REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 marzo 2000, n. 687

Modifica della deliberazione di Giunta regionale n.1200 del 20/7/1998 recante "Adozione del documento contenente ôIndicazioni regionali sul DLgs 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti' approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il 23 aprile 1998"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che con propria deliberazione n. 1200 del 20/7/1998 e' stato                  
adottato il documento contenente "Indicazioni regionali sul DLgs                
5/2/1997, n. 22 in materia di rifiuti", cosi' come approvato dalla              
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome il            
23 aprile 1998;                                                                 
- che con l'adozione di tale documento, contenente criteri di                   
riferimento e indirizzi interpretativi delle disposizioni del DLgs              
22/97, si e' posto l'obiettivo di garantire l'uniformita' dell'azione           
amministrativa da parte di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo di              
gestione dei rifiuti, in attesa dell'eventuale emanazione di un atto            
di indirizzo nazionale;                                                         
- che il comma 6 dell'art. 7 della citata deliberazione afferma che             
"qualora disciplinati da specifiche norme di tutela                             
igienico-sanitaria, non sono da considerare rifiuti gli scarti                  
alimentari destinati ad essere utilizzati come alimentazione per gli            
animali, provenienti dall'industria agro-alimentare o da mense,                 
ristoranti, ecc., nonche' i prodotti anche scaduti purche' non                  
abbiano subito alterazioni con il tempo";considerato:                           
- che con nota del 13/1/2000 l'Ufficio legislativo del Ministero                
dell'Ambiente ha segnalato che la Commissione Europea ha avviato, nel           
confronti della Repubblica Italiana, una procedura di infrazione ex             
art. 226 del Trattato CE;                                                       
- che tale procedura si riferisce al fatto che le Regioni Veneto,               
Piemonte, Marche, Lombardia ed Emilia-Romagna, con proprie                      
deliberazioni di Giunta regionale, hanno escluso dall'ambito di                 
applicazione della disciplina sui rifiuti gli scarti alimentari                 
destinati ad essere utilizzati come alimentazione per animali, quando           
disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria;                  
- che con la predetta nota il Ministero dell'Ambiente ha invitato la            
Regione Emilia-Romagna a voler modificare la propria deliberazione              
1200/98, indicando i contenuti delle modifiche e integrazioni da                
apportare al comma 6 dell'art. 7 della piu' volta citata                        
deliberazione 1200/98;                                                          
ritenuto di dover procedere a tali modifiche, secondo le indicazioni            
ministeriali;                                                                   
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Analisi e Pianificazione ambientale, ing. Giuseppe Benedetti, in                
merito alla regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai                
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e            
del punto 3.1 della propria deliberazione 2541/95;                              
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente,           
dott.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimita' della                  
presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.            
19 novembre 1992, n. 41 e del punto 3.1 della deliberazione 2541/95;            
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente,            
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di sostituire il comma 6 dell'art. 7, della deliberazione  n.1200 del           
20/7/1998, con i seguenti commi:                                                
"I sottoprodotti dell'industria agroalimentare che possiedono le                
caratteristiche delle materie prime per mangimi di cui alla parte B             
dell'allegato alla direttiva 96/25/CE (Parte A, Capo II,                        
dell'Allegato II del DLgs 17 agosto 1999, n. 360), se oggettivamente            
ed effettivamente impiegati per la produzione di mangimi per animali,           
non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 1a)              
della direttiva 75/442/CEE e, quindi, sono esclusi dalla relativa               
disciplina;                                                                     
- i sottoprodotti destinati alla produzione di mangimi per animali              
che non possiedono le caratteristiche di cui al precedente punto, o             
le possiedono solo a seguito di un trattamento di recupero (quale               
riduzione volumetrica, . . . essiccazione ecc.), sono invece a tutti            
gli effetti dei rifiuti e, in quanto tali, sono assoggettati alla               
relativa disciplina comunitaria";                                               
di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino            
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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