DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 4 maggio 2000, n. 85
SP 23 - Variante nord in localita' Quattro Castella - I lotto. Controdeduzioni alle osservazioni dei privati proprietari - Determinazione indennita' provvisoria d'esproprio
LA GIUNTA COMUNALE
(omissis) delibera:
1) di dare atto che sono state adempiute tutte le formalita'
pubblicitarie previste dagli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e
dell'art. 10 della Legge 865/71;
2) di prendere atto che nei tempi previsti dall'art. 10 della Legge
865/71 sono state presentate n. 6 osservazioni alla procedura
espropriativa in premessa elencate;
3) di controdedurre le osservazioni presentate come risulta dagli
allegati "A" e "B", che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
4) di determinare, ai sensi dell'art. 11 della Legge 865/71,
l'indennita' provvisoria d'esproprio per l'area interessata dai
lavori di costruzione della variante Nord alla SP 23 in localita'
Quattro Castella, come esposto nel prospetto allegato sotto la
lettera "C", che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;5) di notificare agli espropriandi il presente atto,
nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali
civili;
6) di dare atto quanto segue:
- l'indennita' verra' corrisposta sulla base dei mq effettivamente
occupati, le metrature indicate nel prospetto sono da ritenersi
indicative;
- i proprietari espropriandi entro 30 giorni dalla notificazione del
presente atto hanno diritto di convenire con l'Amministrazione la
cessione volontaria dell'immobile oggetto d'esproprio, ai sensi
dell'art. 12 della Legge 865/71;
- nel caso di cessione volontaria il prezzo di cessione e'
determinato nel 150% dell'indennita' provvisoria, nel caso che il
proprietario sia coltivatore diretto dell'area da espropriare, il
prezzo di cessione e' determinato nel 300% dell'indennita'
provvisoria;
- nel caso che il fondo oggetto dell'esproprio sia concesso in
affitto, il prezzo della cessione volontaria e' determinato nel 150%
dell'indennita' provvisoria, mentre al conduttore del fondo spetta
una indennita' pari al 100% dell'indennita' provvisoria;
- che le eventuali indennita' aggiuntive di cui agli artt. 40 e 46
della Legge 2359/1865, in caso di cessione volontaria non sono
soggette agli aumenti di cui sopra e spettano al solo proprietario;
- entro lo stesso termine (30 giorni dalla notifica del presente
atto) il proprietario espropriando comunica all'Amministrazione
l'intenzione di accettare l'indennita' provvisoria, come determinata;
- in caso di silenzio dei proprietari, la stessa si riterra'
rifiutata a tutti gli effetti di legge;
7) di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel foglio
degli annunzi legali della Provincia di Reggio Emilia;
8) di comunicare il presente provvedimento alla Regione Emilia-
Romagna e di pubblicarlo, per estratto nel Bollettino Ufficiale della
Regione;
(omissis).