LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Art. 11
Raccordi operativi e gestione delle informazioni
1. L'Agenzia fornisce all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA), ai sensi dell'art. 3, comma 5 del DLgs 165/99 tutte le
informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla
Commissione dell'Unione Europea disposte dal Reg. (CE) n. 1663/95 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'Agenzia attiva i collegamenti telematici al fine di garantire lo
scambio delle informazioni e dati necessari con il Ministero
competente in materia di bilancio e programmazione economica e con la
Banca d'Italia.
3. Per l'esercizio delle funzioni, dei compiti e dei controlli,
l'Agenzia si avvale, come previsto dall'art. 5, comma 4 del DLgs n.
165 del 1999, dei dati e dei servizi dell'AGEA, del Sistema
Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), dei servizi informatici
regionali, nonche' di altri servizi informatici che possano essere di
supporto o ausilio.
NOTE ALL'ART. 11
Comma 1
1) Il testo del comma 5 dell'art. 3 del DLgs 165/99, citato alla nota
all'art. 1, e' riportato alla stessa nota.
2) Il Regolamento (CE) n. 1663/95 e' citato alla nota all'art. 1.
Comma 3
3) Il testo del comma 4 dell'art. 5 del DLgs n. 165 del 1999, citato
alla nota all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 5 - Gestione degli interventi e aiuti comunitari
omissis
4. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui al presente
decreto legislativo, ivi compresi i controlli preventivi integrati
effettuati mediante telerilevamento, previsti dalla normativa
comunitaria, l'Agenzia, gli altri organismi pagatori, nonche' l'AIMA
in liquidazione, si avvalgono, ai sensi dell'articolo 15 del DLgs 30
aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema informativo agricolo
nazionale (SIAN), sulla base di apposite convenzioni, tenuto conto,
sentita l'autorita' per l'informatica nella pubblica Amministrazione,
di quanto disposto dall'articolo 6, commi 2 e 3 del DLgs 28 agosto
1997, n. 281, in materia di norme tecniche e di criteri di sicurezza
per l'accesso ai dati ed alle informazioni resi disponibili dalla
rete unitaria delle pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo
15, comma 1 della Legge 15 marzo 1997, n. 59.
omissis".