DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 316
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Ravenna, relativamente all'anno 1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del
medesimo articolo;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n. 362
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i
seguenti criteri:
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad
almeno il 50% dei parametri stessi;
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto
dall'art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD
27 luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi
dell'art. 380, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie;
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 362;
- che l'art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha
stabilito la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Provincie,
delle funzioni delegate alla lett. a) del comma 1 del medesimo
articolo dalla revisione della pianta organica riferita all'anno 2000
e pertanto, la presente revisione, relativa all'anno 1998, e' di
competenza della Giunta regionale;
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi
alle piante organiche delle farmacie;
richiamata la nota n. 17979/BAS del 7 maggio 1998 del Direttore
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie
relativamente all'anno 1998 e sono state richieste ai Comuni, alle
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;preso
atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in ossequio al
disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32, dagli Enti
locali ed organi sopra indicati;
rilevato che per i seguenti Comuni della provincia di Ravenna:
Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola
Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza,
Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata sul
Santerno, Solarolo, la vigente pianta organica soddisfa le esigenze
della popolazione residente nei comuni stessi;
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria
locale e l'apposita Commissione provinciale;
considerato che per quanto riguarda il Comune di Ravenna, il dott.
Bignardi, titolare della sede farmaceutica n. 3 (Farmacia Ghigi) ha
richiesto che "nella prossima pubblicazione del Bollettino Ufficiale
della Regione venga aggiunta nella propria sede della pianta organica
il tratto Via Cavour";
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta, e quindi confermare
la vigente pianta organica delle farmacie del comune di Ravenna, in
quanto non e' stata fornita dal dott. Bignardi dimostrazione alcuna
dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 5 della Legge
362/91 necessari per operare la ridescrizione dei confini della
propria sede e di quella contermine;
preso atto dei pareri favorevoli alla proposta regionale espressi
dall'Amministrazione comunale di Ravenna, dall'Azienda Unita'
sanitaria locale di Ravenna e dall'apposita Commissione provinciale;
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge
5 marzo 1973, n. 40;
valutato inoltre di classificare come urbana e non piu' rurale, la
farmacia del comune di Riolo Terme (5.166 abitanti) in quanto
farmacia unica istituita con funzione estesa a tutto il territorio
comunale, avente una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, anche
se il centro abitato in cui e' ubicata ha una popolazione inferiore a
tale numero;
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente
nei comuni della provincia di Ravenna al 31 dicembre 1997, pubblicata
dall'Istituto centrale di Statistica;
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Testo Unico
delle Leggi sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge
362/91, le farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della
distanza, sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;
visti:
- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio
1934, n. 1265;
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221;
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;
- il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;
- la Legge 5 marzo 1973, n. 40;
- la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;
- la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Distretti sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato, in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
propria deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' dott.
Franco Rossi, in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi
dell'art. 4, commi sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n.
41 nonche' della deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei
comuni della provincia di Ravenna, acquisita agli atti dell'Ufficio
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 7102/BAS
del 21 febbraio 2000;
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui
all'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34, nel caso
in cui il rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal
citato art. 1 della Legge 362/91;
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Ravenna.
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DELLA PROVINCIA DI RAVENNA
1998
(segue allegato fotografato)