REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 584

Autorizzazione allo scarico nelle unita' geologiche profonde delle acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi. L.R. 3/99, art. 111, comma 2, punto b). Direttiva alle Province per l'esercizio della funzione autorizzativa

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visto il DLgs 11 maggio 1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla               
tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva              
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e               
della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque                 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti                    
agricole" entrato in vigore in data 14 giugno 1999;                             
considerato:                                                                    
- che la nuova disciplina, all'art. 30, comma 3, prevede, in deroga             
al comma 1 dello stesso articolo, la possibilita' di autorizzare gli            
scarichi delle acque derivate dalla produzione di idrocarburi nella             
stessa falda di provenienza degli idrocarburi stessi;                           
- che la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante "Riforma del sistema                 
regionale e locale" ed in particolare l'art. 111, comma 2, che al               
punto b) delega alle Province il rilascio dell'autorizzazione allo              
scarico nelle unita' geologiche profonde delle acque risultanti                 
dall'estrazione di idrocarburi;                                                 
valutato:                                                                       
- che il DLgs 152/99, confermando lo spirito della legislazione                 
precedente, Legge 319/76 e DLgs 132/92, stabilisce che l'ambito di              
competenza dell'ente autorizzante e' relativo esclusivamente alla               
tutela delle acque sotterranee;                                                 
- che, per quanto riguarda le norme tecniche di riferimento nella               
valutazione delle modalita' dello scarico, resta vigente la delibera            
del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 "Criteri, metodologie e           
norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e),                
della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle           
acque dall'inquinamento";                                                       
rilevato:                                                                       
- che la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato autorizzazioni allo               
scarico nelle unita' geologiche profonde ai sensi della Legge 319/76            
a iniziare dal 1984 e che dette autorizzazioni riguardano campi                 
petroliferi ubicati in varie province della regione;                            
- che, per quanto riguarda la validita' delle autorizzazioni, quelle            
rilasciate tra il 1984 ed il 1993 sono senza scadenza e valide a                
tutt'oggi, quelle rilasciate in seguito prevedono invece la scadenza            
dopo quattro anni ai sensi delle normative attualmente in vigore;               
ritenuto necessario dare seguito a quanto stabilito dall'art. 111,              
comma 3, assumendo una direttiva che fornisca alle Province gli                 
indirizzi per esercitare una gestione coordinata ed omogenea della              
materia e consenta loro di attuare la delega in tempi brevi dovendosi           
rivedere tutte le autorizzazioni attualmente senza scadenza per                 
adeguarle a quanto previsto all'art. 45, comma 7, del DLgs 152/99,              
sulla base di quanto previsto all'art. 62, comma 11, del medesimo               
decreto;                                                                        
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Promozione, Indirizzo e Controllo ambientale e dal Responsabile del             
Servizio Analisi e Pianificazione ambientale in merito alla                     
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.            
4, comma 6, della L.R. 41/92;                                                   
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale all'Ambiente            
in merito alla legittimita' della presente deliberazione, ai sensi              
dell'art. 4, comma 6, della L.R. 41/92;                                         
su proposta dell'Assessore al Territorio, Programmazi'one e Ambiente,           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, per le ragioni espresse in premessa che qui si                 
intendono integralmente richiamate, la direttiva allegata al presente           
atto, riguardante le modalita' di presentazione delle domande e le              
prescrizioni da inserire nell'autorizzazione finalizzate al controllo           
del processo di reiniezione, di cui fa parte integrante e                       
sostanziale, per l'applicazione della L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                
2) di pubblicare la presente direttiva nel Bollettino Ufficiale della           
Regione Emilia-Romagna.                                                         
Modalita' di presentazione delle domande e prescrizioni                         
Di seguito e' formulato l'elenco delle informazioni tecniche                    
descrittive del giacimento che devono essere richieste in sede di               
presentazione della domanda onde poter avere un congruo numero di               
elementi di valutazione in sede di istruttoria e l'elenco delle                 
prescrizioni da mettere in autorizzazione per poter agevolare la fase           
di controllo.                                                                   
Domanda                                                                         
Al momento della presentazione della domanda devono essere allegati i           
seguenti documenti:                                                             
 1) schema dettagliato del giacimento in scala 1:25.000 con sezioni             
in scala 1:5.000;                                                               
 2) suddivisione in paols e in settori strutturali compartimentali              
idraulicamente con ben evidenziate le differenti OWC o GWC e indicate           
le pressioni statiche medie originali;                                          
 3) schema di completamento del pozzo da utilizzare per la                      
reiniezione completo di log di cementazione della colonna di                    
produzione;                                                                     
 4) grafici delle prove di iniettivita', con calcolo della capacita'            
iniettiva della formazione, dell'indice di iniettivita' e condizioni            
di skin;                                                                        
 5) caratteristiche petrofisiche del reservoir utilizzato per la                
reiniezione;                                                                    
 6) risultanze di una prova di iniezione con traccianti radioattivi,            
in condizioni di esercizio di pressione e portata;                              
 7) calcolo degli incrementi di pressione relativi al livello in cui            
avviene l'iniezione, nell'ambito del compartimento di cui fa parte il           
livello stesso;                                                                 
 8) previsione dell'andamento della pressione e dei OWC/GWC nei pozzi           
limitrofi durante la fase di iniezione;                                         
 9) misure di controllo in relazione alle prescrizioni;                         
10) caratteristiche chimico-fisiche delle acque di strato immesse,              
con misure del contenuto in solidi sospesi e in idrocarburi.                    
Prescrizioni                                                                    
Durante la fase di esercizio dovranno essere effettuate                         
periodicamente le seguenti verifiche:                                           
1) portata e pressione di testa pozzo;                                          
2) caratteristiche chimico-fisiche delle acque di strato immesse, con           
misure del contenuto in solidi sospesi e in idrocarburi;                        
3) verifica, ad intervalli di tempo concordati con i tecnici della              
ditta richiedente, della congruita', rispetto alle previsioni                   
effettuate, dell'andamento della pressione e dei OWC/GWC nei pozzi              
limitrofi del campo influenzati dal pozzo di iniezione;                         
4) ripetizione, con frequenza biennale, della prova di iniettivita'             
del pozzo con gli stessi gradini utilizzati nella prova effettuata al           
momento della presentazione della domanda, e ricalcolo degli indici.            
Alla prova dovra' essere allegata una relazione in cui vengano                  
confrontate le prove effettuate in momenti diversi;                             
5) ripetizione del log di cementazione della colonna di produzione              
ogniqualvolta, all'interno del periodo di autorizzazione, la ditta              
richiedente effettui, per motivi legati ad altri interventi tecnici,            
la rimozione temporanea dal pozzo della attrezzatura di iniezione.              
Tale log dovra' essere allegato alla richiesta di rinnovo                       
dell'autorizzazione.                                                            
La prova di iniezione con traccianti radioattivi, di cui al punto 6             
precedente, dovra' essere ripetuta ad ogni richiesta di rinnovo                 
dell'autorizzazione.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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