DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 310
Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Piacenza, relativamente all'anno 1998
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che ogni comune deve avere la propria pianta organica delle
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del
medesimo articolo;
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n.362
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i
seguenti criteri:
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad
almeno il 50% dei parametri stessi;
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al sopracitato
criterio della popolazione e secondo quanto disposto dall'art. 104
del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio
1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge 362/91,
comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000
metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi.
Tale disposizione si applica ai Comuni con popolazione fino a 12.500
abitanti e con il limite di una farmacia per comune;
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi
dell'art. 380, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie;
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti
delle farmacie nell'ambito del Comune in zone di nuovo insediamento
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 362;
- che l'art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha
stabilito la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Provincie,
delle funzioni delegate alla lett. a) del comma 1 del medesimo
articolo, dalla revisione della pianta organica riferita all'anno
2000 e pertanto, la presente revisione, relativa all'anno 1998, e' di
competenza della Giunta regionale;
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi
alle piante organiche delle farmacie;
richiamata la nota n. 17979/BAS del 7 maggio 1998 del Direttore
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie
relativamente all'anno 1998 e sono state richieste ai Comuni, alle
Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;
preso atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in
ossequio al disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,
dagli Enti locali ed organi sopra indicati;
rilevato che per i Comuni di: Agazzano, Alseno, Besenzone, Bettola,
Bobbio, Borgonovo Val Tidone, Cadeo, Calendasco, Caminata, Caorso,
Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Castel San Giovanni,
Castelvetro Piacentino, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella,
Cortemaggiore, Farini, Ferriere, Fiorenzuola d'Arda, Gazzola,
Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda,
Monticelli d'Ongina, Morfasso, Nibbiano, Ottone, Pecorara, Piacenza,
Pianello Val Tidone, Piozzano, Podenzano, Ponte Dell'Olio, Pontenure,
Rottofreno, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Sarmato,
Travo, Vernasca, Vigolzone, Villanova sull'Arda, Zerba e Ziano
Piacentino, la vigente pianta organica soddisfa le esigenze della
popolazione residente nei comuni stessi;
considerato che il Comune di Rivergaro, con popolazione di n. 5.140
abitanti e n. 1 sede farmaceutica, ha richiesto l'istituzione di una
seconda sede farmaceutica da ubicare nella frazione di Niviano;
ritenuta non accoglibile tale richiesta, in quanto non sussistono ne'
i requisiti demografici di cui all'art. 1 della Legge 8 novembre
1991, n. 362 ne' i presupposti rigorosamente e specificatamente
previsti dall'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34
come modificato dall'art. 2 della citata Legge 362/91;
sentito, per il parere di competenza in merito alla suindicata
proposta regionale, l'Amministrazione comunale di Rivergaro che ha
ribadito la richiesta di istituzione;
preso atto dei pareri favorevoli in merito alla proposta regionale
stessa espressi dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza e
dalla competente Commissione tecnica;
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge
5 marzo 1973, n. 40;
valutato inoltre di classificare come urbane e non piu' rurali le
farmacie dei Comuni di Cadeo (5.447 abitanti), Pontenure (5.045
abitanti) e Rivergaro (5.140 abitanti), in quanto farmacie uniche
istituite con funzione estesa a tutto il territorio comunale, avente
una popolazione superiore ai 5.000 abitanti, anche se il centro
abitato in cui sono ubicate ha una popolazione inferiore a tale
numero;
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente
nei comuni della provincia di Piacenza al 31 dicembre 1997,
pubblicata dall'Istituto centrale di Statistica;
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Testo Unico
delle Leggi sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge
362/91, le farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della
distanza, sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in
base al parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;
visti:
- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio
1934, n. 1265;
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221;
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;
- il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;
- la Legge 5 marzo 1973, n. 40;
- la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;
- la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142;
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3;tutto quanto sopra visto, rilevato,
considerato;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dalla Responsabile del Servizio
Distretti sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato, in merito alla
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della
propria deliberazione 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita',
dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita' del presente atto, ai
sensi dell'art. 4, commi sesto e settimo, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 nonche' della deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei
comuni della provincia di Piacenza, acquisita agli atti dell'Ufficio
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 7096/BAS
del 21/2/2000;
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1,
Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui
all'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34, nel caso
in cui il rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal
citato art. 1 della Legge 362/91;
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Piacenza.
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
1998
(segue testo fotografato)