REGIONE EMILIA-ROMAGNA - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONALE INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 17 aprile 2000, n. 3391

DPR 24 maggio 1988, n. 203, art. 17. Parere regionale in merito alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione del nuovo progetto di adeguamento ambientale della centrale termoelettrica di Piacenza presentata dalla societa' ENEL SpA ora Eurogen SpA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Premesso:                                                                       
- che il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di                 
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di            
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, all'art. 17                   
attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e                        
dell'Artigianato la competenza al rilascio dell'autorizzazione                  
preventiva per la costruzione e l'esercizio di centrali                         
termoelettriche e di raffinerie di oli minerali, previo parere dei              
Ministri dell'Ambiente e della Sanita', sentita la Regione                      
interessata;                                                                    
vista l'istanza - prot. PIN/AMB 8758 dell'1 dicembre 1998 presentata            
dalla societa' ENEL SpA - Divisione produzione, con sede legale nel             
comune di Roma, Viale Regina Margherita n. 125, ai Ministeri                    
Industria, Commercio e Artigianato, Ambiente, Sanita' ed alla Regione           
Emilia-Romagna, avente per oggetto il nuovo progetto di adeguamento             
ambientale della Centrale termoelettrica di Piacenza che, sostituendo           
quello presentato nel 1991 e successivi aggiornamenti, prevede un               
nuovo assetto della Centrale per la produzione di energia elettrica             
mediante la realizzazione di cicli combinati alimentati a gas                   
naturale;                                                                       
vista la nota del Ministero dell'Industria, del Commercio e                     
dell'Artigianato in data 22 gennaio 1999, prot. n. 201371 con la                
quale si ravvisa l'opportunita' che le Amministrazioni competenti               
attendano l'esito della verifica da parte del Servizio VIA del                  
Ministero dell'Ambiente circa la non assoggettabilita' alla procedura           
di VIA degli interventi proposti prima della formulazione dei                   
rispettivi pareri ai sensi dell'art. 17 del DPR 203/88;                         
tenuto conto del documento del Ministero dell'Ambiente prot. n.                 
13546/VIA/A.O.13.B del 7 dicembre 1999 riguardante la verifica di               
applicabilita' della procedura di valutazione di impatto ambientale             
nei confronti del suddetto progetto ai sensi dell'art. 6, comma 7,              
del DPCM 27 dicembre 1988 con il quale si ritiene che la                        
realizzazione dei nuovi interventi proposti non debba essere                    
assoggettata alla procedura di valutazione di impatto ambientale;               
considerato che l'ENEL, a seguito del DLgs 16 marzo 1999, n. 79,                
emanato in attuazione della direttiva 96/92/CE per la                           
liberalizzazione ed il riassetto del settore elettrico, ha costituito           
separate societa' da essa controllate esercenti l'attivita' di                  
produzione di energia elettrica e tra queste la societa' Eurogen SpA            
con sede legale in comune di Roma, Via G.B. Martini n. 3, alla quale            
e' stata ceduta la centrale termoelettrica di Piacenza;                         
vista la nota del Ministero dell'Industria, del Commercio e                     
dell'Artigianato in data 12 gennaio 2000, prot. n. 200518 con la                
quale si richiede il parere regionale ai sensi dell'art. 17 del DPR             
24 maggio 1988, n. 203;                                                         
esaminato, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 17 del           
DPR 203/88, il nuovo progetto di adeguamento ambientale della                   
centrale termoelettrica in oggetto consistente nella trasformazione             
in ciclo combinato delle sezioni termoelettriche 3 e 4 mediante                 
l'utilizzo di gruppi turbogas alimentati a gas naturale e di                    
generatori di vapore a recupero (GVR) accoppiati alle turbine a                 
vapore esistenti per una potenza complessiva di 1.410 MW termici e di           
790 MW elettrici e contestuale dismissione di tutte le altre unita'             
produttive esistenti;                                                           
considerata la nota dell'Amministrazione provinciale di Piacenza                
prot. n. 18013 del 7 aprile 2000 con la quale si ritiene di non                 
indicare ulteriori prescrizioni aggiuntive;                                     
tenuto conto del parere favorevole, contenente prescrizioni                     
aggiuntive, espresso  dall'Amministrazione comunale di Piacenza con             
lettera prot. n. 2000/0018627 del 13 aprile 2000 che costituisce                
parte integrante della presente determinazione;                                 
visto il DPR 24 maggio 1988, n. 203;                                            
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio              
1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le           
direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;                           
vista la deliberazione n. 861 del 30 aprile 1996, esecutiva ai sensi            
di legge, con la quale sono stati individuati gli atti di gestione di           
competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione generale                   
Ambiente;                                                                       
vista la determinazione del Direttore generale all'Ambiente dott.ssa            
Leopolda Boschetti, n. 12874 del 4 dicembre 1998 con la quale e'                
stato conferito alla dott.ssa Francesca Piazza Responsabile                     
dell'Ufficio Disciplina e Controllo delle acque, l'incarico di                  
sostituzione nei periodi di assenza o impedimento del dott. Sergio              
Garagnani, Responsabile del Servizio Promozione, Indirizzo e                    
Controllo ambientale;                                                           
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Uffico           
Disciplina e Controllo emissioni in atmosfera ing. Piero Pagotto per            
quanto riguarda la regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai           
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.                 
41;dato atto della legittimita' della presente determinazione                   
espressa ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 41/92;                    
determina:                                                                      
1) di esprimere il proprio parere favorevole per l'autorizzazione               
richiesta a condizione che vengano rispettate le seguenti                       
prescrizioni ritenute necessarie:                                               
- l'impianto deve essere alimentato esclusivamente con gas naturale e           
deve essere provvisto di idonee apparecchiature per il controllo in             
continuo nelle emissioni di: portata, ossidi di azoto, monossido di             
carbonio, ossigeno e temperatura;                                               
- le emissioni delle tre sezioni devono rispettare in tutte le                  
condizioni di funzionamento i seguenti limiti, riferiti a gas secco             
con tenore di ossigeno al 15% in volume, a 273,15 K e 101,3 KPa:                
  - monossido di carbonio  50 mg/Nm3                                            
  - ossidi di azoto  50 mg/Nm3                                                  
- l'altezza minima dei camini delle tre sezioni non dev'essere                  
inferiore a 90 m.;                                                              
- i camini di convogliamento delle emissioni devono essere dotati di            
punti di misura e campionamento posizionati e dimensionati in accordo           
con il metodo UNICHIM MU 422;                                                   
- l'accessibilita' ai punti di misura deve essere tale da permettere            
lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del                 
rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle               
norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di               
prevenzione dagli infortuni e di igiene del lavoro;                             
2) di inviare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del DPR 24               
maggio 1988, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, al           
Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanita' la presente               
determinazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla societa'           
Eurogen SpA con sede legale nel comune di Roma, Via G.B. Martini n. 3           
relativa all'aggiornamento progettuale degli interventi di                      
adeguamento ambientale per la Centrale termoelettrica di Piacenza               
(PC);                                                                           
di pubblicare integralmente la presente Determinazione nel Bollettino           
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad avvenuta efficacia della              
stessa.                                                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Sergio Garagnani                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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