REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 aprile 2000, n. 62

Richiesta di avviamento a selezione per la copertura di n. 5 posti appartenenti alla categoria B - posizione B3 - Profilo professionale 5.4 "Collaboratore professionale addetto agli Organi istituzionali" del ruolo del Consiglio regionale (proposta n. 76)

L'UFFICIO DI PRESIDENZA                                                         
Richiamata la L.R. 4/8/1994, n. 31 recante "Riforma dell'impiego e              
dell'organizzazione regionale" e successive modifiche ed                        
integrazioni;                                                                   
visto in particolare:                                                           
- l'art. 38 della citata L.R. 31/94 che prevede al comma 1)                     
l'istituzione dei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta e             
al comma 5) la possibilita' di indire concorsi distinti per                     
particolari e specifiche esigenze connesse alla necessita' di                   
acquisire figure professionali proprie di uno solo dei due ruoli                
ovvero per soddisfare fabbisogni non contemporanei;                             
- l'art. 39, comma 1, della stessa legge che attribuisce all'Ufficio            
di Presidenza tutte le competenze in materia di personale, che la               
legge attribuisce alla Giunta o all'Assessore, per il personale                 
assegnato alle Strutture del Consiglio;                                         
atteso che il Consiglio regionale si trova nella necessita', al fine            
di assicurare il corretto svolgimento delle attivita' istituzionali,            
di assumere n. 5 unita', a copertura di posti vacanti nella categoria           
B posizione B3 - Profilo professionale 5.4 "Collaboratore                       
professionale addetto agli Organi istituzionali", figura                        
professionale propria del solo ruolo del Consiglio;                             
vista la Legge 28/2/1987, n. 56 e successive modifiche ed                       
integrazioni, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del                
lavoro" ed in particolare l'art. 16, che detta norme in materia di              
assunzione di personale presso lo Stato e gli Enti pubblici;                    
visto il DPCM 18/9/1987, n. 392 concernente: "Modalita' e criteri per           
l'avviamento e la selezione dei lavoratori" ai sensi dell'art. 16               
della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme                             
sull'organizzazione del mercato del mercato del lavoro", nonche' il             
successivo DPCM 27/12/1988 che disciplina l'avviamento e la selezione           
dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini                     
dell'assunzione nella pubblica Amministrazione;                                 
visto il DPR 9/5/1994, n. 487 concernente: "Regolamento recante norme           
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le                 
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle               
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";                               
visto il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 recante: "Conferimento alle              
Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di                  
mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n.           
59", e in particolare l'art. 2 - punto i) - che conferisce alle                 
Regioni i compiti relativi all'avviamento a selezione negli Enti                
pubblici e nella pubblica Amministrazione, ad eccezione di quello               
riguardante le Amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici                
centrali degli Enti pubblici;                                                   
richiamata la L.R. 27 luglio 1998, n. 25 concernente: "Norme in                 
materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per                      
l'impiego";                                                                     
dato atto, tenuto conto delle aliquote percentuali di posti riservati           
per legge agli appartenenti alle categorie protette, con riferimento            
alla dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale, i posti              
non coperti vengono mantenuti indisponibili nella Categoria B -                 
Profilo professionale 5.3 "Collaboratore professionale addetto ad               
attivita' funzionali";                                                          
considerato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2,               
comma 2, del citato DPCM 27/12/1988, il numero dei posti da                     
ricoprirsi deve essere ripartito, secondo le rispettive percentuali,            
tra i destinatari dell'art. 19 della Legge 24/12/1986, n. 958 come              
modificato dall'art. 3, comma 65 - della Legge 24/12/1993 n. 537, tra           
i destinatari di cui all'art. 45, comma 8, della Legge 17/5/1999, n.            
144 e tra i lavoratori iscritti ai sensi dell'art. 16 della Legge n.            
56/87 nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' di cui              
all'art. 8 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;                                  
richiamata la deliberazione n. 1 del 3 febbraio 1997 della                      
Commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, con la quale           
si e' fissata la percentuale del 30% da applicarsi per la riserva dei           
posti da destinare ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' di           
cui all'art. 8 della Legge 223/91;                                              
dato atto, inoltre, che:                                                        
- il 20%, applicato al numero dei posti da ricoprire, e' da                     
riservarsi agli aventi diritto ai sensi dell'art. 19 della Legge                
958/86 e successive modifiche ed integrazioni;                                  
- il 30%, applicato al numero dei posti da ricoprire, e' da                     
riservarsi agli aventi diritto ai sensi dell'art. 45, comma 8, della            
Legge 144/99;                                                                   
ritenuto che, in relazione alle mansioni di assegnazione, comportanti           
funzioni di portineria e di servizio nell'Aula consiliare e per le              
Commissioni consiliari con utilizzo di strumentazioni tecnologiche,             
nonche' servizio di anticamera per la Presidenza del Consiglio e                
smistamento e distribuzione posta, i lavoratori da avviare a                    
selezione possono essere individuati nelle apposite graduatorie del             
collocamento nella qualifica unica di "Terminalista" comprendente               
anche la qualifica di "Operatore console"                                       
dato atto che sono state rispettate le vigenti norme in materia di              
relazioni sindacali;                                                            
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 4, VI               
comma, della L.R. 41/92 e successive modifiche ed integrazioni:                 
- dal Direttore generale, dr. Pietro Curzio, in merito alla                     
legittimita';                                                                   
- dal Responsabile del Servizio Risorse e Sviluppo Organizzativo -              
dr. Leo Pasqui, in merito alla regolarita' tecnica;                             
a voti unanimi, delibera:                                                       
a) di provvedere, tenuto conto delle motivazioni e dei criteri                  
indicati in premessa ai quali interamente ci si richiama, alla                  
copertura, secondo le modalita' e procedure di cui all'art. 16 della            
Legge 28/2/1987, n. 56, come modificata ed integrata dalla Legge                
20/5/1988, n. 160 e disciplinato ed attuato dal DPCM 27/12/1988, dal            
DPCM 25/2/1991 e dal DPR 9/5/1994, n. 487, di 5 posti, vacanti nel              
ruolo del Consiglio regionale, appartenenti alla categoria B3 di cui            
al CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale           
del comparto delle "Regioni-Autonomie locali" sottoscritto in data              
31/3/1999, - Profilo professionale 5.4 "Collaboratore professionale             
addetto agli Organi istituzionali", da assegnare a funzioni di                  
portineria e di servizio nell'Aula consiliare e alle Commissioni                
consiliari, nonche' al servizio di anticamera per la Presidenza del             
Consiglio e smistamento e distribuzione posta, dei quali:                       
A) il 20%, applicato al numero dei posti da ricoprire, e' da                    
riservarsi agli aventi diritto ai sensi dell'art. 19 della Legge                
958/86 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme sul              
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata";                            
B) il 30%, applicato al numero dei posti da ricoprire, e' da                    
riservarsi agli aventi diritto ai sensi della Legge 144/99, art. 45,            
comma 8, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;                      
C) i restanti posti da ricoprire mediante richiesta, all'Agenzia                
Emilia-Romagna Lavoro, di avviamento a selezione di altrettanti                 
lavoratori inseriti nelle apposite graduatorie del collocamento,                
ferma restando la riserva del 30% prevista per i lavoratori iscritti            
nelle liste di mobilita' di cui all'art. 8 della Legge 223/91.                  
I lavoratori di cui ai punti A, B e C che precedono, per essere                 
avviati a selezione, oltre ad essere in possesso del titolo di studio           
della scuola dell'obbligo, debbono possedere i requisiti previsti per           
l'accesso al pubblico impiego e una eta' non inferiore agli anni 18.            
Tutti i lavoratori di cui al punto a) debbono altresi' essere                   
inseriti nelle apposite graduatorie del collocamento con la qualifica           
di "Operatore console", accorpata alla qualifica unica di:                      
"Terminalista".                                                                 
La selezione di che trattasi dovra' tendere ad accertare                        
esclusivamente l'idoneita' a svolgere le mansioni proprie da                    
ricoprire.                                                                      
La selezione dovra' consistere, ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 3,            
del DPCM 27/12/1988, in prove pratiche attitudinali e in                        
sperimentazioni lavorative tese ad accertare le capacita' del                   
candidato a svolgere le seguenti operazioni connesse al ruolo                   
dell'addetto all'informazione nell'ambito delle portinerie, al                  
servizio nell'Aula consiliare anche sotto il profilo dell'assistenza            
per l'ordinato svolgimento delle sedute, del protocollo e                       
dell'utilizzo delle apparecchiature tecniche di supporto                        
dell'attivita' stessa del Consiglio, nonche' connesse alle funzioni             
di servizio per le Commissioni consiliari e all'acquisizione,                   
smistamento e distribuzione della posta.                                        
La prova pratica potra' consistere in:                                          
- simulazione di situazione di assistenza ai Consiglieri regionali              
nell'ambito delle riunioni degli Organi collegiali ed al servizio di            
accoglienza;                                                                    
- esecuzione di un compito comportante l'utilizzo dei pannelli di               
controllo degli impianti tecnologici per riprese e riproduzione                 
audio-video presenti nella struttura del Consiglio regionale.                   
La prova si intende superata solo da parte di coloro che riusciranno            
a svolgere correttamente le due prove pratiche su riportate.                    
Ai candidati avviati a selezione da parte dell'Agenzia Emilia-Romagna           
Lavoro, prima della prova pratica di selezione, verra' tenuto un                
corso di aggiornamento riferito alla prova pratica su descritta di n.           
24 ore, la cui partecipazione sara' a discrezione dei candidati.                
Questa Amministrazione, entro venti giorni dal ricevimento delle                
comunicazioni di avviamento a selezione dei candidati da parte                  
dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, provvedera' a convocare alle                
prove gli interessati, tramite lettera raccomandata con ricevuta di             
ritorno, indicando il giorno e il luogo di svolgimento delle prove              
stesse.                                                                         
Le nomine in prova dei lavoratori avviati e risultati idonei nelle              
prove selettive, avverranno nei tempi e secondo i criteri di cui                
all'art. 7 del DPCM 27/12/1988, art. 28 del DPR 487/94 e art. 2 della           
L.R. 31/94.                                                                     
Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati i                    
documenti necessari ad attestare il possesso dei requisiti richiesti            
per l'ammissione all'impiego pubblico.                                          
Fa eccezione l'accertamento dell'idoneita' fisica alla copertura del            
posto, che avverra' prima dell'assunzione in servizio.                          
I posti eventualmente non assegnati ai riservatari, saranno ricoperti           
con altri lavoratori avviati a selezione dall'Agenzia Emilia-Romagna            
Lavoro.                                                                         
I dipendenti assunti, saranno tenuti a permanere nel Servizio di                
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatta salva la            
possibilita' dell'Amministrazione di disporre il mutamento della sede           
lavorativa per esigenze organizzative e gestionali.                             
Commissione esaminatrice                                                        
La Commissione verra' costituita, in analogia con quanto previsto               
dall'art. 9, comma 2, lettera c) del DPR 487/94, da un dirigente                
della Regione Emilia-Romagna, con funzioni di Presidente, e da due              
esperti nelle materie sottoriportate:                                           
- "Organizzazione lavori d'aula e rapporti con il pubblico" (1                  
esperto)                                                                        
- "Informativo-informatico" (1 esperto)                                         
La Segreteria della Commissione sara' affidata a un dipendente                  
appartenente ai ruoli della Regione Emilia-Romagna almeno di VI                 
qualifica.                                                                      
La Commissione stabilisce il termine per la conclusione del                     
procedimento di selezione e lo rende noto ai candidati.                         
Trattamento economico e norme finali                                            
Il trattamento economico che compete al personale assunto, sara'                
quello spettante in base al CCNL dei dipendenti del comparto "Regioni           
- Autonomie locali", vigente alla data di assunzione.                           
Secondo quanto previsto dal CCNL vigente, per la categoria B -                  
posizione B3, il trattamento economico e' il seguente:                          
- stipendio tabellare annuo lordo: Lire 15.285.000 = Euro 7.894,04              
- indennita' integrativa speciale: Lire 12.273.732 = Euro 6.338,85              
a cui aggiungere la tredicesima mensilita' da corrispondersi nel mese           
di dicembre di ogni anno.                                                       
Oltre a tale trattamento economico la retribuzione puo' essere                  
costituita da eventuali altri compensi, indennita', premi e benefici            
previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.                         
A norma della Legge 10/4/1991, n. 125 e' garantita parita' e pari               
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al                   
relativo trattamento sul lavoro.                                                
Responsabile del procedimento amministrativo e tutela della privacy             
Il responsabile del procedimento amministrativo e' individuato nel              
Funzionario dell'Ufficio "Personale e Risorse umane del Consiglio               
regionale" Righini Giovanna.                                                    
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in                   
possesso in occasione dell'espletamento del procedimento in oggetto,            
verranno trattati nel rispetto dei contenuti di cui alla Legge 675/96           
e successive modifiche ed integrazioni.                                         
Supporto informativo                                                            
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri             
telefonici:                                                                     
Regione Emilia-Romagna - Consiglio regionale - Ufficio Personale e              
Risorse umane: tel 051/6395757 - 051/6395035.                                   
b) Di pubblicare integralmente, ai sensi dell'art. 3, lettera a)                
della Legge 6 settembre 1993, n. 32, la presente deliberazione nel              
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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