REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 22 marzo 2000, n. 86

Dichiarazione di inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della L.R. 8/3/1984, n. 11; dell'art. 29 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27; dell'art. 32 della L.R. 20/7/1973, n. 26 e dell'art. 47 della L.R. 23/4/1979, n. 12

REPUBBLICA ITALIANA                                                             
In nome del Popolo Italiano                                                     
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
composta dai signori: Cesare Mirabelli, Presidente - Francesco                  
Guizzi, Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Cesare Ruperto, Riccardo            
Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte,                  
Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti,                   
Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici                     
ha pronunciato la seguente                                                      
ORDINANZA                                                                       
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della            
Legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo             
stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali            
in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di                 
lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli               
Enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo                  
1983/1985. Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 25/73,                
26/73, 12/79, 34/79, 9/81 e successive modificazioni); dell'art. 29             
della Legge della Regione Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27                
(Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per           
il conferimento di incarichi regionali); dell'art. 32 della Legge               
della Regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (primo                       
inquadramento del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art.           
47 della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12               
(Organizzazione dei servizi regionali), promossi con 2 ordinanze                
emesse il 21 dicembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per           
l'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Accarisi Serena ed             
altri e da Bedeschi Paola ed altri contro la Regione Emilia-Romagna,            
iscritte ai nn. 787 e 788 del Registro ordinanze 1998 e pubblicate              
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima Serie                    
speciale, dell'anno 1998.                                                       
Udito nella Camera di Consiglio dell'8 marzo 2000 il Giudice relatore           
Cesare Ruperto.                                                                 
Ritenuto che, nel corso di due giudizi amministrativi - promossi da             
dipendenti regionali per sentir accertare il loro diritto "di                   
ottenere, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo unico               
regionale o, in subordine, dal 31 dicembre 1985, il riconoscimento di           
un'anzianita' pari al cento per cento di quella relativa al servizio            
dagli stessi svolto, anche non di ruolo e per periodi anche non                 
continuativi, presso altre pubbliche Amministrazioni, pur se diverse            
da quella di provenienza" - il Tribunale amministrativo regionale per           
l'Emilia-Romagna, con due ordinanze di identico contenuto, emesse               
entrambe il 21 dicembre 1995 (ma pervenute alla Corte costituzionale            
il 7 ottobre 1998), ha sollevato questione di legittimita'                      
costituzionale degli artt. 12 e 13 della L.R. Emilia-Romagna 8 marzo            
1984, n. 11; dell'art. 29 della L.R. Emilia-Romagna 12 dicembre 1985,           
n. 27; dell'art. 32 della L.R. Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26;            
nonche' dell'art. 47 della L.R. Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12;           
che, secondo il giudice a quo, correttamente l'Amministrazione                  
convenuta ha applicato nei confronti dei ricorrenti (tutti immessi              
giuridicamente in ruolo, a seguito di concorso, in arco di tempo                
compreso tra il 31 dicembre 1982 e il 31 dicembre 1985) l'art. 98               
della L.R. Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 25, come sostituito dal            
denunciato art. 32 della L.R. n. 26 del 1973, ed ha conseguentemente            
riconosciuto agli interessati, ai fini della determinazione del                 
trattamento retributivo, un'anzianita' pari al cinquanta per cento di           
quella risultante dal servizio effettivo prestato presso                        
l'Amministrazione di provenienza con mansioni corrispondenti o                  
propedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica regionale             
nella quale sono stati immessi;                                                 
che, tuttavia, sempre secondo il rimettente, gli artt. 2 e 13 della             
L.R. n. 11 del 1984 e l'art. 29 della L.R. n. 27 del 1985 sono da               
considerare costituzionalmente illegittimi, "nella parte in cui                 
limitano al solo personale assunto nei ruoli regionali,                         
rispettivamente, fino a 31 dicembre 1982 e dal 31 dicembre 1985, la             
valutazione ai fini economici dell'intera anzianita' di servizio                
pregressa posseduta dai detti dipendenti e la conservazione agli                
stessi del trattamento economico gia' acquisito, escludendo dal loro            
ambito di applicazione il personale assunto per pubblico concorso tra           
il 31 dicembre 1982 ed il 31 dicembre 1985", siccome in contrasto: a)           
con l'art. 3 Cost., poiche' la disparita' di trattamento connessa               
alla diversa data di assunzione dei dipendenti regionali appare                 
ingiustificata trattandosi pur sempre di servizi pregressi omogenei             
prestati, da dipendenti poi assunti in ruolo con accesso per pubblico           
concorso, nei medesimi periodi temporali; b) con gli artt. 36 e 97              
Cost., considerato che nei confronti di detto personale, in ragione             
del limitato riconoscimento de quo, non appare nemmeno garantita la             
conservazione del trattamento economico acquisito presso                        
l'Amministrazione di provenienza;                                               
che parimenti sospetto di illegittimita' costituzionale sarebbe                 
l'art. 32 della L.R. n. 26 del 1973, per violazione dell'art. 117               
Cost., trattandosi di norma che non garantisce nemmeno la                       
conservazione del cosi' detto "maturato economico" e quindi infrange            
il divieto della reformatio in pejus del trattamento economico                  
acquisito dai pubblici dipendenti, sancito dall'art. 227 del Testo              
unico 3 marzo 1934, n. 383, che il rimettente definisce come                    
principio fondamentale delle leggi dello Stato;                                 
che tale vulnus, a maggior ragione si verificherebbe nel caso                   
specifico di quei ricorrenti che provengono da precedente incarico,             
ex art. 61 dello statuto regionale, prestato alle dipendenze della              
medesima Regione Emilia-Romagna, e relativamente ai quali il                    
rimettente coinvolge nel sospetto di incostituzionalita', per le                
stesse ragioni, anche l'art. 47 della L.R. n. 12 del 1979, che                  
estende l'applicabilita' del predetto art. 32 della L.R. n. 26 del              
1973 agli incaricati nominati in ruolo.                                         
Considerato che, trattandosi di ordinanze di contenuto identico, i              
relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;                
che l'art. 31 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, ha abrogato l'art.            
47 della L.R. 23 aprile 1979, n. 12, e l'art. 53 della L.R. 4 agosto            
1994, n. 31, ha abrogato (fatta eccezione per quanto disposto nei               
successivi commi 3 e 4) le Leggi regionali n. 12 del 1979, n. 26 del            
1973 e n. 11 del 1984;                                                          
che il rimettente - tralasciando di formulare qualsiasi valutazione             
in merito all'influenza che potrebbero avere sulla definizione dei              
giudizi principali queste ultime disposizioni, espressamente                    
abrogatrici della maggior parte delle norme oggetto di scrutinio -              
non ha assolto all'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione,           
sulla base del complessivo quadro normativo vigente in materia, della           
rilevanza delle prospettate questioni;                                          
che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un riscontro            
interpretativo da parte di questa Corte, rende le questioni stesse              
manifestamente inammissibili (vedi ordinanza n. 289 del 1999);                  
che ulteriore ragione di manifestata inammissibilita' e' ravvisabile            
nell'insufficiente descrizione della specifica natura giuridica delle           
attivita' effettivamente svolte dai singoli ricorrenti, prima del               
loro inquadramento nel ruolo unico regionale a seguito di pubblico              
concorso: attivita' che il rimettente descrive come servizi resi                
"anche non di ruolo e per periodi anche non continuativi, presso                
altre pubbliche Amministrazioni, pur se diverse da quelle di                    
provenienza";                                                                   
che infatti tale assai generica motivazione, oltre a rendere ancora             
piu' incongrua la motivazione sulla rilevanza delle sollevate                   
questioni (vedi ordinanza n. 367 del 1999), neppure consente di                 
operare il domandato scrutinio di costituzionalita' della denunciata            
normativa, in particolare con riferimento alla dedotta violazione del           
principio di uguaglianza.                                                       
Visti gli artt. 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87,            
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti               
alla Corte costituzionale.                                                      
PER QUESTI MOTIVI                                                               
LA CORTE COSTITUZIONALE                                                         
riuniti i giudizi,                                                              
dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di                       
legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della L.R.                      
Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato giuridico e sul           
trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione                  
dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il                   
personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non           
economici da esse dipendenti, per il periodo 1983/1985. Modifiche ed            
integrazioni alle Leggi regionali 25/73, 26/73, 12/79, 34/79, 9/81 e            
successive modificazioni), dell'art. 29 della L.R. Emilia-Romagna 12            
dicembre 1985, n. 27 (Norme per l'accesso agli impieghi della Regione           
Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali),                   
dell'art. 32 della L.R. Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo             
inquadramento del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art.           
47 della L.R. Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione              
dei servizi regionali), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36,            
97 e 117 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale            
per l'Emilia- Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.                   
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo            
della Consulta, il 22 marzo 2000.                                               
PRESIDENTE  REDATTORE                                                           
Cesare Mirabelli  Cesare Ruperto                                                
CANCELLIERE                                                                     
Giuseppe Di Paola                                                               
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2000                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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