REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 312

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Reggio Emilia, relativamente all'anno 1998

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991,  n.362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopracitato           
criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104              
del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio               
1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,             
comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000             
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.              
Tale disposizione si applica ai Comuni con popolazione fino a 12.500            
abitanti e con il limite di una farmacia per Comune;                            
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie;                   
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del Comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 362;                                      
- che l'art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha              
stabilito la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Provincie,               
delle funzioni delegate alla lett. a) del comma 1 del medesimo                  
articolo, dalla revisione della pianta organica riferita all'anno               
2000 e pertanto, la presente revisione, relativa all'anno 1998, e' di           
competenza della Giunta regionale;                                              
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 17979/BAS del 7 maggio 1998 del Direttore                 
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie                  
relativamente all'anno 1998 e sono state richieste ai Comuni, alle              
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni                    
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;                    
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in                   
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,              
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;                                     
rilevato che per i Comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso,                 
Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra,                      
Campagnola, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano,            
Castelnovo di Sotto, Castelnovo nel Monti, Cavriago, Collagna,                  
Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio,                
Luzzara, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto,               
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo             
d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo,                 
Viano, Villa Minozzo, la vigente pianta organica soddisfa le esigenze           
della popolazione residente nei comuni stessi;                                  
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria             
locale e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che il Comune di Canossa, con la popolazione di 3.389               
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha riproposto la richiesta di                
istituzione di una seconda sede farmaceutica da ubicare in frazione             
Trinita';                                                                       
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non                   
sussistono ne' i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge            
362/91 ne' i presupposti di cui all'art. 2 della medesima legge, con            
riferimento alla situazione topografica ed alle condizioni di                   
viabilita';                                                                     
considerato che il dott. Arnoldo Rivi, titolare della sede                      
farmaceutica n. 3 del Comune di Novellara, ha rinnovato la richiesta            
di ridescrizione dei confini territoriali della propria sede, per               
ottenerne il trasferimento dalla localita' di Vezzola al capoluogo              
comunale, zona sud;                                                             
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non sono              
intervenute, rispetto alla precedente revisione della pianta                    
organica, delle modificazioni sostanziali nei presupposti di fatto              
(le frazioni di San Mario e San Giovanni sono abitate da oltre 1.500            
abitanti in prevalenza anziani, il capoluogo Novellara non risulta              
carente di assistenza farmaceutica) e di diritto che giustificarono             
la conferma della pianta organica vigente;                                      
considerato che l'Amministrazione comunale di Reggio nell'Emilia,               
Comune con 139.200 abitanti e n. 331 sedi farmaceutiche, ha richiesto           
in primo luogo l'istituzione, sulla base del criterio demografico, di           
una nuova sede farmaceutica la trentaquattresima, da ubicare nel                
capoluogo in zona Pappagnocca e che tale richiesta di istituzione               
della trentaquattresima sede e' pervenuta anche dalla Azienda                   
sanitaria locale di Reggio e dalla competente Commissione                       
tecnico-provinciale di cui all'art. 2 della L.R. 32/82, che ne                  
individuano pero' la collocazione in zona Baragalla-Casale di                   
Rivalta;                                                                        
valutato di poter accogliere la richiesta di istituzione della                  
trentaquattresima sede farmaceutica in quanto sussistono i requisiti            
demografici di cui all'art. 1 della Legge 362/91;                               
ritenuto altresi', per quanto riguarda l'ubicazione della istituenda            
sede n. 34, di accogliere la richiesta dell'Amministrazione comunale            
che la individua nella localita' Pappagnocca, in quanto tale                    
localita' risulta essere, sulla base dei dati del Servizio Statistica           
e Toponomastica del Comune forniti in sede di parere, piu' densamente           
popolata (3.740 unita') rispetto alla zona Baragalla Casale (2.678              
abitanti) indicata dall'Azienda Unita' sanitaria locale e dalla                 
Commissione provinciale;                                                        
considerato altresi' che e' stata avanzata richiesta, dalla stessa              
Amministrazione comunale di Reggio dell'Emilia, di modifica dei                 
confini territoriali delle sedi farmaceutiche n. 6, n. 28 e  n.31,              
tutte pubbliche, con la conseguente ridescrizione delle sedi                    
viciniori n. 25, n. 8, n. 9 e n. 10 anch'esse pubbliche;                        
ritenuto che tale richiesta, in quanto posta a favore del pubblico              
generale interesse mediante una piu' razionale dislocazione delle               
sedi sul territorio, possa essere accolta;                                      
considerato:                                                                    
- che l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia ha proposto            
la classificazione di urbane, sulla base delle attestazioni                     
rilasciate dal Servizio Statistica e Toponomastica del Comune di                
Reggio Emilia, per le farmacie afferenti le sedi farmaceutiche n. 30            
(Farmacia Ronzoni), n. 21 (Farmacia Graziosi) e n. 17 (Farmacia Due             
Maesta') di tale Comune in quanto risulterebbero interamente                    
ricomprese nel centro abitato di Reggio Emilia;                                 
- che la competente Commissione tecnica provinciale ex art. 2, L.R.             
32/82 ha invece proposto di mantenere la ruralita' delle suindicate             
farmacie, sulla scorta di documentazione topografica che evidenzia la           
mancanza di continuita' abitativa con il centro citta';                         
ritenuto, in considerazione dell'oggettiva impossibilita' di                    
integrare l'istruttoria nel rispetto dei tempi della procedura di               
revisione normativamente previsti, di confermare la classificazione             
di rurali delle sopraindicate farmacie quale risulta dalla pianta               
organica attualmente vigente, con la precisa consapevolezza che si              
dovra' provvedere ad una verifica complessiva della classificazione             
delle farmacie per l'intero comune;                                             
considerato che, per quanto riguarda il Comune di Scandiano, Comune             
con 22.549 abitanti e n. 5 sedi farmaceutiche, l'Azienda Unita'                 
sanitaria locale di Reggio Emilia e la competente Commissione                   
provinciale di cui all'art. 2 della L.R. 32/82, hanno richiesto                 
l'istituzione della sesta sede farmaceutica sulla base del criterio             
demografico;                                                                    
rilevato che, pur sussistendo i requisiti demografici per                       
l'istituzione di una nuova sede, l'Amministrazione comunale di                  
Scandiano si e' riservata di individuare la zona piu' idonea di                 
riferimento della nuova farmacia in relazione alla programmazione               
edilizia comunale che, soltanto in una fase piu' avanzata,                      
consentira' alla stessa Amministrazione di proporre l'ubicazione                
della farmacia in maniera piu' adeguata rispetto alle esigenze della            
popolazione;                                                                    
ritenuto di accogliere la richiesta del Comune di Scandiano, al fine            
di meglio rispondere alle esigenze di assistenza farmaceutica della             
popolazione e, pertanto, di confermare la vigente pianta organica;              
preso atto:                                                                     
- dei pareri favorevoli alle proposte regionali espressi dai Comuni             
di Novellara, Reggio Emilia e Scandiano;                                        
- dei pareri favorevoli espressi dall'Azienda Unita' sanitaria locale           
e dalla Commissione provinciale in merito alle proposte regionali con           
l'esclusione di quelle relative alla ubicazione dell'istituenda sede            
n. 34 del Comune di Reggio nell'Emilia e della mancata istituzione              
della sesta sede nel comune di Scandiano;                                       
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
valutato inoltre necessario classificare come urbana e non piu'                 
rurale le farmacie dei Comuni di Fabbrico (5.246 abitanti) e San                
Martino in Rio (5.900 abitanti), in quanto farmacie uniche istituite            
con funzione estesa a tutto il territorio comunale, avente                      
popolazione superiore ai 5.000 abitanti, anche se il centro abitato             
in cui sono ubicate ha una popolazione inferiore a tale numero;                 
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei comuni della provincia di Reggio nell'Emilia al 31 dicembre 1997,           
pubblicata dall'Istituto centrale di Statistica;dato atto che, ai               
sensi del comma 2 dell'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie           
1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le farmacie             
gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza, sono                   
riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al parametro            
della popolazione nel caso in cui il rapporto farmacie-popolazione              
sia quello previsto dall'art. 1 della Legge 475/68 come modificato              
dall'art. 1 della Legge 362/91;                                                 
visti:                                                                          
- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio              
1934, n. 1265;                                                                  
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                                
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                               
- il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                               
- la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                                 
- la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;                                                
- la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                            
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                               
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                             
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;                                                 
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Distretti sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato, in merito alla                    
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi              
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
propria deliberazione 2541/95;                                                  
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e               
Servizi sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita' del            
presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e settimo, della               
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della deliberazione 2541/95;               
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
comuni della provincia di Reggio nell'Emilia, acquisita agli atti               
dell'Ufficio Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo            
n. 7098/BAS del 21 febbraio 2000;                                               
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34, nel caso            
in cui il rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal                 
citato art. 1 della Legge 362/91;                                               
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Reggio nell'Emilia.             
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE                                                  
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA                                                
1998                                                                            
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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