e della salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna
28/99", presentate dagli interessati indicati nell'Allegato A), che
costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
preso atto che gli Uffici Produzioni animali e Produzioni vegetali
del Servizio Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato hanno
effettuato, su dette domande, l'istruttoria di rito ed hanno, sulle
stesse, espresso parere favorevole, come risulta dai relativi
verbali, trattenuti agli atti del Servizio;
dato atto che le concessioni d'uso del marchio avranno validita' fino
alla disdetta da parte del concessionario, ovvero alla eventuale
comminazione della sanzione di decadenza di cui all'art. 7, comma 3
della L.R. 28/99;
viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 4
luglio 1995, e n. 1396, in data 31 luglio 1998, entrambe esecutive;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, in merito alla regolarita' tecnica e alla legittimita'
del presente atto, ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R.
19/11/1992, n. 41 e del punto 3.2 del dispositivo della deliberazione
della Giunta regionale 2541/95;
determina:
1) di concedere l'uso del marchio collettivo regionale "Qualita'
Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della
salute - Legge regionale dell'Emilia- Romagna 28/99" ai soggetti
indicati nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2) di definire i seguenti termini per l'invio della relazione di cui
al comma 5 dell'art. 3 della L.R. 28/99:
- 15 aprile di ogni anno per le concessioni relative a prodotti
orticoli, prodotti frutticoli e funghi;
- 30 aprile di ogni anno per le concessioni relative a grano duro,
grano tenero, orzo e pane;
- 31 luglio di ogni anno per le concessioni relative al riso;
- 31 dicembre di ogni anno per le concessioni relative alle carni e
alle uova;
- 30 aprile di ogni anno per le concessioni relative al miele;
3) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia- Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
(segue allegato fotografato)