REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 778

Regolamento CE 1257/99. Disposizioni urgenti per attuazione Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali" compresa nel Piano regionale di sviluppo rurale. Apertura termini per presentazione domande annualita' 2000 e definizione criteri di priorita'

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamati:                                                                     
- il Regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999                  
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo            
agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga               
alcuni regolamenti;                                                             
- il Regolamento (CE) n. 1750 della Commissione del 23 luglio 1999              
che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1257/99              
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG;                           
- il Regolamento (CE) n. 1258 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul              
finanziamento della politica agricola comune;                                   
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed                       
integrazioni;                                                                   
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 in data 19 gennaio           
2000, esecutiva, di approvazione, con modificazioni, del Piano                  
regionale di sviluppo rurale denominato "La qualita' dell'agricoltura           
per la qualita' dell'ambiente e del territorio", proposto dalla                 
Giunta regionale con deliberazione  n.2060 del 10 novembre 1999;                
considerato:                                                                    
- che con la citata deliberazione 2060/99 si e' assunta l'iniziativa            
per l'approvazione del Piano regionale di sviluppo rurale in                    
attuazione del Regolamento (CE) 1257/99, di seguito per brevita'                
indicato come PRSR, al fine di ottenere l'approvazione della                    
Commissione Europea entro tempi compatibili con la possibilita' di              
attivare le misure in esso previste dall'inizio dell'annualita' 2000;           
- che il PRSR e' stato presentato, tramite il Ministero per le                  
Politiche agricole e forestali, alla Commissione Europea, ai sensi              
dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1257/99, per l'avvio della fase               
negoziale e la necessaria approvazione;                                         
- che i Servizi della Commissione Europea, con nota n. 00719 del 14             
gennaio 2000, hanno formalmente comunicato il ricevimento del                   
suddetto Piano in data 17 dicembre 1999;                                        
- che, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1257/99 i Piani di            
sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere            
dall'1 gennaio 2000;                                                            
- che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) 1257/99, il                   
sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della Sezione              
Garanzia del FEAOG si applica a decorrere dall'1 gennaio 2000;                  
- che fra gli interventi previsti nel PRSR e' compresa la Misura 2.e            
"Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali", in           
applicazione degli articoli da 13 a 21 (compresi) del Regolamento               
(CE) 1257/99;                                                                   
- che tale Misura ripropone, con modifiche, il regime di aiuti                  
previsti dagli articoli da 17 a 25 (compresi) del Regolamento (CE)              
950/97, ora abrogato, e si concretizzera' nella corresponsione di               
indennita' annuali a favore di imprenditori agricoli che                        
sottoscrivano un impegno valido per i cinque anni successivi al primo           
pagamento;                                                                      
visti, in particolare, della richiamata L.R. 30 maggio 1997, n. 15:             
- l'art. 3, comma 1, che riguarda l'attribuzione alle Province e                
Comunita' Montane di funzioni amministrative, in materia di                     
agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla               
base della normativa comunitaria, statale e regionale;                          
- l'art. 4, comma 2, che prevede che le Province e Comunita' Montane            
debbano attenersi alle direttive emanate dalla Giunta regionale per             
quanto attiene allo svolgimento delle funzioni inerenti gli                     
interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle Regioni;             
considerato:                                                                    
- che i termini e le modalita' di pagamento per le Misure comprese              
nel PRSR, da attuarsi da parte dell'organismo pagatore riconosciuto             
dalla Commissione Europea, sono stabiliti dalla citata normativa                
comunitaria in relazione alla disciplina di bilancio della Sezione              
Garanzia del FEAOG;                                                             
- che il termine di imputazione ad una annualita' di programma dei              
pagamenti eseguiti e' fissato al 15 ottobre;                                    
- che, per quanto riguarda la Misura 2.e, trattandosi di indennita'             
annuale, i pagamenti relativi all'annualita' di programma 2000 devono           
essere improrogabilmente effettuati entro il 15 ottobre 2000;                   
- che il mancato utilizzo delle risorse destinate alla Misura per il            
2000 comporterebbe la perdita di un'intera annualita' di programma;             
- che, per consentire tali pagamenti nei suddetti tempi, e'                     
indispensabile che le attivita' di istruttoria e di controllo,                  
comprensive della definizione degli elenchi di liquidazione e                   
dell'invio di tali elenchi all'organismo pagatore nazionale                     
(attualmente AIMA in liquidazione), siano terminate entro il 15                 
settembre 2000;                                                                 
- che l'AIMA in liquidazione ha preannunciato, in attesa di adeguata            
formalizzazione, che le domande presentate ed i relativi archivi                
informatici siano inviati presso i propri uffici entro il 31 maggio             
2000;                                                                           
dato atto che, allo stato attuale, le Province e Comunita' Montane              
non possono ricevere domande di aiuti ai sensi della nuova                      
programmazione finanziaria inerente il Regolamento (CE) 1257/99;                
ritenuto, pertanto, necessario non precludere agli imprenditori                 
agricoli, durante l'attuale fase di negoziazione precedente alla                
definitiva approvazione del PRSR la possibilita' di percepire                   
l'indennita' compensativa per l'annualita' 2000, fermo restando che             
l'ammissibilita' effettiva agli aiuti stessi resta subordinata                  
all'approvazione del PRSR da parte della Commissione Europea;                   
considerata, inoltre, l'eventualita' che le risorse disponibili per             
l'attuazione della Misura 2.e del PRSR non risultino sufficienti a              
soddisfare tutte le richieste;ritenuto, pertanto, di dover stabilire            
dei criteri di priorita' per l'accesso agli aiuti degli imprenditori            
agricoli aventi diritto;                                                        
richiamata, in proposito, la lettera c) del dispositivo della citata            
delibera consiliare 1338/00 che affida alla Giunta regionale                    
l'adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione al PRSR;               
preso atto:                                                                     
- che l'art. 14, comma 2, secondo trattino, del gia' citato                     
Regolamento (CE) 1257/99, prevede che l'impegno assunto da un                   
agricoltore di una zona svantaggiata abbia durata quinquennale a                
decorrere dal primo pagamento percepito;                                        
- che eventuali pagamenti successivi al primo non comportano, per               
quanto richiamato, conseguente slittamento del periodo di impegno e             
non apportano quindi beneficio pari, in termini di incentivo alla               
permanenza umana in territori svantaggiati, rispetto a potenziali               
impegni iniziali;                                                               
ritenuto, pertanto, opportuno:                                                  
- sia da prevedere un meccanismo che attribuisce una priorita' nella            
selezione degli aventi diritto all'aiuto, a domande relative ad                 
impegni iniziali;                                                               
- che le priorita' da utilizzare siano le seguenti secondo l'ordine             
decrescente in cui sono elencate:                                               
1) imprenditori agricoli di eta' inferiore a 40 anni;                           
2) aziende il cui centro aziendale sia ubicato oltre 600 metri                  
s.l.m.;                                                                         
3) imprenditori che abbiano percepito il minor numero di pagamenti              
annuali per la Misura 2.e a partire dall'annualita' 2000;                       
4) in caso di ulteriore parita', aziende con maggiore incidenza della           
superficie foraggera sulla SAU (superficie agricola utilizzata);                
visto l'art. 27 della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993 recante norme             
per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di              
accesso, il quale dispone che la promozione da parte della Regione di           
attivita' economiche e sociali di interesse regionale mediante                  
concessione di ausili finanziari e' attuata dalla Giunta regionale in           
conformita' ai principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita';            
ritenuto, tutto cio' premesso e considerato:                                    
- di stabilire che le Province e Comunita' Montane, ai sensi della              
L.R. 15/97, procedano a ricevere le domande relative alla                       
corresponsione di indennita' compensative potenzialmente ammissibili            
al regime di aiuti di cui agli articoli da 13 a 21 (compresi) del               
Regolamento (CE) 1257/99 a valere sui fondi che saranno attivati                
attraverso la Misura 2.e del PRSR;                                              
- di stabilire che le domande di aiuto dovranno essere presentate               
alle Amministrazioni competenti per territorio ai sensi della L.R.              
15/97 (Province e Comunita' Montane), entro e non oltre le ore 12 del           
19 maggio 2000;                                                                 
- di stabilire che il Direttore generale Agricoltura provvedera' a              
definire le necessarie disposizioni procedurali, al fine di                     
uniformare su tutto il territorio regionale le modalita' per la                 
presentazione, l'istruttoria, il controllo, la selezione, la                    
liquidazione e l'autorizzazione al pagamento di dette domande di                
aiuto, tenendo conto delle indicazioni che verranno definite da AIMA            
in liquidazione;                                                                
- di delegare il Direttore generale Agricoltura a concedere eventuali           
proroghe al suddetto termine del 19 maggio 2000, compatibilmente con            
le esigenze di operativita' della Misura e conformemente alle                   
indicazioni procedurali che verranno stabilite da AIMA in                       
liquidazione;                                                                   
- di prevedere che le suddette disposizioni vengano pubblicate nel              
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;                              
ritenuto infine necessario, per le stesse ragioni di urgenza che                
costituiscono il presupposto per l'adozione della presente                      
deliberazione, conferire alla stessa l'immediata eseguibilita' ai               
sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.           
62;                                                                             
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.              
1396 del 31 luglio 1998;                                                        
dato atto che nella predetta deliberazione 1396/98 non e' stata                 
conferita la responsabilita' del Servizio Aiuti alle imprese;visto,             
in proposito, il punto 4.1.1.10 della citata deliberazione 2541/95;             
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dal Direttore               
generale Agricoltura dott. Dario Manghi in merito alla regolarita'              
tecnica ed alla legittimita' della presente delibera, ai sensi                  
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992,  n.41 e della            
sopra citata deliberazione 2541/95;                                             
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,                                     
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e qui                   
integralmente richiamate, che le domande di aiuto di imprenditori               
agricoli potenzialmente ammissibili agli aiuti di cui agli articoli             
da 13 a 21 (compresi) del Regolamento (CE) 1257/99 previsti nella               
Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi              
naturali" del Piano regionale di sviluppo rurale dovranno essere                
presentate alle Amministrazioni competenti per territorio ai sensi              
della L.R. 15/97 (Province e Comunita' Montane), entro e non oltre le           
ore 12 del 19 maggio 2000;                                                      
2) di definire le seguenti priorita' per la selezione delle domande             
di aiuto da utilizzare secondo l'ordine decrescente in cui sono                 
elencate:                                                                       
a) imprenditori agricoli di eta' inferiore a 40 anni;                           
b) aziende il cui centro aziendale sia ubicato oltre 600 metri                  
s.l.m.;                                                                         
c) imprenditori che abbiano percepito il minor numero di pagamenti              
annuali per la Misura 2.e a partire dall'annualita' 2000;                       
d) in caso di ulteriore parita', aziende con maggiore incidenza della           
superficie foraggera sulla SAU (superficie agricola utilizzata);                
3) di stabilire che il Direttore generale Agricoltura provvedera' a             
definire, tenendo conto delle indicazioni che verranno stabilite da             
AIMA in liquidazione, le disposizioni procedurali relative a                    
presentazione, istruttoria, controllo, selezione, liquidazione e                
autorizzazione al pagamento delle domande di aiuto e che tali                   
disposizioni vengano pubblicate nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna;                                                         
4) di delegare il Direttore generale Agricoltura a concedere                    
eventuali proroghe al suddetto termine del 19 maggio 2000,                      
compatibilmente con le esigenze di operativita' della Misura e                  
conformemente alle indicazioni procedurali che verranno stabilite da            
AIMA in liquidazione;                                                           
5) di dare atto che l'ammissibilita' effettiva agli aiuti delle                 
domande presentate in esito al presente avviso resta subordinata                
all'approvazione del PRSR da parte della Commissione Europea;                   
6) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, che                
costituisce avviso per la presentazione delle predette domande, nel             
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna contestualmente               
allo stralcio del Piano regionale di sviluppo rurale                            
dell'Emilia-Romagna relativo alla Misura 2.e "Indennita' compensative           
in zone sottoposte a svantaggi naturali", nella versione allegata               
come parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio           
regionale n. 1338 del 19 gennaio 2000 e allegato al presente atto;              
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:                                      
di conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai sensi e              
per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, per           
le motivazioni di urgenza indicate in premessa e qui integralmente              
richiamate.                                                                     
REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                                          
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA                                                  
SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE                                                     
Piano regionale di sviluppo rurale Misura 2.e - "Indennita'                     
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali"                           
Stralcio integrale del Piano regionale di sviluppo rurale approvato             
dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 19 gennaio 2000           
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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