REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 313

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Modena, relativamente all'anno 1998

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991,  n.362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopracitato           
criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104              
del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio               
1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,             
comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000             
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.              
Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500            
abitanti e con il limite di una farmacia per comune;                            
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie;                   
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 362;                                      
- che l'art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha              
stabilito la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Provincie,               
delle funzioni delegate alla lett. a) del comma 1 del medesimo                  
articolo, dalla revisione della pianta organica riferita all'anno               
2000 e pertanto la presente revisione, relativa all'anno 1998, e' di            
competenza della Giunta regionale;                                              
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 17979/BAS del 7 maggio 1998 del Direttore                 
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie                  
relativamente all'anno 1998 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;                    
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in                   
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,              
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;                                     
rilevato che per i Comuni di: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano,               
Camposanto, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo,                
Concordia sulla Secchia, Fanano, Finale Emilia, Fiorano Modenese,               
Fiumalbo, Formigine, Frassinoro, Guiglia, Lama Mocogno, Maranello,              
Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Montecreto, Montefiorino,                
Montese, Nonantola, Novi di Modena, Palagano, Pievepelago, Polinago,            
Prignano sulla Secchia, Ravarino, Riolunato, San Cesario sul Panaro,            
San Felice sul Panaro, San Possidonio, San Prospero, Sassuolo,                  
Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Sestola, Soliera, Spilamberto,              
Zocca, la vigente pianta organica soddisfa le esigenze della                    
popolazione residente nei comuni stessi;                                        
sentiti per il parere di competenza, in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria             
locale e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che l'Amministrazione comunale di Carpi, Comune con                 
popolazione di 60.425 abitanti e n. 15 sedi farmaceutiche, ha                   
richiesto l'istituzione di n. 2 sedi farmaceutiche, una da ubicare              
nella frazione di Gargano, l'altra nella frazione di Santa Croce;               
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non                   
sussistono i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge                
362/91 ne' e' stata fornita indicazione alcuna sulla sussistenza dei            
presupposti di cui all'art. 104 del Testo Unico delle leggi                     
sanitarie, come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91, con                  
riferimento alla situazione topografica ed alle condizioni di                   
viabilita';                                                                     
considerato che l'Amministrazione comunale di Castelfranco Emilia,              
Comune con 22.603 abitanti e n. 5 sedi farmaceutiche, ha richiesto              
l'istituzione di una nuova sede farmaceutica da ubicare nel                     
capoluogo, zona sud;                                                            
ritenuti sussistenti i requisiti di cui all'art. 1 della Legge 362/91           
e quindi ammissibile tale richiesta;                                            
considerato che il dott. Federico Fontanesi, titolare della sede                
farmaceutica n. 13 (Farmacia Bernasconi) del comune di Modena, ha               
richiesto la modifica dei confini della propria sede al fine di                 
trasferirsi in locali nuovi, piu' idonei;                                       
ritenuto di non poter accogliere tale domanda in quanto non e' stata            
dimostrata dal dott. Fontanesi l'esistenza delle condizioni previste            
dall'art. 5 della Legge 362/91 e neppure e' stata prodotta la                   
necessaria documentazione idonea ad evidenziare una situazione di               
necessita' tale da consentire, in via eccezionale, una deroga alla              
vigente normativa;                                                              
considerato che l'Amministrazione comunale di Pavullo, Comune con               
14.164 abitanti e n. 3 sedi farmaceutiche, ha richiesto l'istituzione           
della quarta sede farmaceutica, da, ubicare in localita' San Antonio            
di Pavullo, sulla base del criterio demografico;                                
ritenuta ammissibile tale domanda in quanto sussistono i necessari              
requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge 362/91;                     
considerato che l'Amministrazione comunale di Vignola, Comune con               
20.351 abitanti e n. 4 sedi farmaceutiche ha richiesto tanto                    
l'istituzione, sul criterio demografico, della quinta sede                      
farmaceutica, da ubicare nel capoluogo, richiesta proposta anche                
dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena e dalla Commissione              
provinciale, quanto la ridescrizione delle sedi farmaceutiche                   
esistenti, sulla base della mutata distribuzione della popolazione              
susseguente all'attuazione del piano particolareggiato che ha                   
comportato la realizzazione di alcune centinaia di abitazioni nella             
zona Brodano;                                                                   
valutata l'ammissibilita' di tale domanda sia in relazione alla prima           
richiesta, in quanto sussistono i requisiti demografici di cui                  
all'art. 1 della Legge 362/91, sia in relazione alla seconda                    
richiesta in quanto la diversa distribuzione della popolazione sul              
territorio a seguito della realizzazione di nuovi insediamenti                  
abitativi puo' configurare la previsione di cui all'art. 1 del DPR              
1275/71, al fine di meglio soddisfare le esigenze della popolazione;            
ritenuto altresi' di condividere la richiesta di ridefinizione dei              
confini territoriali della istituenda sede farmaceutica n. 5,                   
espressa dall'Amministrazione comunale in sede di parere, in                    
accoglimento della istanza avanzata, in subordine a quella                      
principale, dalla dott.ssa Marisa Cionini, titolare della sede                  
farmaceutica n. 1, in quanto meglio rispondente al complessivo                  
disegno di riorganizzazione e razionalizzazione del servizio                    
farmaceutico sul territorio;                                                    
sentiti per i pareri di competenza i Comuni di: Carpi, che non ha               
espresso parere alcuno; Castelfranco Emilia, Modena, Pavullo, che               
hanno espresso parere favorevole alla proposta regionale; Vignola che           
pur condividendo la proposta regionale di istituzione della quinta              
sede, ha ritenuto opportuno proporre la ridefinizione dei confini               
della nuova sede farmaceutica;                                                  
preso atto che l'Azienda Unita' sanitaria locale di Modena ha                   
espresso parere favorevole alle proposte regionali, cosi' come                  
l'apposita Commissione provinciale, con la sola eccezione della                 
descrizione territoriale dell'istituenda sede farmaceutica n. 5 del             
comune di Vignola;                                                              
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
valutato inoltre di classificare come urbane e non piu' rurali le               
farmacie dei comuni di Campogalliano (7.350 abitanti), Medolla (5.531           
abitanti), San Cesario sul Panaro (5.218 abitanti), in quanto                   
farmacie uniche istituite con funzioni estesa a tutto il territorio             
comunale, avente una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, anche             
se nei centri abitati in cui sono ubicate hanno una popolazione                 
inferiore a tale numero;                                                        
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei comuni della provincia di Modena al 31 dicembre 1997, pubblicata            
dall'Istituto centrale di Statistica;                                           
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Testo Unico               
delle Leggi sanitare 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge            
362/91, le farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della              
distanza, sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                 
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visti:                                                                          
- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio              
1934, n. 1265;                                                                  
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                                
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                               
- il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                               
- la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                                 
- la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;                                                
- la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                            
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                               
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                             
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                 
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Distretti sanitari, dott. Maria Lazzarato, in merito alla regolarita'           
tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e                  
settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della propria               
deliberazione 2541/95;                                                          
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Servizi sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita' del            
presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e settimo, della               
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della deliberazione 2541/95;               
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
comuni della provincia di Modena, acquisita agli atti dell'Ufficio              
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 7099/BAS             
del 21 febbrato 2000;                                                           
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34, nel caso            
in cui il rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal                 
citato art. 1 della Legge 362/91;                                               
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Modena.                         
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE                                                  
DELLA PROVINCIA DI MODENA                                                       
1998                                                                            
(segue allegato fotografato)                                                    
Precisazione                                                                    
Con riferimento alla pianta organica delle farmacie del comune di               
Vignola pubblicata di seguito alla delberazione di Giunta regionale             
n. 313 del 1 marzo 2000 si precisa che, per mero errore materiale,              
sono state indicate le seguenti descrizioni delle sedi farmaceutiche            
n. 1 (farmacia Brodano) e n. 5 (di nuova istituzione):Si doveva                 
invece indicare correttamente e come risulta coerente con quanto                
rappresentato nel preambolo della deliberazione suindicata:Con                  
successiva deliberazione di Giunta regionale si provvedera' a                   
rettificare tale errore. Ne seguira' pubblicazione sul Bollettino               
Ufficiale.                                                                      
LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSISTENZA MEDICA DI BASE E                        
FARMACEUTICA:                                                                   
Raffaella Zanzi                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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