IACP - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

AVVISI DI GARE D'APPALTO

Bando di gara per opere murarie - Costruzione di un edificio composto di 12 alloggi di edilizia sovvenzionata in comune di Castel San Pietro Terme - localita' Panzacchia - Lotto 1078/R

indetto per giovedi' 22 giugno 2000, alle ore 9, un pubblico incanto            
per l'affidamento delle opere murarie, affini e da artieri diversi              
occorrenti alla costruzione di un edificio composto di 12 alloggi di            
edilizia sovvenzionata in comune di Castel San Pietro Terme -                   
localita' Panzacchia - Lotto 1078/R.                                            
1) L'importo complessivo dell'appalto e' di Lire 1.489.950.000 (Euro            
769.494,96) a corpo, IVA esclusa, di cui Lire 1.463.700.000 (Euro               
755.937,96) soggetto a ribasso d'asta e Lire 26.250.000 (Euro                   
13.556,99) non soggetto a ribasso in quanto costo per oneri di                  
sicurezza.                                                                      
Categoria prevalente OG1 per Lire 1.258.310.000, (III classifica).              
Ulteriore lavorazione non appartenente alla categoria prevalente:               
categoria OG11 per Lire 171.640.000 (I classifica).                             
Dette ulteriori lavorazioni non possono essere eseguite direttamente            
da impresa qualificata per la sola categoria prevalente e il                    
concorrente non qualificato rispetto ad esse dovra' quindi, pena                
l'esclusione, indicarle tra le opere subappaltabili o scorporarle.              
Nell'appalto sono inoltre comprese lavorazioni appartenenti alla                
categoria OS4 per Lire 60.000.000 (I classifica) che potranno essere            
eseguite direttamente da impresa non qualificata rispetto ad essa, a            
condizione che possieda la relativa abilitazione ex Lege 46/90, art.            
1, lettera f); in caso contrario il concorrente dovra' dichiarare che           
i relativi interventi verranno subappaltati.                                    
Nell'appalto sono infatti comprese lavorazioni rientranti nell'ambito           
di applicazione della Legge 46/90, art 1, lettere a), b), c), d) e)             
ed f) per la cui esecuzione sono quindi richieste le relative                   
abilitazioni. Il concorrente, impresa singola o raggruppamento di               
imprese, dovra' percio' risultare in possesso di dette abilitazioni o           
in alternativa, dichiarare che i relativi interventi verranno                   
subappaltati.                                                                   
2) La durata dell'appalto e' di 540 giorni naturali, consecutivi,               
decorrenti dalla data del verbale di consegna.                                  
3) La gara sara' aggiudicata con il criterio del massimo ribasso                
sull'importo a base di gara, come previsto dall'art. 21 della Legge             
11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni.                                   
In caso di parita' di offerte valide, si procedera' ad estrazione a             
sorte e si procedera' ad aggiudicazione anche in presenza di una sola           
offerta valida.                                                                 
4) Saranno ammesse alla gara imprese riunite, consorzi di cooperative           
di produzione e lavoro e consorzi d'imprese in base alla normativa              
vigente.                                                                        
5) I pagamenti verranno effettuati sulla base di situazioni mensili,            
su stati di avanzamento lavori, il tutto come piu' dettagliatamente             
specificato nel capitolato speciale d'appalto.6) L'appalto e'                   
finanziato con fondi di cui alla Legge 179/92, quadriennio 1992/1995.           
7) Le imprese che intendono acquistare il capitolato speciale di                
appalto e i suoi allegati nonche' gli elaborati grafici relativi                
possono farlo presso la sede di questo Istituto, Piazza della                   
Resistenza n. 4 - 40122 Bologna, Servizio Tecnico, Ufficio Appalti e            
Affidamenti, Unita' operativa Affidamento appalti, dalle ore 9 alle             
ore 12,30 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato ed inoltre il            
martedi' ed il giovedi' dalle ore 14,30 alle ore 17, una volta                  
corrisposto il dovuto pari a Lire 258.300, IVA inclusa.                         
Detto importo dovra' essere corrisposto alternativamente:                       
- a mezzo bonifico in c/c bancario n. 5540 intestato allo IACP di               
Bologna presso Rolo Banca 1473 SpA, filiale di Bologna "19", (codice            
ABI 3556, codice CAB 2432), Piazza Azzarita n. 7/G);                            
- mediante versamento presso la Cassa dell'Istituto tutti i giorni              
feriali, escluso il sabato, dalle ore 9 alle ore 10,30 ed il giovedi'           
anche dalle ore 16 alle ore 17.                                                 
Qualora l'impresa ne richieda l'invio tramite il Servizio postale,              
dovra' tempestivamente farne richiesta via fax all'Istituto; a detta            
richiesta dovra' essere allegata la ricevuta del bonifico di cui al             
presente punto 7), comprensivo dell'importo del capitolato e dei suoi           
allegati nonche' degli elaborati grafici , oltre al rimborso di Lire            
30.000 per spese postali inerenti l'invio tramite posta celere.                 
Si precisa che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del            
destinatario ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a            
destinazione in tempo utile.                                                    
8) Le imprese interessate dovranno far pervenire entro e non oltre le           
ore 12 di martedi' 20 giugno 2000 esclusivamente a mezzo di                     
raccomandata postale di Stato, servizio posta celere, recapito                  
autorizzato a mano (solo tramite agenzia e recapito di espressi per             
la citta' di Bologna autorizzati con decreto del Ministero delle                
Poste e Telecomunicazioni) un plico sigillato con ceralacca                     
contenente l'offerta e quanto altro indicato al punto 9), plico sul             
quale, oltre all'indicazione del mittente, deve apporsi chiaramente             
l'oggetto della gara per cui viene presentata offerta.                          
Il plico dovra' essere inviato ad uno dei seguenti indirizzi:                   
- "Al Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della              
Provincia di Bologna - casella postale n. 1714 - 40100 Bologna" se              
inviato a mezzo di raccomandata postale di Stato;                               
- "Al Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della              
Provincia di Bologna - Piazza della Resistenza n. 4 - 40122 Bologna"            
se inviato a mezzo di recapito autorizzato a mano, di servizio posta            
celere o corrispondenza in corso particolare.                                   
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio              
del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a            
destinazione in tempo utile.                                                    
9) Il plico di cui al punto 8) che precede, dovra' contenere:                   
A) l'offerta redatta su carta semplice. Detta offerta dovra'                    
esprimere, in cifre ed in lettere, un unico ribasso percentuale                 
sull'importo a base di gara ed essere sottoscritta con firma                    
leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante                 
dell'impresa offerente. (Per la modulistica utilizzabile, si veda il            
punto 24). In caso di discordanza tra l'indicazione in lettere ed in            
cifre, sara' valida l'indicazione piu' vantaggiosa per                          
l'Amministrazione. L'offerta deve essere chiusa in apposita busta               
debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di                
chiusura, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti:             
sulla medesima busta sigillata contenente l'offerta deve essere                 
indicato l'oggetto della gara, il nominativo dell'impresa offerente,            
nonche' la dicitura: "contiene offerta". Tale busta sara' quindi                
inclusa nel plico contenente tutti gli altri prescritti documenti che           
dovra' anch'esso essere sigillato con ceralacca sui lembi di chiusura           
ed indicare all'esterno - oltre all'indirizzo di questo Istituto -              
anche l'oggetto della gara ed il nominativo dell'impresa mittente.              
Oltre il termine indicato, non resta valida alcuna altra offerta,               
anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente, e non si              
fara' luogo a gara di miglioria ne' sara' consentita - in sede di               
gara - la presentazione di altre offerte;                                       
B) istanza di partecipazione alla gara contenente le dichiarazioni              
seguenti: a) di aver preso visione delle norme, modalita' e                     
condizioni della gara contenute nel bando e di accettarle                       
incondizionatamente; b) di essersi recata sui posti dove debbono                
eseguirsi i lavori; c) di aver preso conoscenza di tutte le                     
circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla              
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali che possono           
incidere sull'esecuzione delle opere, di aver giudicato i prezzi                
medesimi tali da consentire il ribasso che stara' per fare e di                 
possedere l'attrezzatura e la mano d'opera necessarie per l'immediata           
esecuzione dei lavori a partire dalla consegna degli stessi; d) gli             
estremi di iscrizione dell'impresa al competente Registro delle                 
imprese; e) il nominativo ed i dati anagrafici del titolare                     
dell'impresa (in caso di impresa individuale), dei soci (in caso di             
societa' in nome collettivo), dei soci accomandatari (in caso di                
societa' in accomandita semplice), degli amministratori muniti di               
poteri di rappresentanza (per ogni altro tipo di societa'), dei                 
direttori tecnici; f) di essere a diretta conoscenza che: - le                  
persone indicate alla precedente lettera e) hanno cittadinanza                  
italiana o di altro Stato appartenente l'Unione Europea, ovvero                 
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori            
di societa' commerciali legalmente costituite, se appartengono a                
Stati che concedono trattamento di reciprocita' nei riguardi di                 
cittadini italiani; - a carico delle persone indicate alla precedente           
lettera e) non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una             
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre           
1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10              
della Legge 31 maggio 1965, n. 575; - a carico delle persone indicate           
alla precedente lettera e) non esistono sentenze definitive di                  
condanna passate in giudicato ovvero sentenze di applicazione della             
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura                
penale, per reati che incidono sulla moralita' professionale. (Nel              
caso il dichiarante non abbia diretta conoscenza di quanto previsto             
alla presente lettera dovranno essere prodotte idonee dichiarazioni             
sostitutive rese da ciascuna delle persone indicate alla lettera e)             
oppure idonea certificazione, in originale o copia autenticata, e               
cioe': certificati di cittadinanza e residenza, certificati generali            
del Casellario giudiziale, certificato di iscrizione dell'impresa               
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura,                
recante la dicitura di cui all'art. 9, DPR 252/98); g) la sussistenza           
dei restanti requisiti d'ordine generale previsti dall'art. 17 del              
DPR n. 34 del 25 gennaio 2000; h) di essere in regola con le norme              
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi                    
dell'art. 17 della Legge 68/99; i) le abilitazioni possedute                    
dall'impresa ai sensi della Legge 46/90. Come gia' precisato al punto           
1), si ricorda che nell'appalto sono comprese lavorazioni per la cui            
esecuzione e' richiesta l'abilitazione di cui all'art. 1, lettere a),           
b) c), d), e) ed f) della citata legge. Nel caso di imprese                     
raggruppate, le richieste abilitazioni dovranno essere possedute                
dalle imprese che effettivamente eseguiranno gli interventi. Come               
gia' precisato al punto 1), nel caso il concorrente non possieda, in            
tutto o in parte le abilitazioni richieste, dovra' dichiarare al                
punto m) che gli interventi per i quali non e' abilitato verranno               
subappaltati; l) eventuali societa' che controllino la societa'                 
offerente ai sensi dell'art. 2359 Codice civile. Si ricorda che ai              
sensi dell'art. 10, comma 1 bis della Legge 109/94 e successive                 
modificazioni, alla medesima gara non possono partecipare imprese che           
si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui                 
all'art. 2359 Codice civile. Ove l'ipotesi di compartecipazione venga           
riscontrata, pertanto, si procedera' all'esclusione, sia della                  
societa' controllata che di quella controllante; m) le opere che                
l'impresa intende subappaltare o concedere in cottimo. Sono                     
subappaltabili tutte le lavorazioni indicate al punto 1), con il                
limite del 30% per quelle riconducibili alla categoria prevalente OG            
1 (importo Lire 1.258.310.000). Si ricorda che, ai sensi della                  
normativa vigente, le opere non indicate non potranno formare oggetto           
di subappalto o cottimo. Si ricorda inoltre che, come precisato alla            
lettera i) che precede e al punto 1), nel caso il concorrente,                  
impresa singola o raggruppamento di imprese, non sia in possesso                
dell'abilitazione di cui all'art. 2, Legge 46/90 relativamente agli             
impianti di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e) ed f), la                
mancata dichiarazione che detti interventi verranno subappaltati                
comporta esclusione dalla gara; n) nel caso di consorzi fra societa'            
cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25            
giugno 1909,  n.422 e successive modificazioni e dei consorzi tra               
imprese artigiane di cui alla Legge 8/8/1985, n. 433, il nominativo             
dei consorziati per i quali il consorzio concorre. Si ricorda che, ai           
sensi dell'art. 13, comma 4 della Legge 109/94 e successive                     
modificazioni, ai consorziati indicati e' fatto divieto di                      
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; o) nel caso di                
cooperative o consorzi di cooperative, che il concorrente e' iscritto           
nell'apposito Registro prefettizio o nello Schedario generale delle             
cooperative presso il Ministero del Lavoro; p) che l'impresa e' in              
possesso di certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme           
europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi                     
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN                 
45000, ovviamente se l'impresa e' effettivamente in possesso di detta           
certificazione. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 8, comma 11 quater           
della Legge 109/94 e successive modificazioni, per le imprese                   
certificate la cauzione provvisoria e la garanzia fidejussoria                  
previste rispettivamente dai commi 1 e 2 dell'art. 30 della citata              
legge, sono ridotte del 50%. Le imprese non certificate, quindi, non            
godranno del beneficio della riduzione ma saranno comunque ammesse              
alla gara; q) che la cifra di affari in lavori realizzata nel                   
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando             
non e' inferiore a 1,75 volte l'importo a base di gara, ai sensi                
dell'art. 31, comma 1, lett. a) del DPR 34/00; r) l'esecuzione, nel             
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando,            
regolarmente e con buon esito di lavori appartenenti alla categoria             
prevalente per un importo non inferiore al 40% dell'importo base di             
gara, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. b) del DPR 34/00; s) che:           
il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto            
da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai              
fondi di quiescenza, non e' inferiore al 15% della cifra di affari in           
lavori di cui alla lett. q) che precede; oppure, che il costo                   
complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo               
indeterminato non e' inferiore al 10% della cifra di affari in                  
lavori, di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o                    
diplomato; ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) del DPR 34/00; t)           
la dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma           
di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per            
un valore non inferiore all'1 % della predetta cifra d'affari in                
lavori. Detto valore dovra' essere costituito per almeno la meta'               
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'istanza             
di partecipazione alla gara contenente le dichiarazioni di cui sopra            
dovra' essere autenticata nella firma; in alternativa all'autentica             
della firma dovra' essere allegate fotocopia, ancorche' non                     
autenticata, di un documento d'identita' del sottoscrittore. (Per la            
modulistica utilizzabile si veda il punto 24);                                  
C) certificato attestante la presa visione degli elaborati di cui al            
punto 7) che precede. Tale attestazione sara' rilasciata da un                  
funzionario del Servizio Tecnico, Ufficio Appalti e Affidamenti, V              
piano della Sede IACP nelle persone del geom. Mauro Garuti (tel.                
051/292426) oppure rag. Antonella Fava (tel. 051/292428) dalle ore 9            
alle ore 12,30 dal lunedi' al venerdi' ed anche dalle ore 15 alle ore           
17 del martedi' e giovedi'. In alternativa alla presentazione di                
detto certificato, l'impresa partecipante dovra', a pena di                     
esclusione dalla gara, provvedere all'acquisto di detti elaborati con           
le modalita' indicate al punto 7);                                              
D) documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria             
di Lire 29.799.000, pari al 2% dell'importo dei lavori, che potra'              
essere costituita in uno dei seguenti modi: - in contanti o in titoli           
del debito pubblico o garantiti dallo Stato italiano, al corso del              
giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria provinciale                
dello Stato italiano; - con fidejussione bancaria, da presentarsi da            
un Istituto di credito all'uopo abilitato in base al DPR 22/5/1956,             
n. 635; - con polizza cauzionale assicurativa, come previsto                    
dall'art. 13 della Legge 3/1/1978, n. 1, rilasciata da impresa di               
assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo                   
cauzioni, ai sensi dell'art. 1, lettera c) della Legge 10/6/1982, n.            
348 e di cui al DM 15/6/1984 (Gazzetta Ufficiale 19/6/1984, n. 167).            
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra' essere                
corredata dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia                 
fidejussoria di cui all'art. 30, comma 2, Legge 109/94 e successive             
modificazioni qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La                 
fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra' inoltre                  
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva               
escussione del debitore principale e la sua operativita' entro                  
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione                     
appaltante. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa dovra'           
infine avere validita' per almeno centottanta giorni dalla data                 
ultima fissata per la presentazione delle offerte. I concorrenti in             
possesso di certificazione di sistema di qualita' conforme alle norme           
europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da organismi                    
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN                 
45000, hanno facolta' di costituire cauzione di Lire 14.899.500. Nel            
caso di imprese associate detta certificazione deve essere posseduta            
da ciascuna impresa per poter costituire la cauzione in misura                  
ridotta. La cauzione di cui alla presente lettera D) copre la mancata           
sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed e'                
svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del                  
contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sara' restituita           
entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva;                                 
E) nel caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi di              
imprese di cui all'art. 2602 Codice civile: dichiarazione,                      
sottoscritta dalle imprese costituenti il raggruppamento o dal                  
consorzio, indicante la capogruppo e le mandanti e quali parti di               
lavoro ciascuna impresa assumera'. (Per la modulistica utilizzabile,            
si veda il punto 24). I requisiti di ammissione alla gara verranno              
valutati, alla stregua della vigente normativa e di quanto indicato             
nel presente bando, sulla base della dichiarazione di cui al presente           
punto E).                                                                       
10) Per le imprese che concorrono alla gara in associazione                     
temporanea e' richiesta in primo luogo, la presentazione della                  
dichiarazione di cui al punto 9, lettera E). Si precisa inoltre che             
le dichiarazioni di cui alla lettera B) del punto 9) devono essere              
presentate necessariamente sia per l'impresa capogruppo che per le              
imprese mandanti: per queste ultime, in particolare, sono richieste             
le dichiarazioni di cui alle lettere B/d), B/e), B/f), B/g), B/h),              
B/i), B/l), B/n), B/o), B/p), B/q), B/r), B/s) e B/t); per la                   
capogruppo sono richieste anche le rimanenti dichiarazioni previste             
alla lettera B) del medesimo punto 9), nonche' la formulazione della            
istanza di partecipazione. L'associazione, inoltre, dovra' far                  
pervenire una scrittura privata autenticata in bollo, o atto pubblico           
notarile, da cui risulti:                                                       
- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile, a              
chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;                                
- l'inefficacia, nei confronti dell'ente appaltante, della revoca del           
mandato stesso per giusta causa;                                                
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti della           
rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'ente            
appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura               
dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla           
estinzione di ogni rapporto.                                                    
In alternativa alla produzione del mandato speciale di cui sopra, le            
imprese che costituiranno il raggruppamento dovranno sottoscrivere              
congiuntamente l'offerta.                                                       
Detta offerta dovra' contenere l'impegno che, in caso di                        
aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale             
con rappresentanza ad una di esse, da indicare quale capogruppo, la             
quale stipulera' il contratto in nome proprio e delle mandanti.                 
11) Requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi (punto               
9/B) lettere q), r), s) e t) delle imprese singole e delle imprese              
riunite: l'impresa singola sara' ammessa alla gara ove risulti in               
possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente ed             
all'importo complessivo a base di gara ovvero con riferimento alla              
categoria prevalente ed alle categorie delle lavorazioni diverse da             
quella prevalente ed ai corrispondenti singoli importi.                         
Per quanto concerne i requisiti delle imprese riunite si precisa che:           
in caso di raggruppamenti orizzontali, la capogruppo e le mandanti              
devono possedere i requisiti nella misura minima, rispettivamente del           
40% e del 10% di quanto richiesto all'impresa singola.                          
In caso di raggruppamenti verticali la capogruppo e le mandanti                 
devono possedere i requisiti in misura non inferiore a quella                   
richiesta per le imprese singole con riferimento, rispettivamente, ai           
lavori della categoria prevalente ed ai lavori delle opere scorporate           
che intendono assumere.                                                         
In ogni caso il raggruppamento deve possedere i requisiti nella                 
stessa misura richiesta per l'impresa singola.                                  
12) Nel caso di offerta presentata da consorzio di imprese costituito           
ai sensi dell'art. 2602 Codice civile, e' richiesta in primo luogo la           
presentazione della dichiarazione di cui al punto 9, lettera E).                
Le dichiarazioni di cui alla lettera B) del punto 9), devono essere             
presentate per tutte le imprese per conto delle quali il consorzio              
presenta offerta.                                                               
Il consorzio oltre alla documentazione di cui alle lettere A), B),              
C), D) ed E) del punto 9) dovra' far pervenire copia autenticata del            
contratto consortile nonche' l'estratto autenticato di deliberazione            
dell'organo amministrativo competente del consorzio, con la quale               
viene stabilito di presentare offerta per la gara in oggetto ed il              
connesso e conseguente mandato collettivo speciale con                          
rappresentanza.                                                                 
La predetta deliberazione e il mandato collettivo speciale dovranno             
inoltre stabilire quali imprese aderenti al consorzio assumeranno               
l'esecuzione dei lavori, specificandosi che le dette imprese in                 
solido con il fondo consortile, saranno tenute a garantire la buona             
esecuzione delle opere stesse, con riferimento sia alla disposizione            
del comma 2 dell'art. 2615 del Codice civile, sia alle disposizioni             
dell'art. 6 della Legge 17/2./1987, n. 80, il quale stabilisce che i            
consorzi di imprese sono ammessi a partecipare alla gara di appalto             
alle medesime condizioni dei raggruppamenti temporanei di imprese.              
In alternativa alla produzione del contratto consortile, della                  
deliberazione e del mandato, le imprese che costituiranno il                    
consorzio dovranno sottoscrivere congiuntamente l'offerta.                      
Detta offerta dovra' contenere l'impegno che, in caso di                        
aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale             
con rappresentanza ad una di esse, da indicare quale capogruppo, la             
quale stipulera' il contratto in nome proprio e delle mandanti.                 
Per quanto concerne i requisiti richiesi alle imprese per conto delle           
quali il consorzio presenta offerta, si richiama la disciplina                  
dettata al precedente punto 11).13) In ciascuna gara e' vietato a               
ogni concorrente di partecipare in piu' di un'associazione temporanea           
o consorzio di imprese ovvero di partecipare anche in forma                     
individuale qualora abbia partecipato in associazione temporanea o              
consorzio.                                                                      
Ai concorrenti indicati dai consorzi tra societa' cooperative di                
produzione e lavoro e dai consorzi tra imprese artigiane ai sensi del           
punto 9), lettera B/n) e' fatto divieto di partecipare, in ogni altra           
forma, alla medesima gara.                                                      
E' infine fatto divieto di partecipare alla medesima gara ad imprese            
che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di              
cui all'art. 2359 Codice civile ed alle imprese che abbiano in comune           
uno o piu' legali rappresentanti.                                               
14) Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente              
ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in               
tempo utile.                                                                    
Si fa luogo all'esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o                  
risulti incompleto o difforme alcuno dei documenti richiesti al                 
precedente punto 9), lettere A), B), C) e D); nel caso il concorrente           
non risulti in possesso dei requisiti prescritti; nel caso il plico             
non venga recapitato nei termini e con le modalita' prescritte ed in            
ogni altra ipotesi di inottemperanza alle su indicate norme.                    
15) In applicazione dell'art. 10, comma 1 quater, della Legge 109/94            
e successive modificazioni, in ciascuna gara si procedera' a                    
sorteggiare il 10% - arrotondato all'unita' superiore - degli                   
offerenti per i quali sia stata verificata positivamente la                     
documentazione presentata. Effettuato il sorteggio le gare verranno             
sospese e riprese in altra data, previa comunicazione alle imprese              
interessate.                                                                    
Ai concorrenti sorteggiati verra' richiesto di produrre                         
documentazione a comprova dei requisiti di capacita'                            
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, requisiti che verranno           
cosi' comprovati:                                                               
a) il possesso dell'abilitazione di cui all'art. 2, Legge 46/90                 
relativamente agli impianti di cui all'art. 1, lettere a), b), c),              
d), e) ed f): con la produzione del certificato di iscrizione alla              
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura dal quale            
risultino dette abilitazioni;                                                   
b) la cifra d'affari in lavori relativa all'attivita' diretta: da               
parte delle ditte individuali, delle societa' di persone, dei                   
consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei               
consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali               
IVA, corredate da relativa ricevuta di presentazione; da parte delle            
societa' di capitale con la presentazione dei bilanci riclassificati            
in conformita' alle direttive europee e corredati della relativa nota           
di deposito;                                                                    
c) la cifra di affari in lavori relativa all'attivita' indiretta, in            
proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa concorrente:              
con la produzione dei bilanci, riclassificati in conformita' alle               
direttive europee corredati dalla relativa nota di deposito, dei                
consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere e) ed e bis) della                
Legge 11/2/1994, n. 109 e successive modificazioni e delle societa'             
fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in            
cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e            
non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti           
consorziati;                                                                    
d) l'esecuzione dei lavori di cui al punto 9/B, lettera r): con i               
certificati di esecuzione dei lavori contenenti l'espressa                      
dichiarazione della stazione appaltante che i lavori sono stati                 
eseguiti regolarmente e con buon esito;                                         
e) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui            
al punto 9/B, lettera s), composto da retribuzione, stipendi,                   
contributi sociali ed accantonamenti ai fondi di quiescenza: con il             
bilancio, corredato dalla relativa nota e riclassificato in                     
conformita' alle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua                 
redazione; dai soggetti non tenuti alla redazione del bilancio con la           
presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate da              
relative ricevute di presentazione nonche' con una dichiarazione                
sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da            
cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e              
dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati            
all'INPS e all'INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni            
corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.                             
f) L'ammortamento di cui al punto 9/B, lettera t): da parte delle               
ditte individuali e delle societa' di persone con la presentazione              
delle dichiarazioni annuali dei redditi corredate da relativa                   
ricevuta di presentazione e da autocertificazione circa la quota                
riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di                    
cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dai consorzi stabili           
e dalle societa' di capitale con la presentazione dei bilanci                   
riclassificati in conformita' alle direttive europee corredati dalla            
relativa nota di deposito.                                                      
La documentazione richiesta dovra' essere presentata, in originale o            
copia conforme all'originale, entro 10 giorni dalla data di                     
ricevimento della richiesta, pena le conseguenze previste dall'art.             
10, comma 1 quater della Legge 109/94 e successive modificazioni.               
16) L'impresa provvisoriamente aggiudicataria e il concorrente che              
segue in graduatoria, se non sorteggiati, dovranno, entro 10 giorni             
dalla comunicazione dell'Istituto dell'aggiudicazione provvisoria,              
produrre i documenti a comprova dei requisiti richiesti dal bando di            
gara e che l'impresa ha dichiarato di possedere per essere ammessa a            
partecipare alla gara stessa, secondo quanto prescritto nel paragrafo           
precedente.                                                                     
Nel caso la prova non sia fornita o non confermi le dichiarazioni               
rese si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 10, comma 1                
quater della Legge 109/94 e si procedera' alla determinazione della             
nuova soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale             
nuova aggiudicazione.                                                           
In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese            
o ad un consorzio di imprese, tale documentazione dovra' essere                 
fornita per tutte le imprese interessate.                                       
17) L'aggiudicazione sara' immediatamente impegnativa per l'impresa             
aggiudicataria, mentre per l'Istituto appaltante diverra' esecutiva             
ad avvenuta approvazione e ratifica, a suo giudizio insindacabile, da           
parte della Commissione amministratrice straordinaria, del pubblico             
incanto stesso e che, prima della stipulazione del contratto di                 
appalto:                                                                        
- venga acquisita dall'Istituto la certificazione prevista dalla                
normativa antimafia (DPR 3/6/1998, n. 252);                                     
- venga costituita garanzia fidejussoria, pari al 10% dell'importo              
contrattuale dei lavori, con le modalita' specificate all'art. 30,              
commi 2 e 2 bis della Legge 109/94 e successive modificazioni. Si               
avverte che in caso di ribasso superiore al 20% la cauzione                     
definitiva e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli           
eccedenti il 20%;                                                               
- si sia adempiuto a quanto indicato nei paragrafi precedenti, se non           
sorteggiata prima dell'apertura delle offerte.                                  
18) L'esecuzione delle opere avra' inizio dopo la stipulazione del              
formale contratto di appalto, in esito a consegna, risultante da                
apposito verbale.                                                               
E' facolta' dell'Istituto appaltante procedere in via d'urgenza,                
anche in pendenza della suddetta stipula, alla consegna dei lavori in           
base e quanto previsto dall'art. 337 della Legge 20/3/1865, n. 2248,            
Allegato F) e dell'art. 10 del Regolamento 25/5/1895, n. 350.                   
Qualora nel giorno fissato e comunicato, l'impresa aggiudicataria non           
si presenti a ricevere la consegna dei lavori, le verra' fissato un             
termine perentorio decorso inutilmente il quale, l'impresa potra'               
essere dichiarata decaduta dall'aggiudicazione.                                 
19) Ove l'impresa definitivamente aggiudicataria dei lavori non                 
addivenisse, entro il termine all'uopo fissato in apposita lettera              
alla stipulazione del formale contratto d'appalto, essa potra' essere           
dichiarata decaduta dall'aggiudicazione.                                        
Gli offerenti potranno svincolarsi dalle proprie offerte decorsi 120            
giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, qualora l'Istituto           
non abbia provveduto a deliberare l'aggiudicazione ancorche'                    
provvisoria dell'appalto senza un giustificato motivo.                          
20) L'Istituto si riserva di esercitare la facolta' di cui all'art.             
10, comma 1 ter della Legge 109/94 e successive modificazioni.                  
21) In materia di subappalto o cottimo troveranno applicazione le               
disposizioni dell'art. 18 della Legge 55/90 e successive                        
modificazioni ed integrazioni.22) La partecipazione alla gara                   
comporta da parte di ogni impresa concorrente l'accettazione di tutte           
le norme e condizioni sopra esposte e richiamate.                               
23) L'impresa aggiudicataria, entro 20 giorni dalla stipula del                 
contratto e comunque dietro presentazione di regolare fattura da                
parte dell'Istituto, versera' l'importo delle spese contrattuali, di            
bollo, registrazioni e varie.                                                   
24) La modulistica utilizzabile per formulare l'offerta, l'istanza di           
partecipazione e le dichiarazioni richieste al punto 9/B), le                   
dichiarazioni per le associazioni temporanee ed i consorzi di imprese           
di cui all'art. 2602 Codice civile richieste al punto 9/E), e' a                
disposizione delle imprese e verra' consegnata alle stesse in                   
occasione della visione o dell'acquisto del capitolato, oltre ad                
essere inserita nel sito Internet IACP                                          
(www2.comune.bologna.it/bologna/iacpbo), unitamente al presente                 
bando.                                                                          
25) Ai sensi della Legge 675/96 si informa che i dati forniti dalle             
imprese nel corso del procedimento di affidamento saranno oggetto di            
trattamento in conformita' alle norme vigenti in materia di appalti             
pubblici.                                                                       
IL PRESIDENTE                                                                   
Marco Giardini                                                                  
Scadenza: 20 giugno 2000                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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