LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Art. 8
Personale dell'Agenzia
1. Al fabbisogno di risorse umane da acquisire con contratto di
lavoro subordinato, si provvede mediante personale dipendente dalla
Regione e distaccato presso l'Agenzia. La Giunta regionale, su
proposta del Direttore, stabilisce il limite massimo di spesa
relativo a detto personale.
2. La Giunta regionale, al fine di assumere il personale di cui al
comma 1, incrementa la propria dotazione organica e ne adegua il
tetto di spesa.
3. Il Direttore dell'Agenzia puo' stipulare secondo gli indirizzi
definiti dalla Giunta regionale:
a) contratti di prestazione d'opera professionale, anche a carattere
coordinato e continuativo, ai sensi degli artt. 2230 e seguenti del
Codice civile;
b) contratti per la fornitura di lavoro temporaneo.
4. Per la gestione dei rapporti di cui al comma 3, lettere a) e b),
nonche' delle procedure di gara per l'attivazione dei contratti di
cui alla lettera b), l'Agenzia puo' avvalersi del supporto delle
competenti strutture regionali.
NOTA ALL'ART. 8
Comma 3
Il testo dell'art. 2230 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 2230 - Prestazione d'opera intellettuale
Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale
e' regolato dallo norme seguenti e, in quanto compatibili con queste
e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.".
Per seguenti si intendono i restanti articoli del Capo II del Titolo
III del Libro IV del Codice civile.