DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 778
Regolamento CE 1257/99. Disposizioni urgenti per attuazione Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali" compresa nel Piano regionale di sviluppo rurale. Apertura termini per presentazione domande annualita' 2000 e definizione criteri di priorita'
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:
- il Regolamento (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999
relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga
alcuni regolamenti;
- il Regolamento (CE) n. 1750 della Commissione del 23 luglio 1999
che reca disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 1257/99
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG;
- il Regolamento (CE) n. 1258 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul
finanziamento della politica agricola comune;
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche ed
integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 in data 19 gennaio
2000, esecutiva, di approvazione, con modificazioni, del Piano
regionale di sviluppo rurale denominato "La qualita' dell'agricoltura
per la qualita' dell'ambiente e del territorio", proposto dalla
Giunta regionale con deliberazione n.2060 del 10 novembre 1999;
considerato:
- che con la citata deliberazione 2060/99 si e' assunta l'iniziativa
per l'approvazione del Piano regionale di sviluppo rurale in
attuazione del Regolamento (CE) 1257/99, di seguito per brevita'
indicato come PRSR, al fine di ottenere l'approvazione della
Commissione Europea entro tempi compatibili con la possibilita' di
attivare le misure in esso previste dall'inizio dell'annualita' 2000;
- che il PRSR e' stato presentato, tramite il Ministero per le
Politiche agricole e forestali, alla Commissione Europea, ai sensi
dell'art. 44 del Regolamento (CE) 1257/99, per l'avvio della fase
negoziale e la necessaria approvazione;
- che i Servizi della Commissione Europea, con nota n. 00719 del 14
gennaio 2000, hanno formalmente comunicato il ricevimento del
suddetto Piano in data 17 dicembre 1999;
- che, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento (CE) 1257/99 i Piani di
sviluppo rurale si estendono su un periodo di sette anni a decorrere
dall'1 gennaio 2000;
- che, ai sensi dell'art. 56 del Regolamento (CE) 1257/99, il
sostegno comunitario per lo sviluppo rurale da parte della Sezione
Garanzia del FEAOG si applica a decorrere dall'1 gennaio 2000;
- che fra gli interventi previsti nel PRSR e' compresa la Misura 2.e
"Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali", in
applicazione degli articoli da 13 a 21 (compresi) del Regolamento
(CE) 1257/99;
- che tale Misura ripropone, con modifiche, il regime di aiuti
previsti dagli articoli da 17 a 25 (compresi) del Regolamento (CE)
950/97, ora abrogato, e si concretizzera' nella corresponsione di
indennita' annuali a favore di imprenditori agricoli che
sottoscrivano un impegno valido per i cinque anni successivi al primo
pagamento;
visti, in particolare, della richiamata L.R. 30 maggio 1997, n. 15:
- l'art. 3, comma 1, che riguarda l'attribuzione alle Province e
Comunita' Montane di funzioni amministrative, in materia di
agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla
base della normativa comunitaria, statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2, che prevede che le Province e Comunita' Montane
debbano attenersi alle direttive emanate dalla Giunta regionale per
quanto attiene allo svolgimento delle funzioni inerenti gli
interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle Regioni;
considerato:
- che i termini e le modalita' di pagamento per le Misure comprese
nel PRSR, da attuarsi da parte dell'organismo pagatore riconosciuto
dalla Commissione Europea, sono stabiliti dalla citata normativa
comunitaria in relazione alla disciplina di bilancio della Sezione
Garanzia del FEAOG;
- che il termine di imputazione ad una annualita' di programma dei
pagamenti eseguiti e' fissato al 15 ottobre;
- che, per quanto riguarda la Misura 2.e, trattandosi di indennita'
annuale, i pagamenti relativi all'annualita' di programma 2000 devono
essere improrogabilmente effettuati entro il 15 ottobre 2000;
- che il mancato utilizzo delle risorse destinate alla Misura per il
2000 comporterebbe la perdita di un'intera annualita' di programma;
- che, per consentire tali pagamenti nei suddetti tempi, e'
indispensabile che le attivita' di istruttoria e di controllo,
comprensive della definizione degli elenchi di liquidazione e
dell'invio di tali elenchi all'organismo pagatore nazionale
(attualmente AIMA in liquidazione), siano terminate entro il 15
settembre 2000;
- che l'AIMA in liquidazione ha preannunciato, in attesa di adeguata
formalizzazione, che le domande presentate ed i relativi archivi
informatici siano inviati presso i propri uffici entro il 31 maggio
2000;
dato atto che, allo stato attuale, le Province e Comunita' Montane
non possono ricevere domande di aiuti ai sensi della nuova
programmazione finanziaria inerente il Regolamento (CE) 1257/99;
ritenuto, pertanto, necessario non precludere agli imprenditori
agricoli, durante l'attuale fase di negoziazione precedente alla
definitiva approvazione del PRSR la possibilita' di percepire
l'indennita' compensativa per l'annualita' 2000, fermo restando che
l'ammissibilita' effettiva agli aiuti stessi resta subordinata
all'approvazione del PRSR da parte della Commissione Europea;
considerata, inoltre, l'eventualita' che le risorse disponibili per
l'attuazione della Misura 2.e del PRSR non risultino sufficienti a
soddisfare tutte le richieste;ritenuto, pertanto, di dover stabilire
dei criteri di priorita' per l'accesso agli aiuti degli imprenditori
agricoli aventi diritto;
richiamata, in proposito, la lettera c) del dispositivo della citata
delibera consiliare 1338/00 che affida alla Giunta regionale
l'adozione di tutti gli atti necessari a dare attuazione al PRSR;
preso atto:
- che l'art. 14, comma 2, secondo trattino, del gia' citato
Regolamento (CE) 1257/99, prevede che l'impegno assunto da un
agricoltore di una zona svantaggiata abbia durata quinquennale a
decorrere dal primo pagamento percepito;
- che eventuali pagamenti successivi al primo non comportano, per
quanto richiamato, conseguente slittamento del periodo di impegno e
non apportano quindi beneficio pari, in termini di incentivo alla
permanenza umana in territori svantaggiati, rispetto a potenziali
impegni iniziali;
ritenuto, pertanto, opportuno:
- sia da prevedere un meccanismo che attribuisce una priorita' nella
selezione degli aventi diritto all'aiuto, a domande relative ad
impegni iniziali;
- che le priorita' da utilizzare siano le seguenti secondo l'ordine
decrescente in cui sono elencate:
1) imprenditori agricoli di eta' inferiore a 40 anni;
2) aziende il cui centro aziendale sia ubicato oltre 600 metri
s.l.m.;
3) imprenditori che abbiano percepito il minor numero di pagamenti
annuali per la Misura 2.e a partire dall'annualita' 2000;
4) in caso di ulteriore parita', aziende con maggiore incidenza della
superficie foraggera sulla SAU (superficie agricola utilizzata);
visto l'art. 27 della L.R. n. 32 del 6 settembre 1993 recante norme
per la disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di
accesso, il quale dispone che la promozione da parte della Regione di
attivita' economiche e sociali di interesse regionale mediante
concessione di ausili finanziari e' attuata dalla Giunta regionale in
conformita' ai principi di trasparenza, pubblicita' e imparzialita';
ritenuto, tutto cio' premesso e considerato:
- di stabilire che le Province e Comunita' Montane, ai sensi della
L.R. 15/97, procedano a ricevere le domande relative alla
corresponsione di indennita' compensative potenzialmente ammissibili
al regime di aiuti di cui agli articoli da 13 a 21 (compresi) del
Regolamento (CE) 1257/99 a valere sui fondi che saranno attivati
attraverso la Misura 2.e del PRSR;
- di stabilire che le domande di aiuto dovranno essere presentate
alle Amministrazioni competenti per territorio ai sensi della L.R.
15/97 (Province e Comunita' Montane), entro e non oltre le ore 12 del
19 maggio 2000;
- di stabilire che il Direttore generale Agricoltura provvedera' a
definire le necessarie disposizioni procedurali, al fine di
uniformare su tutto il territorio regionale le modalita' per la
presentazione, l'istruttoria, il controllo, la selezione, la
liquidazione e l'autorizzazione al pagamento di dette domande di
aiuto, tenendo conto delle indicazioni che verranno definite da AIMA
in liquidazione;
- di delegare il Direttore generale Agricoltura a concedere eventuali
proroghe al suddetto termine del 19 maggio 2000, compatibilmente con
le esigenze di operativita' della Misura e conformemente alle
indicazioni procedurali che verranno stabilite da AIMA in
liquidazione;
- di prevedere che le suddette disposizioni vengano pubblicate nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
ritenuto infine necessario, per le stesse ragioni di urgenza che
costituiscono il presupposto per l'adozione della presente
deliberazione, conferire alla stessa l'immediata eseguibilita' ai
sensi e per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n.
62;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.
1396 del 31 luglio 1998;
dato atto che nella predetta deliberazione 1396/98 non e' stata
conferita la responsabilita' del Servizio Aiuti alle imprese;visto,
in proposito, il punto 4.1.1.10 della citata deliberazione 2541/95;
dato atto, pertanto, del parere favorevole espresso dal Direttore
generale Agricoltura dott. Dario Manghi in merito alla regolarita'
tecnica ed alla legittimita' della presente delibera, ai sensi
dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n.41 e della
sopra citata deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate, che le domande di aiuto di imprenditori
agricoli potenzialmente ammissibili agli aiuti di cui agli articoli
da 13 a 21 (compresi) del Regolamento (CE) 1257/99 previsti nella
Misura 2.e "Indennita' compensative in zone sottoposte a svantaggi
naturali" del Piano regionale di sviluppo rurale dovranno essere
presentate alle Amministrazioni competenti per territorio ai sensi
della L.R. 15/97 (Province e Comunita' Montane), entro e non oltre le
ore 12 del 19 maggio 2000;
2) di definire le seguenti priorita' per la selezione delle domande
di aiuto da utilizzare secondo l'ordine decrescente in cui sono
elencate:
a) imprenditori agricoli di eta' inferiore a 40 anni;
b) aziende il cui centro aziendale sia ubicato oltre 600 metri
s.l.m.;
c) imprenditori che abbiano percepito il minor numero di pagamenti
annuali per la Misura 2.e a partire dall'annualita' 2000;
d) in caso di ulteriore parita', aziende con maggiore incidenza della
superficie foraggera sulla SAU (superficie agricola utilizzata);
3) di stabilire che il Direttore generale Agricoltura provvedera' a
definire, tenendo conto delle indicazioni che verranno stabilite da
AIMA in liquidazione, le disposizioni procedurali relative a
presentazione, istruttoria, controllo, selezione, liquidazione e
autorizzazione al pagamento delle domande di aiuto e che tali
disposizioni vengano pubblicate nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna;
4) di delegare il Direttore generale Agricoltura a concedere
eventuali proroghe al suddetto termine del 19 maggio 2000,
compatibilmente con le esigenze di operativita' della Misura e
conformemente alle indicazioni procedurali che verranno stabilite da
AIMA in liquidazione;
5) di dare atto che l'ammissibilita' effettiva agli aiuti delle
domande presentate in esito al presente avviso resta subordinata
all'approvazione del PRSR da parte della Commissione Europea;
6) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto, che
costituisce avviso per la presentazione delle predette domande, nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna contestualmente
allo stralcio del Piano regionale di sviluppo rurale
dell'Emilia-Romagna relativo alla Misura 2.e "Indennita' compensative
in zone sottoposte a svantaggi naturali", nella versione allegata
come parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio
regionale n. 1338 del 19 gennaio 2000 e allegato al presente atto;
a voti unanimi e palesi, delibera inoltre:
di conferire al presente atto l'immediata eseguibilita' ai sensi e
per gli effetti dell'art. 49 della Legge 10 febbraio 1953, n. 62, per
le motivazioni di urgenza indicate in premessa e qui integralmente
richiamate.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE
Piano regionale di sviluppo rurale Misura 2.e - "Indennita'
compensative in zone sottoposte a svantaggi naturali"
Stralcio integrale del Piano regionale di sviluppo rurale approvato
dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 19 gennaio 2000
(segue allegato fotografato)