ORDINANZA 25 maggio 2001, n. 608
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA - SEZIONE SECONDA CIVILE Ordinanza n. 608 Reg. emessa il 25 maggio 2001 dalla Corte di appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Comune di Parma e Rubaldo Giancarlo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte Costituzionale
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei sottoindicati
magistrati:
dott. Francesco Mario Agnoli - Presidente; dott. Romano Cantoni -
Consigliere; dott. Giovanni Arcieri - Consigliere;
nella causa civile n. 122 del ruolo generale dell'anno 2001
promossa da
Comune di Parma elettivamente domiciliata in Bologna, Via Orfeo n. 22
presso lo studio dell'avv. Vittoria Maria Chines
contro
Rubaldo Giancarlo elettivamente domiciliata in Bologna, Via Marconi
n. 36 presso lo studio dell'avv. Carlotta Ribani ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale della Tabella A allegata alla Legge regionale
(Emilia-Romagna) 12/84, nella parte in cui non prevede che il
requisito di rendita catastale di cui alla lett. C non si applichi
anche alle unita' immobiliari site nel comune di residenza e comuni
contermini, trattandosi pur sempre di indice di ricchezza, onde
situazioni analoghe vengono diversamente trattate dalla legge,
potendosi pervenire al risultato che il possesso di una unita'
immobiliare avente identica rendita catastale comporti la decadenza
dall'assegnazione dell'immobile di edilizia popolare se collocato in
altro comune e non invece se collocato nello stesso comune o comune
contermine.
Ritenuto che dalla soluzione di tale questione dipenda la definizione
della controversia in quanto il Comune di Parma ha dichiarato la
decadenza dell'assegnatario in conseguenza dell'acquisto di un
immobile da parte di un componente del nucleo familiare
dell'assegnatario con rendita superiore a quella prevista dalla
legge, sito nello stesso comune.
P.Q.M.
Visti gli artt. 23 e successivi della Legge n. 87 del 11/3/1953.
Dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente
infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione la questione
di legittimita' costituzionale della Tabella A allegata alla L.R.
12/84, nella parte in cui non prevede che il requisito di rendita
catastale di cui alla lett. C non si applichi anche alle unita'
immobiliari site nel comune di residenza e comuni contermini.
Sospende il presente giudizio.
ORDINA
La notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei
Ministri e la sua comunicazione ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.
Bologna, 25 maggio 2001
IL PRESIDENTE
Francesco Mario Agnoli
La Corte ad integrazione e modifica dell'ordinanza in data 25/5/2001,
ordina che la suddetta ordinanza sia notificata al Presidente della
Giunta regionale anziche' al Presidente del Consiglio dei Ministri -
Ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
Bologna, 29 maggio 2001
IL PRESIDENTE
Francesco Mario Agnoli