REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 23 febbraio 2000, n. 1378

Ditta Consorzio Carrobbio - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, al Consorzio           
Carrobbio con sede in Via R. Iotti n. 13 del comune di Reggio Emilia            
e legalmente domiciliata presso la sede di tale Comune, la                      
concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee            
in localita' Roncocesi del comune di Reggio Emilia; (omissis) per la            
quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli 0,058 (l/s 5,8) e fino ad           
un massimo uguale e non superiore a moduli 0,50 (l/s 50) per uso                
irriguo e piu' precisamente per irrigare un appezzamento di terreno             
di complessivi ettari 10.53.04 coltivato a prato, frumento e medicai;           
(omissis)                                                                       
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del II Elenco supplettivo delle acque pubbliche                
della provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 7312 di repertorio del 7/5/1998                    
(omissis)                                                                       
Articolo 6 - Garanzie da osservarsi                                             
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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