DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 617
Approvazione degli accordi attuativi regionali ex DPR 371/98
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che il secondo comma dell'art. 8 del DLgs 502/92 cosi' come
modificato dal DLgs 517/93 stabilisce che "il rapporto con le
farmacie pubbliche e private e' disciplinato da convenzioni di durata
triennale - (omissis) -";
- che il 27 ottobre 1998 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 il DPR 8 luglio 1998, n. 371 "Regolamento recante norme
concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei
rapporti con le farmacie pubbliche e private";
- che il citato DPR 371/98, ai sensi degli artt. 2 e 17, demanda a
successivi accordi regionali la definizione delle modalita'
applicative delle materie in esso trattate;
preso atto dell'intesa raggiunta fra le rappresentanze sindacali di
categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate aperte sul
territorio, le rappresentanze delle Aziende Unita' sanitarie locali e
l'Assessorato regionale alla Sanita', attraverso un confronto
approfondito, lungamente protrattosi e formalizzato negli accordi
sottoscritti dall'Assessore regionale alla Sanita' Giovanni Bissoni,
da Domenico Dal Re Presidente di Federfarma regionale, da Graziano
Cremonini Presidente CISPEL Emilia-Romagna;
dato atto che gli accordi sottoscritti sono composti dai seguenti
allegati al presente atto e che dello stesso fanno parte integrante:
- Allegato 1: Accordo quadro regionale
- Allegato A: Protocollo per la predisposizione e l'attuazione di
progetti di miglioramento della qualita' dell'assistenza
farmaceutica;
- Allegato B: Protocollo di intesa per gli aspetti attuativi di
competenza regionale dell'accordo collettivo nazionale per
l'assistenza farmaceutica;
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992,
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Distretti sanitari dott.ssa Maria Lazzarato in merito alla
regolarita' della presente delibera;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita'
Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente delibera;
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare per quanto in premessa esposto, l'accordo quadro
regionale di cui all'Allegato 1, e i protocolli di cui agli Allegati
A e B parte integranti e sostanziali della presente deliberazione;
2) di dare tempestiva divulgazione alla presente deliberazione anche
attraverso la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1) - Accordo quadro regionale
La delegazione regionale presieduta dall'Assessore alla Sanita'
Giovanni Bissoni
le rappresentanze sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e
private convenzionate aperte sul territorio, presiedute, per parte
Federfarma dal Presidente Domenico Dal Re, per parte ASSOFARM -
CISPEL dal Coordinatore regionale Ernesto Toschi
richiamate:
- le dichiarazioni preliminari dell'accordo collettivo nazionale per
la disciplina dei rapporti con le farmacie approvato con DPR 371/98,
ai sensi dell'art. 8, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, che
sottolineano:
a) il ruolo delle Regioni circa l'innalzamento qualitativo delle
prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale, anche attraverso
l'ottimizzazione dell'assistenza farmaceutica territoriale;
b) il ruolo sociale di servizio pubblico ed essenziale, finalizzato
all'erogazione omogenea dell'assistenza farmaceutica sul territorio
nazionale, delle farmacie pubbliche e private deputate in via
esclusiva alla dispensazione dei farmaci sul territorio, nonche' il
ruolo professionale del farmacista quale garante per la tutela della
salute dei cittadini;
- le premesse allo stesso accordo collettivo che individuano, tra le
possibili iniziative da programmare per la regolazione dei rapporti
tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale:
a) l'instaurazione di rapporti di collaborazione integrata tra le
farmacie e la Regione per il raggiungimento degli obiettivi del Piano
sanitario regionale per le attivita' di prevenzione e cura delle
patologie in tutti i loro aspetti;
b) la realizzazione di soluzioni che, accanto alla dispensazione dei
farmaci, vada ad integrare quella relativa alle prestazioni di
assistenza integrativa e regolamenti le modalita' di attuazione di
eventuali altri servizi;
premesso:
- che l'articolo 8, comma 2, lettera c) del DLgs 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni demanda ad accordi di livello
regionale la disciplina delle modalita' di presentazione delle
ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi;
- che gli articoli 2 e 17 dell'accordo collettivo nazionale per la
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso
esecutivo dal DPR 371/98, definiscono gli ambiti e i servizi che
prevedono il coinvolgimento delle farmacie pubbliche e private
nell'attuazione di programmi di collaborazione con le Aziende
sanitarie territoriali e le Regioni, in conformita' a quanto
concordato in appositi accordi locali;
- che il sistema farmacie e' parte integrante del sistema sanitario
pubblico ed opera sulla base dei vincoli e delle finalita'
convenzionalmente definite, in un'ottica rivolta al perseguimento di
obiettivi idonei a rendere ai cittadini un'assistenza sempre piu'
qualificata, comunque finalizzata ad un incremento dei servizi
forniti dalla farmacia, utilizzando al massimo l'elevato grado di
accessibilita' che caratterizza il sistema;
preso atto che la Regione Emilia-Romagna, per il perseguimento degli
obiettivi fissati nel Piano sanitario regionale 1999/2001, al fine di
favorire soluzioni di deospedalizzazione assistita ed al fine di
assicurare a tutti i cittadini, con carattere di omogeneita' su tutto
il territorio regionale, una assistenza farmaceutica piu' accessibile
ed integrata con l'assistenza ospedaliera e medica di base a
domicilio, intende avvalersi della catena di distribuzione gia'
capillarmente esistente sul territorio e professionalmente
qualificata offerta dalle farmacie convenzionate, in particolare per:
- la distribuzione diretta, anche a domicilio, dei farmaci previsti
nei programmi terapeutici di assistenza domiciliare integrata, sulla
base delle indicazioni e dei criteri definiti dalla Commissione
professionale per l'assistenza domiciliare;
- la distribuzione, anche a domicilio, per conto delle Aziende
sanitarie territoriali, di prodotti di assistenza integrativa
concedibili dal Servizio sanitario nazionale;
- la collaborazione con le Aziende sanitarie locali nella
distribuzione, anche a domicilio, dei farmaci, anche in confezione
ospedaliera, necessari a categorie di pazienti sottoposti a cicli di
cura che richiedono il costante controllo da parte di specialisti
ospedalieri;
- la partecipazione a programmi, in collaborazione con i medici di
Medicina generale, volti a favorire la prescrizione,
l'approvvigionamento e la distribuzione di farmaci
generici;concordano:
1) di sottoscrivere gli accordi integrativi regionali composti da:
- il presente accordo quadro regionale;
- l'Allegato A, parte integrante del medesimo, che disciplina i
rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e le farmacie pubbliche e
private per la realizzazione dei servizi e dei progetti previsti
rispettivamente dagli articoli 2 e 17 dell'accordo collettivo
nazionale DPR 371/98;
- l'Allegato B, parte integrante del medesimo, che disciplina gli
aspetti attuativi dell'accordo collettivo nazionale per l'assistenza
farmaceutica, DPR 371/98;
2) di considerare il presente accordo quadro e gli Allegati A e B,
quali accordi e protocolli di riferimento per tutte le farmacie e le
Aziende Unita' sanitarie locali regionali, ferma restando la
rispettiva autonomia decisionale per l'attuazione degli accordi,
nonche' delle modalita' operative localmente possibili, al fine di
perseguire gli obiettivi di qualificazione ed integrazione del
servizio farmaceutico;
3) di riservarsi di apportare ai presenti accordi le modifiche
eventualmente rese necessarie dalla evoluzione del quadro normativo
di riferimento.
Bologna, . . . . . . . . . . .
ASSESSORE REGIONALE PRESIDENTE FEDERFARMA
ALLA SANITA' REGIONALE
Giovanni Bissoni Domenico Dal Re
PRESIDENTE CISPEL REGIONALE
Graziano Cremonini
ALLEGATO A
Protocollo per la predisposizione e l'attuazione di progetti di
miglioramento della qualita' dell'assistenza farmaceutica
Richiamati gli articoli 2 e 17 del DPR 8 luglio 1998, n. 371 che
demandano ad accordi di livello regionale l'individuazione di
modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate
al miglioramento dell'assistenza farmaceutica, definendo le relative
forme di collaborazione e condizioni economiche, per particolari
iniziative di rilevante interesse sanitario;
considerato che e' obiettivo comune delle parti firmatarie del
presente accordo realizzare forme di collaborazione e di integrazione
delle farmacie nel sistema sanitario regionale, al fine di migliorare
la qualita' e l'efficienza dell'assistenza farmaceutica, con
carattere di omogeneita' su tutto il territorio regionale;
si concorda:
A) di individuare le seguenti aree ed iniziative per realizzare,
anche a carattere sperimentale, forme di collaborazione ed
integrazione tra le farmacie pubbliche e private e le Aziende Unita'
sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna (di seguito ASL):
1) Prestazioni in favore di soggetti in assistenza domiciliare
integrata
Al Distretto e, in particolare, al costituendo Dipartimento delle
cure primarie, compete realizzare l'integrazione dei servizi presenti
in ambito distrettuale e coordinarne l'offerta territoriale, in modo
da coinvolgere tutte le idonee professionalita' sociali e sanitarie,
presenti in ambito distrettuale.
Anche le farmacie convenzionate partecipano alla realizzazione di
programmi aziendali volti ad una maggiore qualificazione dei percorsi
di assistenza domiciliare.
Le Parti, in particolare, recepiscono la nozione di assistenza
domiciliare integrata (ADI), prevista dal Piano sanitario nazionale
1998/2000, e in particolare, a livello regionale, sia dal Piano
sanitario regionale 1999/2001 che dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 124 dell'8 febbraio 1999 "Criteri per la
riorganizzazione delle cure domiciliari" che considera obiettivo
strategico la riorganizzazione delle cure domiciliari finalizzata a
superare le modalita' di erogazione attualmente distinte per
categorie di pazienti.
Nella predisposizione degli accordi attuativi locali, le ASL e le
farmacie, tramite le rispettive associazioni provinciali competenti
per territorio, stabiliranno i criteri e le modalita' per un
effettivo coinvolgimento delle farmacie alla gestione dei programmi
ADI, con particolare riferimento alla distribuzione dei farmaci, ivi
compresa la consegna a domicilio a particolari categorie di pazienti,
nonche' all'organizzazione e monitoraggio dei programmi medesimi.
In particolare, gli accordi attuativi dovranno tener conto di quanto
segue.
La Commissione professionale aziendale per l'assistenza domiciliare
individua i criteri per l'inserimento dei pazienti in percorsi di ADI
e definisce le prestazioni in relazione ai diversi livelli
assistenziali. Definisce altresi' l'elenco dei farmaci, con
particolare attenzione ai farmaci generici, ed altri prodotti
erogabili tramite le farmacie aperte al pubblico, nel rispetto del
prontuario terapeutico definito dalla Commissione professionale
citata e del piano terapeutico personalizzato.
A livello locale saranno concordate le modalita' e i criteri per la
gestione dei compiti assegnati alla farmacia, sulla base del
programma terapeutico, evidenziando, inoltre, le eventuali
conseguenze e sinergie, anche economiche, per entrambe le parti.
2) Collaborazione con le ASL per la distribuzione di farmaci
prescritti da Centri ospedalieri specializzati
Le ASL, al fine di ridurre i disagi di particolari categorie di
cittadini sottoposti a cicli di cura che richiedono il costante
controllo da parte di specialisti ospedalieri, possono concordare,
con le associazioni delle farmacie competenti per territorio, la
distribuzione dei relativi prodotti farmaceutici, anche in confezione
ospedaliera, tramite le farmacie individuate dai cittadini.
Gli accordi locali dovranno disciplinare i seguenti aspetti:
a) sulla base di criteri aziendali, le Strutture ospedaliere e i
Distretti definiscono le modalita' organizzative che devono, tra
l'altro, prevedere la contestuale apertura di una specifica scheda
personale, da far pervenire in copia alla farmacia. La scheda,
nell'evidenziare il programma terapeutico disposto dal centro
specializzato, autorizza la farmacia a fornire i farmaci necessari;
b) al fine di dare corretta applicazione al programma terapeutico il
Distretto di residenza del paziente individua un responsabile della
gestione e del controllo del programma medesimo, anche al fine di
garantire la verifica di conformita' della prescrizione alle note CUF
e la sussistenza dei criteri per l'autorizzazione al ritiro dei
farmaci presso la farmacia;
c) l'ASL fornisce i farmaci di cui trattasi alle farmacie pubbliche e
private, concordando le relative modalita' di stoccaggio e di
consegna;
d) la dispensazione dei medicinali e' effettuata dalla farmacia su
presentazione dell'autorizzazione rilasciata dal Distretto competente
e, per ciascuna consegna, provvedera' alle necessarie annotazioni
sulla scheda personale;
e) l'ASL riconosce alle farmacie per il servizio di dispensazione dei
farmaci di cui trattasi un compenso relativo al servizio espletato,
comprensivo di ogni operazione necessaria.
3) Prestazioni di assistenza integrativa
Il servizio di erogazione delle prestazioni di assistenza integrativa
si pone nell'ottica di fornire un servizio qualificato al cittadino
con costi contenuti per l'ASL. Le procedure di approvvigionamento
dovranno attenersi ai criteri che saranno definiti dalla Regione
nella definizione delle linee guida, ai sensi dell'art. 8 del
Regolamento 332/99.
Al momento, l'utilizzo del canale distributivo delle farmacie
pubbliche e private avviene secondo modalita' organizzative ed
economiche appositamente concordate fra le parti, con riferimento
alle seguenti ipotesi:
- le ASL stipulano contratti con i fornitori per stabilire il miglior
prezzo di cessione alle farmacie dei prodotti integrativi
concedibili. Una volta fissato il prezzo, viene concordato fra le
parti il compenso spettante alle farmacie per la distribuzione ai
cittadini aventi diritto;
- le ASL, definiscono con le farmacie pubbliche e private un listino
prezzi appositamente concordato per i prodotti di assistenza
integrativa concedibili.
4) Farmaci generici
Nella predisposizione di programmi volti a favorire la prescrizione e
la diffusione di farmaci generici, le ASL, individuano, tramite
accordi locali, le modalita' di coinvolgimento delle farmacie, anche
per quanto attiene l'approvvigionamento e la distribuzione dei
farmaci in questione.
5) Servizi di prenotazione unificata
Va perseguito il consolidamento e l'estensione nelle farmacie del
servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche con sistemi
telematici informatizzati, con eventuale riscossione della quota di
partecipazione alla spesa a carico del cittadino e consegna dei
referti. Nella predisposizione degli accordi locali, le ASL e le
farmacie dovranno definire le modalita' attuative e i compensi da
riconoscere per il servizio di prenotazione e riscossione tickets,
tenendo conto della necessita' di assicurare al cittadino la consegna
di idonea documentazione comprovante l'avvenuta prenotazione, nonche'
la verifica della rispondenza tra la prescrizione medica e la
prestazione prenotata, nel pieno rispetto del segreto professionale e
della libera scelta del luogo di erogazione della prestazione, tra
quelli disponibili.
6) Attivita' di prevenzione, informazione ed educazione sanitaria
Le farmacie aperte al pubblico partecipano e collaborano alla
realizzazione di campagne di prevenzione, informazione ed educazione
sanitaria indette dalla Regione o dalle ASL, con particolare
riferimento all'assistenza farmaceutica.
Negli accordi locali saranno definite le modalita' di partecipazione
delle farmacie e gli eventuali compensi da riconoscere. La
collaborazione potra' riguardare:
- attivita' volte al corretto uso e conservazione del farmaco, alla
raccolta e monitoraggio di farmaci scaduti;
- attivita' divulgative in merito all'offerta delle strutture e dei
servizi pubblici, anche mettendo a disposizione idonei spazi
espositivi;
- partecipazione delle farmacie a indagini statistiche e screening
epidemiologici promossi dai servizi delle ASL;
- partecipazione delle farmacie a programmi di informazione sui
grandi temi della salute e tutela ambientale;
- collaborazione al completamento delle ricette spedite in regime di
Servizio sanitario nazionale con l'indicazione della residenza del
paziente, qualora quest'ultima si collochi al di fuori del territorio
dell'ASL o della Regione Emilia-Romagna.
7) Aggiornamento e qualificazione professionale
Le iniziative di aggiornamento e qualificazione professionale,
finanziate secondo le modalita' di cui all'art. 15 del DPR 371/98,
possono avere a riferimento tematiche individuate:
a) dalla Commissione regionale di cui all'art. 11 del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica;
b) autonomamente dalle associazioni di categoria.
Le iniziative di cui alla lettera a), allorche' riguardino tematiche
relative all'applicazione del presente protocollo e
all'organizzazione sanitaria regionale che coinvolgano il ruolo e i
compiti delle farmacie aperte al pubblico, possono assumere carattere
di obbligatorieta'. Le stesse, della cui attuazione dovra' essere
data notizia alla Commissione regionale, vanno organizzate con
riferimento al territorio delle diverse Aziende sanitarie.Le
iniziative di cui alla lettera b) sono gestite autonomamente dalle
categorie, che ne daranno notizia agli Ordini e alle ASL competenti.
Le associazioni disciplinano le relative modalita' di attuazione.
B) Ferma restando l'autonomia decisionale delle ASL e delle farmacie
per l'attuazione degli accordi, nonche' delle modalita' operative
localmente possibili, l'eventuale compenso concordato per le
attivita' svolte dalle farmacie va valutato anche in relazione
all'insieme dei servizi previsti.
C) Di attivare un Tavolo di confronto tra le Parti firmatarie del
presente accordo con il compito di: - mantenere a livello regionale
un costante quadro conoscitivo delle iniziative comportanti il
coinvolgimento operativo delle farmacie presenti sul territorio e
delle eventuali difficolta' incontrate nel perfezionamento degli
accordi locali; - sciogliere eventuali dubbi interpretativi e
verificare periodicamente i risultati degli accordi attuativi locali,
anche al fine di creare condizioni di uniformita' dei livelli di
assistenza sull'intero territorio.
ALLEGATO B
Protocollo di intesa per gli aspetti attuativi di competenza
regionale dell'accordo collettivo nazionale per l'assistenza
farmaceutica
1) Rapporti economici con le farmacie (art. 8, commi 1, 3, 4, 5, 6)
1.1 Modalita' e tempi di consegna delle ricette
Le farmacie pubbliche e private consegnano le ricette spedite fino
all'ultimo giorno del mese precedente e la relativa distinta
contabile riepilogativa concordata a livello regionale, secondo
quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, del DPR 371/98. Si esplicita
che il termine ultimo per la consegna delle ricette, di cui al citato
art. 8, comma 1, e' il quinto giorno lavorativo del mese, escludendo
pertanto dal computo le giornate festive e quella del sabato.
Si conviene che a livello aziendale possano essere raggiunte intese,
di durata definita, volte a facilitare la consegna delle ricette da
parte delle farmacie, nei casi di oggettive e verificabili
difficolta', prevedendo tempi di consegna diversi da quanto stabilito
al punto 1.1, ma in ogni caso non superiori al quindicesimo giorno
del mese successivo a quello di competenza. In tali casi potra'
essere previsto uguale periodo di posticipazione del pagamento dei
compensi spettanti alle farmacie da parte dell'ASL.
La consegna delle ricette e della distinta contabile oltre il
quindicesimo giorno, comporta per il farmacista che abbia consegnato
in ritardo, che il pagamento del corrispettivo del mese di competenza
avvenga contestualmente all'atto del pagamento del corrispettivo del
mese successivo.
Le farmacie pubbliche e private devono consegnare nel termine di cui
al punto 1.1 le ricette tariffate, numerate progressivamente e
raggruppate in mazzette da cento, tenendo separate le ricette
intestate ad assistiti provenienti da altre regioni. Dovra' inoltre
essere evidenziata separatamente la spesa relativa ai consumi di
ossigeno terapeutico.
1.2 Liquidazione delle ricette
Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, commi 4, 5 e 6, del DPR
371/98 le Parti concordano sui seguenti punti:
a) l'acconto erogato alle farmacie nell'anno precedente sara'
indicato in detrazione dalle stesse, nella distinta del mese di
dicembre di ciascun anno;
b) la richiesta di acconto per il nuovo anno avviene nel mese di
gennaio, contestualmente alla presentazione della distinta di
dicembre, sulla base del modello di richiesta gia' predisposto e
utilizzato;
c) l'erogazione dell'acconto avviene entro il 31 gennaio di ogni
anno, contestualmente al pagamento del saldo di dicembre;
d) la corresponsione delle competenze mensili viene effettuata,
secondo convenzione, entro la fine di ogni mese;
e) in sede aziendale potranno essere definiti accordi di carattere
straordinario e temporaneo: - per la definizione della decorrenza
degli interessi dovuti per ritardato pagamento dovuto a difficolta'
di cassa; - per lo smobilizzo di crediti delle farmacie verso l'ASL.
2) Fornitura dati ricetta su supporto informatico (art. 8, comma 2)
Si conviene di assumere, quali modalita' di rilevazione dei dati di
vendita dei medicinali delle farmacie pubbliche e private e di
trasferimento degli stessi alle ASL, tramite le associazioni
provinciali di Federfarma ed ASSOFARM - CISPEL, che possono avvalersi
di societa' di servizi esterne, quelle riportate nel decreto 18
giugno 1999 del Ministero della Sanita'.
I dati ci cui trattasi sono trasmessi gratuitamente.
La fornitura di ulteriori dati potra' essere concordata, anche in via
sperimentale, negli accordi locali, tramite rapporti convenzionali.
Commissione farmaceutica regionale
Nell'ambito delle proprie competenze, di cui all'art. 11, comma 1,
lettera b), del DPR 371/98, la Commissione farmaceutica regionale
potra' prospettare modalita' omogenee di riferimento per le attivita'
delle Commissioni farmaceutiche aziendali, nonche' formulare ipotesi
di percorsi semplificati tra le farmacie pubbliche e private ed i
Servizi farmaceutici aziendali. Potra' inoltre concorrere alla
individuazione di indicatori di qualita' dell'attivita' prescrittiva.