ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 22 marzo 2000, n. 86
Dichiarazione di inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della L.R. 8/3/1984, n. 11; dell'art. 29 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27; dell'art. 32 della L.R. 20/7/1973, n. 26 e dell'art. 47 della L.R. 23/4/1979, n. 12
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Cesare Mirabelli, Presidente - Francesco
Guizzi, Fernando Santosuosso, Massimo Vari, Cesare Ruperto, Riccardo
Chieppa, Gustavo Zagrebelsky, Valerio Onida, Carlo Mezzanotte,
Fernanda Contri, Guido Neppi Modona, Piero Alberto Capotosti,
Annibale Marini, Franco Bile, Giovanni Maria Flick, giudici
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della
Legge della Regione Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali
in applicazione dell'accordo relativo al contratto nazionale di
lavoro per il personale delle Regioni a statuto ordinario e degli
Enti pubblici non economici da esse dipendenti, per il periodo
1983/1985. Modifiche ed integrazioni alle Leggi regionali 25/73,
26/73, 12/79, 34/79, 9/81 e successive modificazioni); dell'art. 29
della Legge della Regione Emilia-Romagna 12 dicembre 1985, n. 27
(Norme per l'accesso agli impieghi della Regione Emilia-Romagna e per
il conferimento di incarichi regionali); dell'art. 32 della Legge
della Regione Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (primo
inquadramento del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art.
47 della Legge della Regione Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12
(Organizzazione dei servizi regionali), promossi con 2 ordinanze
emesse il 21 dicembre 1995 dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna sui ricorsi riuniti proposti da Accarisi Serena ed
altri e da Bedeschi Paola ed altri contro la Regione Emilia-Romagna,
iscritte ai nn. 787 e 788 del Registro ordinanze 1998 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima Serie
speciale, dell'anno 1998.
Udito nella Camera di Consiglio dell'8 marzo 2000 il Giudice relatore
Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di due giudizi amministrativi - promossi da
dipendenti regionali per sentir accertare il loro diritto "di
ottenere, a far tempo dalla data di inquadramento nel ruolo unico
regionale o, in subordine, dal 31 dicembre 1985, il riconoscimento di
un'anzianita' pari al cento per cento di quella relativa al servizio
dagli stessi svolto, anche non di ruolo e per periodi anche non
continuativi, presso altre pubbliche Amministrazioni, pur se diverse
da quella di provenienza" - il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, con due ordinanze di identico contenuto, emesse
entrambe il 21 dicembre 1995 (ma pervenute alla Corte costituzionale
il 7 ottobre 1998), ha sollevato questione di legittimita'
costituzionale degli artt. 12 e 13 della L.R. Emilia-Romagna 8 marzo
1984, n. 11; dell'art. 29 della L.R. Emilia-Romagna 12 dicembre 1985,
n. 27; dell'art. 32 della L.R. Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26;
nonche' dell'art. 47 della L.R. Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12;
che, secondo il giudice a quo, correttamente l'Amministrazione
convenuta ha applicato nei confronti dei ricorrenti (tutti immessi
giuridicamente in ruolo, a seguito di concorso, in arco di tempo
compreso tra il 31 dicembre 1982 e il 31 dicembre 1985) l'art. 98
della L.R. Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 25, come sostituito dal
denunciato art. 32 della L.R. n. 26 del 1973, ed ha conseguentemente
riconosciuto agli interessati, ai fini della determinazione del
trattamento retributivo, un'anzianita' pari al cinquanta per cento di
quella risultante dal servizio effettivo prestato presso
l'Amministrazione di provenienza con mansioni corrispondenti o
propedeutiche rispetto a quelle previste per la qualifica regionale
nella quale sono stati immessi;
che, tuttavia, sempre secondo il rimettente, gli artt. 2 e 13 della
L.R. n. 11 del 1984 e l'art. 29 della L.R. n. 27 del 1985 sono da
considerare costituzionalmente illegittimi, "nella parte in cui
limitano al solo personale assunto nei ruoli regionali,
rispettivamente, fino a 31 dicembre 1982 e dal 31 dicembre 1985, la
valutazione ai fini economici dell'intera anzianita' di servizio
pregressa posseduta dai detti dipendenti e la conservazione agli
stessi del trattamento economico gia' acquisito, escludendo dal loro
ambito di applicazione il personale assunto per pubblico concorso tra
il 31 dicembre 1982 ed il 31 dicembre 1985", siccome in contrasto: a)
con l'art. 3 Cost., poiche' la disparita' di trattamento connessa
alla diversa data di assunzione dei dipendenti regionali appare
ingiustificata trattandosi pur sempre di servizi pregressi omogenei
prestati, da dipendenti poi assunti in ruolo con accesso per pubblico
concorso, nei medesimi periodi temporali; b) con gli artt. 36 e 97
Cost., considerato che nei confronti di detto personale, in ragione
del limitato riconoscimento de quo, non appare nemmeno garantita la
conservazione del trattamento economico acquisito presso
l'Amministrazione di provenienza;
che parimenti sospetto di illegittimita' costituzionale sarebbe
l'art. 32 della L.R. n. 26 del 1973, per violazione dell'art. 117
Cost., trattandosi di norma che non garantisce nemmeno la
conservazione del cosi' detto "maturato economico" e quindi infrange
il divieto della reformatio in pejus del trattamento economico
acquisito dai pubblici dipendenti, sancito dall'art. 227 del Testo
unico 3 marzo 1934, n. 383, che il rimettente definisce come
principio fondamentale delle leggi dello Stato;
che tale vulnus, a maggior ragione si verificherebbe nel caso
specifico di quei ricorrenti che provengono da precedente incarico,
ex art. 61 dello statuto regionale, prestato alle dipendenze della
medesima Regione Emilia-Romagna, e relativamente ai quali il
rimettente coinvolge nel sospetto di incostituzionalita', per le
stesse ragioni, anche l'art. 47 della L.R. n. 12 del 1979, che
estende l'applicabilita' del predetto art. 32 della L.R. n. 26 del
1973 agli incaricati nominati in ruolo.
Considerato che, trattandosi di ordinanze di contenuto identico, i
relativi giudizi vanno riuniti per essere congiuntamente decisi;
che l'art. 31 della L.R. 12 dicembre 1985, n. 27, ha abrogato l'art.
47 della L.R. 23 aprile 1979, n. 12, e l'art. 53 della L.R. 4 agosto
1994, n. 31, ha abrogato (fatta eccezione per quanto disposto nei
successivi commi 3 e 4) le Leggi regionali n. 12 del 1979, n. 26 del
1973 e n. 11 del 1984;
che il rimettente - tralasciando di formulare qualsiasi valutazione
in merito all'influenza che potrebbero avere sulla definizione dei
giudizi principali queste ultime disposizioni, espressamente
abrogatrici della maggior parte delle norme oggetto di scrutinio -
non ha assolto all'obbligo di dare congrua ed esauriente motivazione,
sulla base del complessivo quadro normativo vigente in materia, della
rilevanza delle prospettate questioni;
che tale carente ponderazione, non colmabile attraverso un riscontro
interpretativo da parte di questa Corte, rende le questioni stesse
manifestamente inammissibili (vedi ordinanza n. 289 del 1999);
che ulteriore ragione di manifestata inammissibilita' e' ravvisabile
nell'insufficiente descrizione della specifica natura giuridica delle
attivita' effettivamente svolte dai singoli ricorrenti, prima del
loro inquadramento nel ruolo unico regionale a seguito di pubblico
concorso: attivita' che il rimettente descrive come servizi resi
"anche non di ruolo e per periodi anche non continuativi, presso
altre pubbliche Amministrazioni, pur se diverse da quelle di
provenienza";
che infatti tale assai generica motivazione, oltre a rendere ancora
piu' incongrua la motivazione sulla rilevanza delle sollevate
questioni (vedi ordinanza n. 367 del 1999), neppure consente di
operare il domandato scrutinio di costituzionalita' della denunciata
normativa, in particolare con riferimento alla dedotta violazione del
principio di uguaglianza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della Legge 11 marzo 1953, n. 87,
e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di
legittimita' costituzionale degli artt. 12 e 13 della L.R.
Emilia-Romagna 8 marzo 1984, n. 11 (Norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico dei dipendenti regionali in applicazione
dell'accordo relativo al contratto nazionale di lavoro per il
personale delle Regioni a statuto ordinario e degli Enti pubblici non
economici da esse dipendenti, per il periodo 1983/1985. Modifiche ed
integrazioni alle Leggi regionali 25/73, 26/73, 12/79, 34/79, 9/81 e
successive modificazioni), dell'art. 29 della L.R. Emilia-Romagna 12
dicembre 1985, n. 27 (Norme per l'accesso agli impieghi della Regione
Emilia-Romagna e per il conferimento di incarichi regionali),
dell'art. 32 della L.R. Emilia-Romagna 20 luglio 1973, n. 26 (Primo
inquadramento del personale della Regione Emilia-Romagna) e dell'art.
47 della L.R. Emilia-Romagna 23 aprile 1979, n. 12 (Organizzazione
dei servizi regionali), sollevate - in riferimento agli artt. 3, 36,
97 e 117 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale
per l'Emilia- Romagna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 22 marzo 2000.
PRESIDENTE REDATTORE
Cesare Mirabelli Cesare Ruperto
CANCELLIERE
Giuseppe Di Paola
Depositata in Cancelleria il 28 marzo 2000