LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Art. 5
Il Direttore
1. Il Direttore e' nominato, con delibera della Giunta regionale, fra
persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano
ricoperto incarichi di responsabilita' amministrativa, tecnica o
gestionale in strutture pubbliche o private.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore e' regolato da contratto di
diritto privato di durata non superiore a cinque anni, prorogabile di
norma una sola volta, stipulato tra il soggetto interessato e la
Regione in osservanza delle norme del Titolo terzo del Libro quinto
del Codice civile e nel rispetto di quanto previsto dal presente
articolo.
3. Il compenso del Direttore e' definito dalla Giunta regionale
assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della
dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure
dirigenziali equivalenti.
4. L'incarico di Direttore e' incompatibile con cariche pubbliche
elettive nonche' con ogni altra attivita' di lavoro autonomo o
subordinato. Detta incompatibilita' non opera qualora il Direttore
sia chiamato a ricoprire incarichi o cariche su designazione o nomina
della Regione Emilia-Romagna.
5. Quando ricorrano gravi motivi o in caso di violazione di leggi,
disposizioni comunitarie o del principio di buon andamento e di
imparzialita' dell'amministrazione, la Regione risolve il contratto e
provvede alla sostituzione del Direttore.