DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 561
Istituzione di tariffe agevolate di abbonamento annuale di trasporto a favore di portatori di handicap e pensionati al minimo INPS. Proroga atto deliberativo 4/5/1999, n. 612 e successiva rettifica di cui all'atto deliberativo 1/6/1999, n. 820. Anno 2000
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
1) di confermare integralmente per l'anno 2000, a far data dall'1
gennaio, quanto gia' disposto per l'anno precedente, ai punti 1), 2)
e 3) e alle lett. A), B) e C) dell'Allegato 1 parte integrante del
proprio atto 612/99, cosi' come rettificato con successivo atto
820/99, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna n. 82 del 30 giugno 1999;
2) di stabilire che i titoli di viaggio con le tariffe agevolate di
cui al presente atto deliberativo, possono essere rilasciati fino al
31 agosto di ogni anno;
3) di stabilire che la tariffe agevolate di cui al presente atto
deliberativo sono valide fino al 31 dicembre 2000;4) di dare atto che
la spesa complessiva riferita all'integrazione finanziaria regionale
da erogarsi alle aziende ed imprese di trasporto concessionarie e da
quantificare in relazione alle tariffe agevolate di trasporto per
l'anno 2000 trova copertura al Capitolo 43237 "Rimborso alle aziende
di trasporto per l'emissione di abbonamenti a tariffa speciale a
favore di mutilati, invalidi e pensionati al minimo INPS (art. 1,
comma 3, Legge 5 maggio 1989, n. 160; L.R. 16 giugno 1984, n. 33 e
successive modifiche, abrogata; art. 39, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30)"
del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario
2000;
5) di dare atto che il dirigente competente provvedera', nel rispetto
della normativa regionale vigente e in applicazione della delibera
2541/95, all'assegnazione e concessione delle somme spettanti per
l'anno 2000 agli aventi diritto e al conseguente impegno di spesa
sulla base degli abbonamenti annuali extraurbani e cumulativi
rilasciati, nonche' ricorrendo le condizioni previste dall'art. 61
della L.R. 31/77 cosi' come sostituito dall'art. 14 della L.R. 40/94,
alla contestuale liquidazione delle somme dovuta, in unica soluzione
a presentazione di regolare fattura che rilevi in dettaglio i dati di
vendita degli abbonamenti oggetto di integrazione;
6) la presente deliberazione verra' pubblicata per estratto nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.