COMUNICATO
Modifica art. 18 dello statuto, relativo alla composizione della Giunta comunale
Ai sensi del quarto comma, art. 4, Legge 142/90 come modificato
dall'art. 1, terzo comma, Legge 265/99, si pubblica l'art. 18
("Composizione della Giunta"), dello statuto comunale cosi' come
modificato dal Consiglio comunale con delibera n.15 del 27/2/2000:
"Art. 18
Composizione della Giunta
1) La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da quattro
assessori di cui uno puo' essere scelto al di fuori del Consiglio
comunale purche' in possesso dei requisiti di eleggibilita' e
compatibilita' per l'elezione a consigliere, oltreche' di documentate
capacita' e competenze amministrative.
2) Non possono essere nominati assessori esterni i cittadini iscritti
nelle liste dei candidati alle elezioni comunali piu' recenti e non
risultanti eletti.".