REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA 25 maggio 2001, n. 608

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - SEZIONE SECONDA CIVILE Ordinanza n. 608 Reg. emessa il 25 maggio 2001 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Comune di Parma e Rubaldo Giancarlo

REPUBBLICA ITALIANA                                                             
In nome del Popolo Italiano                                                     
La Corte Costituzionale                                                         
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati                  
magistrati:                                                                     
dott. Francesco Mario Agnoli - Presidente; dott. Romano Cantoni -               
Consigliere; dott. Giovanni Arcieri - Consigliere;                              
nella causa civile n. 122 del ruolo generale dell'anno 2001                     
promossa da                                                                     
Comune di Parma elettivamente domiciliata in Bologna, Via Orfeo n. 22           
presso lo studio dell'avv. Vittoria Maria Chines                                
contro                                                                          
Rubaldo Giancarlo elettivamente domiciliata in Bologna, Via Marconi             
n. 36 presso lo studio dell'avv. Carlotta Ribani ha pronunciato la              
seguente                                                                        
ORDINANZA                                                                       
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento               
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita'                     
costituzionale della Tabella A allegata alla Legge regionale                    
(Emilia-Romagna) 12/84, nella parte in cui non prevede che il                   
requisito di rendita catastale di cui alla lett. C non si applichi              
anche alle unita' immobiliari site nel comune di residenza e comuni             
contermini, trattandosi pur sempre di indice di ricchezza, onde                 
situazioni analoghe vengono diversamente trattate dalla legge,                  
potendosi pervenire al risultato che il possesso di una unita'                  
immobiliare avente identica rendita catastale comporti la decadenza             
dall'assegnazione dell'immobile di edilizia popolare se collocato in            
altro comune e non invece se collocato nello stesso comune o comune             
contermine.                                                                     
Ritenuto che dalla soluzione di tale questione dipenda la definizione           
della controversia in quanto il Comune di Parma ha dichiarato la                
decadenza dell'assegnatario in conseguenza dell'acquisto di un                  
immobile da parte di un componente del nucleo familiare                         
dell'assegnatario con rendita superiore a quella prevista dalla                 
legge, sito nello stesso comune.                                                
P.Q.M.                                                                          
Visti gli artt. 23 e successivi della Legge n. 87 del 11/3/1953.                
Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente                   
infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione             
di legittimita' costituzionale della Tabella A allegata alla L.R.               
12/84, nella parte in cui non prevede che il requisito di rendita               
catastale di cui alla lett. C non si applichi anche alle unita'                 
immobiliari site nel comune di residenza e comuni contermini.                   
Sospende il presente giudizio.                                                  
ORDINA                                                                          
La notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei            
Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del              
Parlamento.                                                                     
Bologna, 25 maggio 2001                                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Francesco Mario Agnoli                                                          
La Corte ad integrazione e modifica dell'ordinanza in data 25/5/2001,           
ordina che la suddetta ordinanza sia notificata al Presidente della             
Giunta regionale anziche' al Presidente del Consiglio dei Ministri -            
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.                    
Bologna, 29 maggio 2001                                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Francesco Mario Agnoli                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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