LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Art. 12
Norma transitoria
1. In attesa del riconoscimento dell'organismo pagatore, la Regione
individua l'Agenzia quale organismo regionale di cui l'AGEA puo'
avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3
dell'art. 5 del DLgs 165/99.
NOTA ALL'ART. 12
Comma 1
Il testo del comma 3 dell'art. 5 del DLgs n. 165 del 1999, citato
alla nota all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 5 - Gestione degli interventi e aiuti comunitari
omissis
3. In mancanza dell'istituzione o nelle more del riconoscimento
dell'organismo pagatore da parte delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, l'Agenzia puo' avvalersi, previa
intesa con le medesime, degli uffici regionali, ai sensi e nel
rispetto del punto 4 dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1663/95,
nonche' di organismi di settore per lo svolgimento delle funzioni
relative alla gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla
politica agricola comune.
omissis".