DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 639
L.R. 28/99 concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della validita' dei disciplinari gia' approvati e approvazione caratteristiche nuovo marchio
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei
prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi
regionali 29/92 e 51/95";
dato atto:
- che, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 28/99, la Giunta
regionale deve definire i principi generali cui devono uniformarsi i
disciplinari di produzione;
- che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la Regione deve
altresi' provvedere alla formulazione dei disciplinari di produzione
che fissano i caratteri dei processi produttivi necessari per
diminuirne l'impatto ambientale e tutelare la salute dei consumatori;
- che con proprie deliberazioni, assunte in attuazione della
previgente normativa di cui alle LL.RR. 10 luglio 1992, n. 29 e 24
aprile 1995, n. 51 si era provveduto ad approvare:
- i disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale, ed
in particolare il disciplinare di produzione integrata per i funghi
(deliberazione n. 363 dell'11 febbraio 1997);
- i disciplinari di produzione integrata per il settore zootecnico
(deliberazione n. 1337 del 22 luglio 1997);
- i disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale e
per il miele (deliberazione n. 381 del 31 marzo 1998);
- le prescrizioni relative all'uso della farina di grano tenero
"qualita' controllata" per la realizzazione e commercializzazione del
"pane di frumento a qualita' controllata" (deliberazione n. 27 del 20
gennaio 1998);
considerato:
- che le finalita' perseguite dalla L.R. 28/99 coincidono con quelle
che erano a fondamento della normativa preesistente ed ora abrogata;
- che, pur in attesa della definizione dei citati principi generali,
permangono pienamente validi sotto il profilo tecnico i disciplinari
e prescrizioni formalmente approvati con gli atti deliberativi sopra
indicati, fatte salve variazioni e modifiche limitatamente ai
disciplinari relativi al settore vegetale di cui alla citata
deliberazione 381/98;
dato atto:
- che le predette variazioni e modifiche risultano acquisite agli
atti della Direzione generale Agricoltura al n. 17232 di protocollo
in data 1 giugno 1999;
- che relativamente a tutti i disciplinari e prescrizioni di che
trattasi ogni riferimento in essi contenuto alla previgente normativa
deve intendersi sostituito con il riferimento all'attuale disciplina
di cui alla L.R. 28/99;
- che, in particolare, ogni riferimento alla effettuazione dei
controlli da parte della Regione direttamente o tramite altri
soggetti da essa individuati e all'assunzione del conseguente onere a
carico del bilancio regionale deve ritenersi privo di efficacia ai
sensi dell'art. 6 della L.R. 28/99;
- che la Regione e' autorizzata, in forza dell'art. 2 della piu'
volte citata L.R. 28/99, a richiedere il brevetto per appositi marchi
collettivi ai sensi del RD 929/42 in relazione a prodotti agricoli e
alimentari ottenuti mediante l'impiego di tecniche idonee al
conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla citata legge
regionale;
- che si provvede con la presente deliberazione a determinare, ai
sensi dell'art. 4, primo comma, lettera a), della L.R. 28/99, le
caratteristiche ideografiche del marchio da concedere in uso alle
imprese che ne faranno richiesta, secondo quanto definito all'art. 3
della medesima legge regionale, rinviando a successivo atto
deliberativo l'approvazione del necessario regolamento d'uso ai fini
della richiesta di brevetto;
- che le caratteristiche ideografiche di detto marchio sono quelle
acquisite agli atti della Direzione generale Agricoltura al n. 4904/7
di protocollo in data 18 febbraio 2000;
considerato che in fase di applicazione possono risultare necessarie
variazioni ai contenuti tecnici dei disciplinari e delle prescrizioni
in questione;
ritenuto pertanto opportuno prevedere che il Direttore generale
Agricoltura provveda con proprio atto formale ad apportare, ove
necessario, variazioni relative:
- all'uso di mezzi tecnici nelle fasi di campagna;
- alla estensione delle liste varietali o delle razze ammesse;
- alla definizione dei parametri tecnici attualmente contenuti nei
disciplinari e prescrizioni;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541 in data 4 luglio 1995 e
n. 1396 in data 31 luglio 1998;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di mercato, dott.
Maurizio Ceci, e dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario
Manghi, in ordine, rispettivamente, alla regolarita' tecnica e alla
legittimita' della presente deliberazione ai sensi dell'art. 4, VI
comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della citata
deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura,
delibera, a voti unanimi e palesi:
1) di confermare, per quanto partitamente indicato in premessa e qui
integralmente richiamato, l'applicabilita' dei disciplinari di
produzione integrata e delle prescrizioni relativi alle produzioni di
seguito elencate gia' approvati con gli atti deliberativi a fianco di
ciascuna indicati:
- funghi - deliberazione n. 363 del 18 marzo 1997;
- produzioni zootecniche - deliberazione n. 1337 del 22 luglio 1997;
- miele - deliberazione n. 381 del 31 marzo 1998;
- farina di grano tenero - deliberazione n. 27 del 20 gennaio 1998;
2) di confermare altresi' la validita' dei disciplinari di produzione
integrata per il settore vegetale approvati con deliberazione n. 381
del 31 marzo 1998, fatte salve le modificazioni approvate con il
presente atto nella formulazione acquisita agli atti della Direzione
generale Agricoltura al n. 17232 di protocollo in data 1 giugno 1999;
3) di dare atto:
a) che relativamente a tutti i disciplinari e prescrizioni di cui ai
precedenti punti ogni riferimento in essi contenuto alla previgente
normativa deve intendersi sostituito con il riferimento all'attuale
disciplina di cui alla L.R. 28/99;
b) che, in particolare, ogni riferimento alla effettuazione dei
controlli da parte della Regione direttamente o tramite altri
soggetti da essa individuati e all'assunzione del conseguente onere a
carico del bilancio regionale deve ritenersi privo di efficacia ai
sensi dell'art. 6 della L.R. 28/99;
4) di stabilire che il Direttore genera1e Agricoltura provvedera' con
proprio atto formale ad apportare, ove necessario, variazioni
relative:
a) all'uso di mezzi tecnici nelle fasi di campagna;
b) alla estensione delle liste varietali o delle razze ammesse;
c) alla definizione dei parametri tecnici attualmente contenuti nei
disciplinari e prescrizioni;
5) di approvare le caratteristiche ideografiche del marchio
collettivo regionale denominato "Qualita' controllata - Produzione
integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale
dell'Emilia-Romagna 28/99" quali risultano acquisite agli atti della
Direzione generale Agricoltura al n. 4904/7 di protocollo in data 18
febbraio 2000;
6) di rinviare a successivo atto deliberativo l'approvazione del
regolamento d'uso del marchio ai fini della richiesta di brevetto di
cui all'art. 2 della L.R. 28/99;
7) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)