DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 11 aprile 2000, n. 62
Richiesta di avviamento a selezione per la copertura di n. 5 posti appartenenti alla categoria B - posizione B3 - Profilo professionale 5.4 "Collaboratore professionale addetto agli Organi istituzionali" del ruolo del Consiglio regionale (proposta n. 76)
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
Richiamata la L.R. 4/8/1994, n. 31 recante "Riforma dell'impiego e
dell'organizzazione regionale" e successive modifiche ed
integrazioni;
visto in particolare:
- l'art. 38 della citata L.R. 31/94 che prevede al comma 1)
l'istituzione dei due ruoli organici del Consiglio e della Giunta e
al comma 5) la possibilita' di indire concorsi distinti per
particolari e specifiche esigenze connesse alla necessita' di
acquisire figure professionali proprie di uno solo dei due ruoli
ovvero per soddisfare fabbisogni non contemporanei;
- l'art. 39, comma 1, della stessa legge che attribuisce all'Ufficio
di Presidenza tutte le competenze in materia di personale, che la
legge attribuisce alla Giunta o all'Assessore, per il personale
assegnato alle Strutture del Consiglio;
atteso che il Consiglio regionale si trova nella necessita', al fine
di assicurare il corretto svolgimento delle attivita' istituzionali,
di assumere n. 5 unita', a copertura di posti vacanti nella categoria
B posizione B3 - Profilo professionale 5.4 "Collaboratore
professionale addetto agli Organi istituzionali", figura
professionale propria del solo ruolo del Consiglio;
vista la Legge 28/2/1987, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del
lavoro" ed in particolare l'art. 16, che detta norme in materia di
assunzione di personale presso lo Stato e gli Enti pubblici;
visto il DPCM 18/9/1987, n. 392 concernente: "Modalita' e criteri per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori" ai sensi dell'art. 16
della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante "Norme
sull'organizzazione del mercato del mercato del lavoro", nonche' il
successivo DPCM 27/12/1988 che disciplina l'avviamento e la selezione
dei lavoratori iscritti nelle liste di collocamento ai fini
dell'assunzione nella pubblica Amministrazione;
visto il DPR 9/5/1994, n. 487 concernente: "Regolamento recante norme
sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";
visto il DLgs 23 dicembre 1997, n. 469 recante: "Conferimento alle
Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di
mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n.
59", e in particolare l'art. 2 - punto i) - che conferisce alle
Regioni i compiti relativi all'avviamento a selezione negli Enti
pubblici e nella pubblica Amministrazione, ad eccezione di quello
riguardante le Amministrazioni centrali dello Stato e gli uffici
centrali degli Enti pubblici;
richiamata la L.R. 27 luglio 1998, n. 25 concernente: "Norme in
materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per
l'impiego";
dato atto, tenuto conto delle aliquote percentuali di posti riservati
per legge agli appartenenti alle categorie protette, con riferimento
alla dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale, i posti
non coperti vengono mantenuti indisponibili nella Categoria B -
Profilo professionale 5.3 "Collaboratore professionale addetto ad
attivita' funzionali";
considerato inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2,
comma 2, del citato DPCM 27/12/1988, il numero dei posti da
ricoprirsi deve essere ripartito, secondo le rispettive percentuali,
tra i destinatari dell'art. 19 della Legge 24/12/1986, n. 958 come
modificato dall'art. 3, comma 65 - della Legge 24/12/1993 n. 537, tra
i destinatari di cui all'art. 45, comma 8, della Legge 17/5/1999, n.
144 e tra i lavoratori iscritti ai sensi dell'art. 16 della Legge n.
56/87 nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita' di cui
all'art. 8 della Legge 23 luglio 1991, n. 223;
richiamata la deliberazione n. 1 del 3 febbraio 1997 della
Commissione regionale per l'impiego dell'Emilia-Romagna, con la quale
si e' fissata la percentuale del 30% da applicarsi per la riserva dei
posti da destinare ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' di
cui all'art. 8 della Legge 223/91;
dato atto, inoltre, che:
- il 20%, applicato al numero dei posti da ricoprire, e' da
riservarsi agli aventi diritto ai sensi dell'art. 19 della Legge
958/86 e successive modifiche ed integrazioni;
- il 30%, applicato al numero dei posti da ricoprire, e' da
riservarsi agli aventi diritto ai sensi dell'art. 45, comma 8, della
Legge 144/99;
ritenuto che, in relazione alle mansioni di assegnazione, comportanti
funzioni di portineria e di servizio nell'Aula consiliare e per le
Commissioni consiliari con utilizzo di strumentazioni tecnologiche,
nonche' servizio di anticamera per la Presidenza del Consiglio e
smistamento e distribuzione posta, i lavoratori da avviare a
selezione possono essere individuati nelle apposite graduatorie del
collocamento nella qualifica unica di "Terminalista" comprendente
anche la qualifica di "Operatore console"
dato atto che sono state rispettate le vigenti norme in materia di
relazioni sindacali;
dato atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 4, VI
comma, della L.R. 41/92 e successive modifiche ed integrazioni:
- dal Direttore generale, dr. Pietro Curzio, in merito alla
legittimita';
- dal Responsabile del Servizio Risorse e Sviluppo Organizzativo -
dr. Leo Pasqui, in merito alla regolarita' tecnica;
a voti unanimi, delibera:
a) di provvedere, tenuto conto delle motivazioni e dei criteri
indicati in premessa ai quali interamente ci si richiama, alla
copertura, secondo le modalita' e procedure di cui all'art. 16 della
Legge 28/2/1987, n. 56, come modificata ed integrata dalla Legge
20/5/1988, n. 160 e disciplinato ed attuato dal DPCM 27/12/1988, dal
DPCM 25/2/1991 e dal DPR 9/5/1994, n. 487, di 5 posti, vacanti nel
ruolo del Consiglio regionale, appartenenti alla categoria B3 di cui
al CCNL per la revisione del sistema di classificazione del personale
del comparto delle "Regioni-Autonomie locali" sottoscritto in data
31/3/1999, - Profilo professionale 5.4 "Collaboratore professionale
addetto agli Organi istituzionali", da assegnare a funzioni di
portineria e di servizio nell'Aula consiliare e alle Commissioni
consiliari, nonche' al servizio di anticamera per la Presidenza del
Consiglio e smistamento e distribuzione posta, dei quali:
A) il 20%, applicato al numero dei posti da ricoprire, e' da
riservarsi agli aventi diritto ai sensi dell'art. 19 della Legge
958/86 e successive modifiche ed integrazioni, recante: "Norme sul
servizio militare di leva e sulla ferma prolungata";
B) il 30%, applicato al numero dei posti da ricoprire, e' da
riservarsi agli aventi diritto ai sensi della Legge 144/99, art. 45,
comma 8, lavoratori impegnati in lavori socialmente utili;
C) i restanti posti da ricoprire mediante richiesta, all'Agenzia
Emilia-Romagna Lavoro, di avviamento a selezione di altrettanti
lavoratori inseriti nelle apposite graduatorie del collocamento,
ferma restando la riserva del 30% prevista per i lavoratori iscritti
nelle liste di mobilita' di cui all'art. 8 della Legge 223/91.
I lavoratori di cui ai punti A, B e C che precedono, per essere
avviati a selezione, oltre ad essere in possesso del titolo di studio
della scuola dell'obbligo, debbono possedere i requisiti previsti per
l'accesso al pubblico impiego e una eta' non inferiore agli anni 18.
Tutti i lavoratori di cui al punto a) debbono altresi' essere
inseriti nelle apposite graduatorie del collocamento con la qualifica
di "Operatore console", accorpata alla qualifica unica di:
"Terminalista".
La selezione di che trattasi dovra' tendere ad accertare
esclusivamente l'idoneita' a svolgere le mansioni proprie da
ricoprire.
La selezione dovra' consistere, ai sensi degli artt. 6, comma 2 e 3,
del DPCM 27/12/1988, in prove pratiche attitudinali e in
sperimentazioni lavorative tese ad accertare le capacita' del
candidato a svolgere le seguenti operazioni connesse al ruolo
dell'addetto all'informazione nell'ambito delle portinerie, al
servizio nell'Aula consiliare anche sotto il profilo dell'assistenza
per l'ordinato svolgimento delle sedute, del protocollo e
dell'utilizzo delle apparecchiature tecniche di supporto
dell'attivita' stessa del Consiglio, nonche' connesse alle funzioni
di servizio per le Commissioni consiliari e all'acquisizione,
smistamento e distribuzione della posta.
La prova pratica potra' consistere in:
- simulazione di situazione di assistenza ai Consiglieri regionali
nell'ambito delle riunioni degli Organi collegiali ed al servizio di
accoglienza;
- esecuzione di un compito comportante l'utilizzo dei pannelli di
controllo degli impianti tecnologici per riprese e riproduzione
audio-video presenti nella struttura del Consiglio regionale.
La prova si intende superata solo da parte di coloro che riusciranno
a svolgere correttamente le due prove pratiche su riportate.
Ai candidati avviati a selezione da parte dell'Agenzia Emilia-Romagna
Lavoro, prima della prova pratica di selezione, verra' tenuto un
corso di aggiornamento riferito alla prova pratica su descritta di n.
24 ore, la cui partecipazione sara' a discrezione dei candidati.
Questa Amministrazione, entro venti giorni dal ricevimento delle
comunicazioni di avviamento a selezione dei candidati da parte
dell'Agenzia Emilia-Romagna Lavoro, provvedera' a convocare alle
prove gli interessati, tramite lettera raccomandata con ricevuta di
ritorno, indicando il giorno e il luogo di svolgimento delle prove
stesse.
Le nomine in prova dei lavoratori avviati e risultati idonei nelle
prove selettive, avverranno nei tempi e secondo i criteri di cui
all'art. 7 del DPCM 27/12/1988, art. 28 del DPR 487/94 e art. 2 della
L.R. 31/94.
Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati i
documenti necessari ad attestare il possesso dei requisiti richiesti
per l'ammissione all'impiego pubblico.
Fa eccezione l'accertamento dell'idoneita' fisica alla copertura del
posto, che avverra' prima dell'assunzione in servizio.
I posti eventualmente non assegnati ai riservatari, saranno ricoperti
con altri lavoratori avviati a selezione dall'Agenzia Emilia-Romagna
Lavoro.
I dipendenti assunti, saranno tenuti a permanere nel Servizio di
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatta salva la
possibilita' dell'Amministrazione di disporre il mutamento della sede
lavorativa per esigenze organizzative e gestionali.
Commissione esaminatrice
La Commissione verra' costituita, in analogia con quanto previsto
dall'art. 9, comma 2, lettera c) del DPR 487/94, da un dirigente
della Regione Emilia-Romagna, con funzioni di Presidente, e da due
esperti nelle materie sottoriportate:
- "Organizzazione lavori d'aula e rapporti con il pubblico" (1
esperto)
- "Informativo-informatico" (1 esperto)
La Segreteria della Commissione sara' affidata a un dipendente
appartenente ai ruoli della Regione Emilia-Romagna almeno di VI
qualifica.
La Commissione stabilisce il termine per la conclusione del
procedimento di selezione e lo rende noto ai candidati.
Trattamento economico e norme finali
Il trattamento economico che compete al personale assunto, sara'
quello spettante in base al CCNL dei dipendenti del comparto "Regioni
- Autonomie locali", vigente alla data di assunzione.
Secondo quanto previsto dal CCNL vigente, per la categoria B -
posizione B3, il trattamento economico e' il seguente:
- stipendio tabellare annuo lordo: Lire 15.285.000 = Euro 7.894,04
- indennita' integrativa speciale: Lire 12.273.732 = Euro 6.338,85
a cui aggiungere la tredicesima mensilita' da corrispondersi nel mese
di dicembre di ogni anno.
Oltre a tale trattamento economico la retribuzione puo' essere
costituita da eventuali altri compensi, indennita', premi e benefici
previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva.
A norma della Legge 10/4/1991, n. 125 e' garantita parita' e pari
opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
relativo trattamento sul lavoro.
Responsabile del procedimento amministrativo e tutela della privacy
Il responsabile del procedimento amministrativo e' individuato nel
Funzionario dell'Ufficio "Personale e Risorse umane del Consiglio
regionale" Righini Giovanna.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell'espletamento del procedimento in oggetto,
verranno trattati nel rispetto dei contenuti di cui alla Legge 675/96
e successive modifiche ed integrazioni.
Supporto informativo
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri
telefonici:
Regione Emilia-Romagna - Consiglio regionale - Ufficio Personale e
Risorse umane: tel 051/6395757 - 051/6395035.
b) Di pubblicare integralmente, ai sensi dell'art. 3, lettera a)
della Legge 6 settembre 1993, n. 32, la presente deliberazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.