LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Art. 13
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dall'art.
10, comma 1, lett. b) e c) della presente legge, si fa fronte
mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del
bilancio regionale che verranno dotati della necessaria
disponibilita', a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6
luglio 1977, n. 31 "Norme per la disciplina della contabilita' della
Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni, in sede di
approvazione della legge annuale di bilancio.
NOTA ALL'ART. 13
Comma 1
Il testo dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e' il seguente:
"Art. 11 - Leggi che autorizzano spese continuative o ricorrenti
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere
continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di
bilancio la determinazione dell'entita' della relativa spesa.
In presenza di leggi del tipo indicato al precedente comma, le
relative procedure preliminari ed istruttorie ed, in generale, tutti
gli adempimenti previsti dalla legge che non diano luogo alla
assunzione di impegni di spesa da parte della Regione, possono essere
posti in essere sulla base delle leggi medesime anche prima che sia
determinata l'entita' della spesa da eseguire.".