LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Art. 7
Il Collegio dei revisori
1. Il Collegio dei revisori e' nominato dalla Giunta regionale ed e'
composto da tre membri, iscritti nel registro dei revisori dei conti,
di cui uno svolge le funzioni di Presidente. Il Collegio dura in
carica quattro anni.
2. Il Collegio dei revisori esamina, sotto il profilo della
regolarita' contabile, gli atti dell'Agenzia, comunicando
tempestivamente le proprie eventuali osservazioni al Direttore e alla
Giunta regionale.
3. Il Collegio presenta ogni sei mesi al Direttore, alla Commissione
consiliare per le attivita' produttive ed alla Giunta regionale una
relazione sull'andamento della gestione finanziaria dell'Agenzia e
sulla conformita' alla legge ed ai principi contabili del bilancio
preventivo e del conto consuntivo.
4. L'indennita' annua lorda spettante ai componenti del Collegio e'
fissata dalla Giunta regionale.