DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 312
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Reggio Emilia, relativamente all'anno 1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ogni comune deve avere la propria pianta organica delle
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del
medesimo articolo;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n.362
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i
seguenti criteri:
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri Comuni.
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad
almeno il 50% dei parametri stessi;
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopracitato
criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104
del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio
1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,
comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.
Tale disposizione si applica ai Comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e con il limite di una farmacia per Comune;
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi
dell'art. 380, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie;
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione
del Comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti
delle farmacie nell'ambito del comune in zone di nuovo insediamento
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 362;
- che l'art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha
stabilito la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Provincie,
delle funzioni delegate alla lett. a) del comma 1 del medesimo
articolo, dalla revisione della pianta organica riferita all'anno
2000 e pertanto, la presente revisione, relativa all'anno 1998, e' di
competenza della Giunta regionale;
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi
alle piante organiche delle farmacie;
richiamata la nota n. 17979/BAS del 7 maggio 1998 del Direttore
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie
relativamente all'anno 1998 e sono state richieste ai Comuni, alle
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;
rilevato che per i Comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, Baiso,
Bibbiano, Boretto, Brescello, Busana, Cadelbosco di Sopra,
Campagnola, Campegine, Carpineti, Casalgrande, Casina, Castellarano,
Castelnovo di Sotto, Castelnovo nel Monti, Cavriago, Collagna,
Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Ligonchio,
Luzzara, Montecchio Emilia, Poviglio, Quattro Castella, Ramiseto,
Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, San Martino in Rio, San Polo
d'Enza, Sant'Ilario d'Enza, Toano, Vetto, Vezzano sul Crostolo,
Viano, Villa Minozzo, la vigente pianta organica soddisfa le esigenze
della popolazione residente nei comuni stessi;
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria
locale e l'apposita Commissione provinciale;
considerato che il Comune di Canossa, con la popolazione di 3.389
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha riproposto la richiesta di
istituzione di una seconda sede farmaceutica da ubicare in frazione
Trinita';
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non
sussistono ne' i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge
362/91 ne' i presupposti di cui all'art. 2 della medesima legge, con
riferimento alla situazione topografica ed alle condizioni di
viabilita';
considerato che il dott. Arnoldo Rivi, titolare della sede
farmaceutica n. 3 del Comune di Novellara, ha rinnovato la richiesta
di ridescrizione dei confini territoriali della propria sede, per
ottenerne il trasferimento dalla localita' di Vezzola al capoluogo
comunale, zona sud;
ritenuto di non poter accogliere tale richiesta in quanto non sono
intervenute, rispetto alla precedente revisione della pianta
organica, delle modificazioni sostanziali nei presupposti di fatto
(le frazioni di San Mario e San Giovanni sono abitate da oltre 1.500
abitanti in prevalenza anziani, il capoluogo Novellara non risulta
carente di assistenza farmaceutica) e di diritto che giustificarono
la conferma della pianta organica vigente;
considerato che l'Amministrazione comunale di Reggio nell'Emilia,
Comune con 139.200 abitanti e n. 331 sedi farmaceutiche, ha richiesto
in primo luogo l'istituzione, sulla base del criterio demografico, di
una nuova sede farmaceutica la trentaquattresima, da ubicare nel
capoluogo in zona Pappagnocca e che tale richiesta di istituzione
della trentaquattresima sede e' pervenuta anche dalla Azienda
sanitaria locale di Reggio e dalla competente Commissione
tecnico-provinciale di cui all'art. 2 della L.R. 32/82, che ne
individuano pero' la collocazione in zona Baragalla-Casale di
Rivalta;
valutato di poter accogliere la richiesta di istituzione della
trentaquattresima sede farmaceutica in quanto sussistono i requisiti
demografici di cui all'art. 1 della Legge 362/91;
ritenuto altresi', per quanto riguarda l'ubicazione della istituenda
sede n. 34, di accogliere la richiesta dell'Amministrazione comunale
che la individua nella localita' Pappagnocca, in quanto tale
localita' risulta essere, sulla base dei dati del Servizio Statistica
e Toponomastica del Comune forniti in sede di parere, piu' densamente
popolata (3.740 unita') rispetto alla zona Baragalla Casale (2.678
abitanti) indicata dall'Azienda Unita' sanitaria locale e dalla
Commissione provinciale;
considerato altresi' che e' stata avanzata richiesta, dalla stessa
Amministrazione comunale di Reggio dell'Emilia, di modifica dei
confini territoriali delle sedi farmaceutiche n. 6, n. 28 e n.31,
tutte pubbliche, con la conseguente ridescrizione delle sedi
viciniori n. 25, n. 8, n. 9 e n. 10 anch'esse pubbliche;
ritenuto che tale richiesta, in quanto posta a favore del pubblico
generale interesse mediante una piu' razionale dislocazione delle
sedi sul territorio, possa essere accolta;
considerato:
- che l'Azienda Unita' sanitaria locale di Reggio Emilia ha proposto
la classificazione di urbane, sulla base delle attestazioni
rilasciate dal Servizio Statistica e Toponomastica del Comune di
Reggio Emilia, per le farmacie afferenti le sedi farmaceutiche n. 30
(Farmacia Ronzoni), n. 21 (Farmacia Graziosi) e n. 17 (Farmacia Due
Maesta') di tale Comune in quanto risulterebbero interamente
ricomprese nel centro abitato di Reggio Emilia;
- che la competente Commissione tecnica provinciale ex art. 2, L.R.
32/82 ha invece proposto di mantenere la ruralita' delle suindicate
farmacie, sulla scorta di documentazione topografica che evidenzia la
mancanza di continuita' abitativa con il centro citta';
ritenuto, in considerazione dell'oggettiva impossibilita' di
integrare l'istruttoria nel rispetto dei tempi della procedura di
revisione normativamente previsti, di confermare la classificazione
di rurali delle sopraindicate farmacie quale risulta dalla pianta
organica attualmente vigente, con la precisa consapevolezza che si
dovra' provvedere ad una verifica complessiva della classificazione
delle farmacie per l'intero comune;
considerato che, per quanto riguarda il Comune di Scandiano, Comune
con 22.549 abitanti e n. 5 sedi farmaceutiche, l'Azienda Unita'
sanitaria locale di Reggio Emilia e la competente Commissione
provinciale di cui all'art. 2 della L.R. 32/82, hanno richiesto
l'istituzione della sesta sede farmaceutica sulla base del criterio
demografico;
rilevato che, pur sussistendo i requisiti demografici per
l'istituzione di una nuova sede, l'Amministrazione comunale di
Scandiano si e' riservata di individuare la zona piu' idonea di
riferimento della nuova farmacia in relazione alla programmazione
edilizia comunale che, soltanto in una fase piu' avanzata,
consentira' alla stessa Amministrazione di proporre l'ubicazione
della farmacia in maniera piu' adeguata rispetto alle esigenze della
popolazione;
ritenuto di accogliere la richiesta del Comune di Scandiano, al fine
di meglio rispondere alle esigenze di assistenza farmaceutica della
popolazione e, pertanto, di confermare la vigente pianta organica;
preso atto:
- dei pareri favorevoli alle proposte regionali espressi dai Comuni
di Novellara, Reggio Emilia e Scandiano;
- dei pareri favorevoli espressi dall'Azienda Unita' sanitaria locale
e dalla Commissione provinciale in merito alle proposte regionali con
l'esclusione di quelle relative alla ubicazione dell'istituenda sede
n. 34 del Comune di Reggio nell'Emilia e della mancata istituzione
della sesta sede nel comune di Scandiano;
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge
5 marzo 1973, n. 40;
valutato inoltre necessario classificare come urbana e non piu'
rurale le farmacie dei Comuni di Fabbrico (5.246 abitanti) e San
Martino in Rio (5.900 abitanti), in quanto farmacie uniche istituite
con funzione estesa a tutto il territorio comunale, avente
popolazione superiore ai 5.000 abitanti, anche se il centro abitato
in cui sono ubicate ha una popolazione inferiore a tale numero;
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente
nei comuni della provincia di Reggio nell'Emilia al 31 dicembre 1997,
pubblicata dall'Istituto centrale di Statistica;dato atto che, ai
sensi del comma 2 dell'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie
1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge 362/91, le farmacie
gia' aperte sulla base del solo criterio della distanza, sono
riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in base al parametro
della popolazione nel caso in cui il rapporto farmacie-popolazione
sia quello previsto dall'art. 1 della Legge 475/68 come modificato
dall'art. 1 della Legge 362/91;
visti:
- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio
1934, n. 1265;
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221;
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;
- il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;
- la Legge 5 marzo 1973, n. 40;
- la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;
- la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Distretti sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato, in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
propria deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' e
Servizi sociali, dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita' del
presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi sesto e settimo, della
L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei
comuni della provincia di Reggio nell'Emilia, acquisita agli atti
dell'Ufficio Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo
n. 7098/BAS del 21 febbraio 2000;
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui
all'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34, nel caso
in cui il rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal
citato art. 1 della Legge 362/91;
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Reggio nell'Emilia.
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
1998
(segue allegato fotografato)