REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 617

Approvazione degli accordi attuativi regionali ex DPR 371/98

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che il secondo comma dell'art. 8 del DLgs 502/92 cosi' come                   
modificato dal DLgs 517/93 stabilisce che "il rapporto con le                   
farmacie pubbliche e private e' disciplinato da convenzioni di durata           
triennale - (omissis) -";                                                       
- che il 27 ottobre 1998 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale           
n. 251 il DPR 8 luglio 1998, n. 371 "Regolamento recante norme                  
concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei                
rapporti con le farmacie pubbliche e private";                                  
- che il citato DPR 371/98, ai sensi degli artt. 2 e 17, demanda a              
successivi accordi regionali la definizione delle modalita'                     
applicative delle materie in esso trattate;                                     
preso atto dell'intesa raggiunta fra le rappresentanze sindacali di             
categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate aperte sul           
territorio, le rappresentanze delle Aziende Unita' sanitarie locali e           
l'Assessorato regionale alla Sanita', attraverso un confronto                   
approfondito, lungamente protrattosi e formalizzato negli accordi               
sottoscritti dall'Assessore regionale alla Sanita' Giovanni Bissoni,            
da Domenico Dal Re Presidente di Federfarma regionale, da Graziano              
Cremonini Presidente CISPEL Emilia-Romagna;                                     
dato atto che gli accordi sottoscritti sono composti dai seguenti               
allegati al presente atto e che dello stesso fanno parte integrante:            
- Allegato 1: Accordo quadro regionale                                          
- Allegato A: Protocollo per la predisposizione e l'attuazione di               
progetti di miglioramento della qualita' dell'assistenza                        
farmaceutica;                                                                   
- Allegato B: Protocollo di intesa per gli aspetti attuativi di                 
competenza regionale dell'accordo collettivo nazionale per                      
l'assistenza farmaceutica;                                                      
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre 1992,           
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                                   
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Distretti sanitari dott.ssa Maria Lazzarato in merito alla                      
regolarita' della presente delibera;                                            
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita'                 
Franco Rossi in merito alla legittimita' della presente delibera;               
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita';                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare per quanto in premessa esposto, l'accordo quadro                
regionale di cui all'Allegato 1, e i protocolli di cui agli Allegati            
A e B parte integranti e sostanziali della presente deliberazione;              
2) di dare tempestiva divulgazione alla presente deliberazione anche            
attraverso la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della                  
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO 1) - Accordo quadro regionale                                          
La delegazione regionale presieduta dall'Assessore alla Sanita'                 
Giovanni Bissoni                                                                
le rappresentanze sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e             
private convenzionate aperte sul territorio, presiedute, per parte              
Federfarma dal Presidente Domenico Dal Re, per parte ASSOFARM -                 
CISPEL dal Coordinatore regionale Ernesto Toschi                                
richiamate:                                                                     
- le dichiarazioni preliminari dell'accordo collettivo nazionale per            
la disciplina dei rapporti con le farmacie approvato con DPR 371/98,            
ai sensi dell'art. 8, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, che           
sottolineano:                                                                   
a) il ruolo delle Regioni circa l'innalzamento qualitativo delle                
prestazioni rese dal Servizio sanitario nazionale, anche attraverso             
l'ottimizzazione dell'assistenza farmaceutica territoriale;                     
b) il ruolo sociale di servizio pubblico ed essenziale, finalizzato             
all'erogazione omogenea dell'assistenza farmaceutica sul territorio             
nazionale, delle farmacie pubbliche e private deputate in via                   
esclusiva alla dispensazione dei farmaci sul territorio, nonche' il             
ruolo professionale del farmacista quale garante per la tutela della            
salute dei cittadini;                                                           
- le premesse allo stesso accordo collettivo che individuano, tra le            
possibili iniziative da programmare per la regolazione dei rapporti             
tra le farmacie e il Servizio sanitario nazionale:                              
a) l'instaurazione di rapporti di collaborazione integrata tra le               
farmacie e la Regione per il raggiungimento degli obiettivi del Piano           
sanitario regionale per le attivita' di prevenzione e cura delle                
patologie in tutti i loro aspetti;                                              
b) la realizzazione di soluzioni che, accanto alla dispensazione dei            
farmaci, vada ad integrare quella relativa alle prestazioni di                  
assistenza integrativa e regolamenti le modalita' di attuazione di              
eventuali altri servizi;                                                        
premesso:                                                                       
- che l'articolo 8, comma 2, lettera c) del DLgs 30 dicembre 1992, n.           
502 e successive modificazioni demanda ad accordi di livello                    
regionale la disciplina delle modalita' di presentazione delle                  
ricette e i tempi dei pagamenti dei corrispettivi;                              
- che gli articoli 2 e 17 dell'accordo collettivo nazionale per la              
disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, reso               
esecutivo dal DPR 371/98, definiscono gli ambiti e i servizi che                
prevedono il coinvolgimento delle farmacie pubbliche e private                  
nell'attuazione di programmi di collaborazione con le Aziende                   
sanitarie territoriali e le Regioni, in conformita' a quanto                    
concordato in appositi accordi locali;                                          
- che il sistema farmacie e' parte integrante del sistema sanitario             
pubblico ed opera sulla base dei vincoli e delle finalita'                      
convenzionalmente definite, in un'ottica rivolta al perseguimento di            
obiettivi idonei a rendere ai cittadini un'assistenza sempre piu'               
qualificata, comunque finalizzata ad un incremento dei servizi                  
forniti dalla farmacia, utilizzando al massimo l'elevato grado di               
accessibilita' che caratterizza il sistema;                                     
preso atto che la Regione Emilia-Romagna, per il perseguimento degli            
obiettivi fissati nel Piano sanitario regionale 1999/2001, al fine di           
favorire soluzioni di deospedalizzazione assistita ed al fine di                
assicurare a tutti i cittadini, con carattere di omogeneita' su tutto           
il territorio regionale, una assistenza farmaceutica piu' accessibile           
ed integrata con l'assistenza ospedaliera e medica di base a                    
domicilio, intende avvalersi della catena di distribuzione gia'                 
capillarmente esistente sul territorio e professionalmente                      
qualificata offerta dalle farmacie convenzionate, in particolare per:           
- la distribuzione diretta, anche a domicilio, dei farmaci previsti             
nei programmi terapeutici di assistenza domiciliare integrata, sulla            
base delle indicazioni e dei criteri definiti dalla Commissione                 
professionale per l'assistenza domiciliare;                                     
- la distribuzione, anche a domicilio, per conto delle Aziende                  
sanitarie territoriali, di prodotti di assistenza integrativa                   
concedibili dal Servizio sanitario nazionale;                                   
- la collaborazione con le Aziende sanitarie locali nella                       
distribuzione, anche a domicilio, dei farmaci, anche in confezione              
ospedaliera, necessari a categorie di pazienti sottoposti a cicli di            
cura che richiedono il costante controllo da parte di specialisti               
ospedalieri;                                                                    
- la partecipazione a programmi, in collaborazione con i medici di              
Medicina generale, volti a favorire la prescrizione,                            
l'approvvigionamento e la distribuzione di farmaci                              
generici;concordano:                                                            
1) di sottoscrivere gli accordi integrativi regionali composti da:              
- il presente accordo quadro regionale;                                         
- l'Allegato A, parte integrante del medesimo, che disciplina i                 
rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e le farmacie pubbliche e                
private per la realizzazione dei servizi e dei progetti previsti                
rispettivamente dagli articoli 2 e 17 dell'accordo collettivo                   
nazionale DPR 371/98;                                                           
- l'Allegato B, parte integrante del medesimo, che disciplina gli               
aspetti attuativi dell'accordo collettivo nazionale per l'assistenza            
farmaceutica, DPR 371/98;                                                       
2) di considerare il presente accordo quadro e gli Allegati A e B,              
quali accordi e protocolli di riferimento per tutte le farmacie e le            
Aziende Unita' sanitarie locali regionali, ferma restando la                    
rispettiva autonomia decisionale per l'attuazione degli accordi,                
nonche' delle modalita' operative localmente possibili, al fine di              
perseguire gli obiettivi di qualificazione ed integrazione del                  
servizio farmaceutico;                                                          
3) di riservarsi di apportare ai presenti accordi le modifiche                  
eventualmente rese necessarie dalla evoluzione del quadro normativo             
di riferimento.                                                                 
Bologna, . . . . . . . . . . .                                                  
ASSESSORE REGIONALE  PRESIDENTE FEDERFARMA                                      
ALLA SANITA'  REGIONALE                                                         
Giovanni Bissoni  Domenico Dal Re                                               
PRESIDENTE CISPEL REGIONALE                                                     
Graziano Cremonini                                                              
ALLEGATO A                                                                      
Protocollo per la predisposizione e l'attuazione di progetti di                 
miglioramento della qualita' dell'assistenza farmaceutica                       
Richiamati gli articoli 2 e 17 del DPR 8 luglio 1998, n. 371 che                
demandano ad accordi di livello regionale l'individuazione di                   
modalita' differenziate di erogazione delle prestazioni finalizzate             
al miglioramento dell'assistenza farmaceutica, definendo le relative            
forme di collaborazione e condizioni economiche, per particolari                
iniziative di rilevante interesse sanitario;                                    
considerato che e' obiettivo comune delle parti firmatarie del                  
presente accordo realizzare forme di collaborazione e di integrazione           
delle farmacie nel sistema sanitario regionale, al fine di migliorare           
la qualita' e l'efficienza dell'assistenza farmaceutica, con                    
carattere di omogeneita' su tutto il territorio regionale;                      
si concorda:                                                                    
A) di individuare le seguenti aree ed iniziative per realizzare,                
anche a carattere sperimentale, forme di collaborazione ed                      
integrazione tra le farmacie pubbliche e private e le Aziende Unita'            
sanitarie locali della Regione Emilia-Romagna (di seguito ASL):                 
1) Prestazioni in favore di soggetti in assistenza domiciliare                  
integrata                                                                       
Al Distretto e, in particolare, al costituendo Dipartimento delle               
cure primarie, compete realizzare l'integrazione dei servizi presenti           
in ambito distrettuale e coordinarne l'offerta territoriale, in modo            
da coinvolgere tutte le idonee professionalita' sociali e sanitarie,            
presenti in ambito distrettuale.                                                
Anche le farmacie convenzionate partecipano alla realizzazione di               
programmi aziendali volti ad una maggiore qualificazione dei percorsi           
di assistenza domiciliare.                                                      
Le Parti, in particolare, recepiscono la nozione di assistenza                  
domiciliare integrata (ADI), prevista dal Piano sanitario nazionale             
1998/2000, e in particolare, a livello regionale, sia dal Piano                 
sanitario regionale 1999/2001 che dalla deliberazione della Giunta              
regionale n. 124 dell'8 febbraio 1999 "Criteri per la                           
riorganizzazione delle cure domiciliari" che considera obiettivo                
strategico la riorganizzazione delle cure domiciliari finalizzata a             
superare le modalita' di erogazione attualmente distinte per                    
categorie di pazienti.                                                          
Nella predisposizione degli accordi attuativi locali, le ASL e le               
farmacie, tramite le rispettive associazioni provinciali competenti             
per territorio, stabiliranno i criteri e le modalita' per un                    
effettivo coinvolgimento delle farmacie alla gestione dei programmi             
ADI, con particolare riferimento alla distribuzione dei farmaci, ivi            
compresa la consegna a domicilio a particolari categorie di pazienti,           
nonche' all'organizzazione e monitoraggio dei programmi medesimi.               
In particolare, gli accordi attuativi dovranno tener conto di quanto            
segue.                                                                          
La Commissione professionale aziendale per l'assistenza domiciliare             
individua i criteri per l'inserimento dei pazienti in percorsi di ADI           
e definisce le prestazioni in relazione ai diversi livelli                      
assistenziali. Definisce altresi' l'elenco dei farmaci, con                     
particolare attenzione ai farmaci generici, ed altri prodotti                   
erogabili tramite le farmacie aperte al pubblico, nel rispetto del              
prontuario terapeutico definito dalla Commissione professionale                 
citata e del piano terapeutico personalizzato.                                  
A livello locale saranno concordate le modalita' e i criteri per la             
gestione dei compiti assegnati alla farmacia, sulla base del                    
programma terapeutico, evidenziando, inoltre, le eventuali                      
conseguenze e sinergie, anche economiche, per entrambe le parti.                
2) Collaborazione con le ASL per la distribuzione di farmaci                    
prescritti da Centri ospedalieri specializzati                                  
Le ASL, al fine di ridurre i disagi di particolari categorie di                 
cittadini sottoposti a cicli di cura che richiedono il costante                 
controllo da parte di specialisti ospedalieri, possono concordare,              
con le associazioni delle farmacie competenti per territorio, la                
distribuzione dei relativi prodotti farmaceutici, anche in confezione           
ospedaliera, tramite le farmacie individuate dai cittadini.                     
Gli accordi locali dovranno disciplinare i seguenti aspetti:                    
a) sulla base di criteri aziendali, le Strutture ospedaliere e i                
Distretti definiscono le modalita' organizzative che devono, tra                
l'altro, prevedere la contestuale apertura di una specifica scheda              
personale, da far pervenire in copia alla farmacia. La scheda,                  
nell'evidenziare il programma terapeutico disposto dal centro                   
specializzato, autorizza la farmacia a fornire i farmaci necessari;             
b) al fine di dare corretta applicazione al programma terapeutico il            
Distretto di residenza del paziente individua un responsabile della             
gestione e del controllo del programma medesimo, anche al fine di               
garantire la verifica di conformita' della prescrizione alle note CUF           
e la sussistenza dei criteri per l'autorizzazione al ritiro dei                 
farmaci presso la farmacia;                                                     
c) l'ASL fornisce i farmaci di cui trattasi alle farmacie pubbliche e           
private, concordando le relative modalita' di stoccaggio e di                   
consegna;                                                                       
d) la dispensazione dei medicinali e' effettuata dalla farmacia su              
presentazione dell'autorizzazione rilasciata dal Distretto competente           
e, per ciascuna consegna, provvedera' alle necessarie annotazioni               
sulla scheda personale;                                                         
e) l'ASL riconosce alle farmacie per il servizio di dispensazione dei           
farmaci di cui trattasi un compenso relativo al servizio espletato,             
comprensivo di ogni operazione necessaria.                                      
3) Prestazioni di assistenza integrativa                                        
Il servizio di erogazione delle prestazioni di assistenza integrativa           
si pone nell'ottica di fornire un servizio qualificato al cittadino             
con costi contenuti per l'ASL. Le procedure di approvvigionamento               
dovranno attenersi ai criteri che saranno definiti dalla Regione                
nella definizione delle linee guida, ai sensi dell'art. 8 del                   
Regolamento 332/99.                                                             
Al momento, l'utilizzo del canale distributivo delle farmacie                   
pubbliche e private avviene secondo modalita' organizzative ed                  
economiche appositamente concordate fra le parti, con riferimento               
alle seguenti ipotesi:                                                          
- le ASL stipulano contratti con i fornitori per stabilire il miglior           
prezzo di cessione alle farmacie dei prodotti integrativi                       
concedibili. Una volta fissato il prezzo, viene concordato fra le               
parti il compenso spettante alle farmacie per la distribuzione ai               
cittadini aventi diritto;                                                       
- le ASL, definiscono con le farmacie pubbliche e private un listino            
prezzi appositamente concordato per i prodotti di assistenza                    
integrativa concedibili.                                                        
4) Farmaci generici                                                             
Nella predisposizione di programmi volti a favorire la prescrizione e           
la diffusione di farmaci generici, le ASL, individuano, tramite                 
accordi locali, le modalita' di coinvolgimento delle farmacie, anche            
per quanto attiene l'approvvigionamento e la distribuzione dei                  
farmaci in questione.                                                           
5) Servizi di prenotazione unificata                                            
Va perseguito il consolidamento e l'estensione nelle farmacie del               
servizio di prenotazione delle prestazioni specialistiche con sistemi           
telematici informatizzati, con eventuale riscossione della quota di             
partecipazione alla spesa a carico del cittadino e consegna dei                 
referti. Nella predisposizione degli accordi locali, le ASL e le                
farmacie dovranno definire le modalita' attuative e i compensi da               
riconoscere per il servizio di prenotazione e riscossione tickets,              
tenendo conto della necessita' di assicurare al cittadino la consegna           
di idonea documentazione comprovante l'avvenuta prenotazione, nonche'           
la verifica della rispondenza tra la prescrizione medica e la                   
prestazione prenotata, nel pieno rispetto del segreto professionale e           
della libera scelta del luogo di erogazione della prestazione, tra              
quelli disponibili.                                                             
6) Attivita' di prevenzione, informazione ed educazione sanitaria               
Le farmacie aperte al pubblico partecipano e collaborano alla                   
realizzazione di campagne di prevenzione, informazione ed educazione            
sanitaria indette dalla Regione o dalle ASL, con particolare                    
riferimento all'assistenza farmaceutica.                                        
Negli accordi locali saranno definite le modalita' di partecipazione            
delle farmacie e gli eventuali compensi da riconoscere. La                      
collaborazione potra' riguardare:                                               
- attivita' volte al corretto uso e conservazione del farmaco, alla             
raccolta e monitoraggio di farmaci scaduti;                                     
- attivita' divulgative in merito all'offerta delle strutture e dei             
servizi pubblici, anche mettendo a disposizione idonei spazi                    
espositivi;                                                                     
- partecipazione delle farmacie a indagini statistiche e screening              
epidemiologici promossi dai servizi delle ASL;                                  
- partecipazione delle farmacie a programmi di informazione sui                 
grandi temi della salute e tutela ambientale;                                   
- collaborazione al completamento delle ricette spedite in regime di            
Servizio sanitario nazionale con l'indicazione della residenza del              
paziente, qualora quest'ultima si collochi al di fuori del territorio           
dell'ASL o della Regione Emilia-Romagna.                                        
7) Aggiornamento e qualificazione professionale                                 
Le iniziative di aggiornamento e qualificazione professionale,                  
finanziate secondo le modalita' di cui all'art. 15 del DPR 371/98,              
possono avere a riferimento tematiche individuate:                              
a) dalla Commissione regionale di cui all'art. 11 del medesimo                  
decreto del Presidente della Repubblica;                                        
b) autonomamente dalle associazioni di categoria.                               
Le iniziative di cui alla lettera a), allorche' riguardino tematiche            
relative all'applicazione del presente protocollo e                             
all'organizzazione sanitaria regionale che coinvolgano il ruolo e i             
compiti delle farmacie aperte al pubblico, possono assumere carattere           
di obbligatorieta'. Le stesse, della cui attuazione dovra' essere               
data notizia alla Commissione regionale, vanno organizzate con                  
riferimento al territorio delle diverse Aziende sanitarie.Le                    
iniziative di cui alla lettera b) sono gestite autonomamente dalle              
categorie, che ne daranno notizia agli Ordini e alle ASL competenti.            
Le associazioni disciplinano le relative modalita' di attuazione.               
B) Ferma restando l'autonomia decisionale delle ASL e delle farmacie            
per l'attuazione degli accordi, nonche' delle modalita' operative               
localmente possibili, l'eventuale compenso concordato per le                    
attivita' svolte dalle farmacie va valutato anche in relazione                  
all'insieme dei servizi previsti.                                               
C) Di attivare un Tavolo di confronto tra le Parti firmatarie del               
presente accordo con il compito di: - mantenere a livello regionale             
un costante quadro conoscitivo delle iniziative comportanti il                  
coinvolgimento operativo delle farmacie presenti sul territorio e               
delle eventuali difficolta' incontrate nel perfezionamento degli                
accordi locali; - sciogliere eventuali dubbi interpretativi e                   
verificare periodicamente i risultati degli accordi attuativi locali,           
anche al fine di creare condizioni di uniformita' dei livelli di                
assistenza sull'intero territorio.                                              
ALLEGATO B                                                                      
Protocollo di intesa per gli aspetti attuativi di competenza                    
regionale dell'accordo collettivo nazionale per l'assistenza                    
farmaceutica                                                                    
1) Rapporti economici con le farmacie (art. 8, commi 1, 3, 4, 5, 6)             
1.1 Modalita' e tempi di consegna delle ricette                                 
Le farmacie pubbliche e private consegnano le ricette spedite fino              
all'ultimo giorno del mese precedente e la relativa distinta                    
contabile riepilogativa concordata a livello regionale, secondo                 
quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, del DPR 371/98. Si esplicita             
che il termine ultimo per la consegna delle ricette, di cui al citato           
art. 8, comma 1, e' il quinto giorno lavorativo del mese, escludendo            
pertanto dal computo le giornate festive e quella del sabato.                   
Si conviene che a livello aziendale possano essere raggiunte intese,            
di durata definita, volte a facilitare la consegna delle ricette da             
parte delle farmacie, nei casi di oggettive e verificabili                      
difficolta', prevedendo tempi di consegna diversi da quanto stabilito           
al punto 1.1, ma in ogni caso non superiori al quindicesimo giorno              
del mese successivo a quello di competenza. In tali casi potra'                 
essere previsto uguale periodo di posticipazione del pagamento dei              
compensi spettanti alle farmacie da parte dell'ASL.                             
La consegna delle ricette e della distinta contabile oltre il                   
quindicesimo giorno, comporta per il farmacista che abbia consegnato            
in ritardo, che il pagamento del corrispettivo del mese di competenza           
avvenga contestualmente all'atto del pagamento del corrispettivo del            
mese successivo.                                                                
Le farmacie pubbliche e private devono consegnare nel termine di cui            
al punto 1.1 le ricette tariffate, numerate progressivamente e                  
raggruppate in mazzette da cento, tenendo separate le ricette                   
intestate ad assistiti provenienti da altre regioni. Dovra' inoltre             
essere evidenziata separatamente la spesa relativa ai consumi di                
ossigeno terapeutico.                                                           
1.2 Liquidazione delle ricette                                                  
Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, commi 4, 5 e 6, del DPR             
371/98 le Parti concordano sui seguenti punti:                                  
a) l'acconto erogato alle farmacie nell'anno precedente sara'                   
indicato in detrazione dalle stesse, nella distinta del mese di                 
dicembre di ciascun anno;                                                       
b) la richiesta di acconto per il nuovo anno avviene nel mese di                
gennaio, contestualmente alla presentazione della distinta di                   
dicembre, sulla base del modello di richiesta gia' predisposto e                
utilizzato;                                                                     
c) l'erogazione dell'acconto avviene entro il 31 gennaio di ogni                
anno, contestualmente al pagamento del saldo di dicembre;                       
d) la corresponsione delle competenze mensili viene effettuata,                 
secondo convenzione, entro la fine di ogni mese;                                
e) in sede aziendale potranno essere definiti accordi di carattere              
straordinario e temporaneo: - per la definizione della decorrenza               
degli interessi dovuti per ritardato pagamento dovuto a difficolta'             
di cassa; - per lo smobilizzo di crediti delle farmacie verso l'ASL.            
2) Fornitura dati ricetta su supporto informatico (art. 8, comma 2)             
Si conviene di assumere, quali modalita' di rilevazione dei dati di             
vendita dei medicinali delle farmacie pubbliche e private e di                  
trasferimento degli stessi alle ASL, tramite le associazioni                    
provinciali di Federfarma ed ASSOFARM - CISPEL, che possono avvalersi           
di societa' di servizi esterne, quelle riportate nel decreto 18                 
giugno 1999 del Ministero della Sanita'.                                        
I dati ci cui trattasi sono trasmessi gratuitamente.                            
La fornitura di ulteriori dati potra' essere concordata, anche in via           
sperimentale, negli accordi locali, tramite rapporti convenzionali.             
Commissione farmaceutica regionale                                              
Nell'ambito delle proprie competenze, di cui all'art. 11, comma 1,              
lettera b), del DPR 371/98, la Commissione farmaceutica regionale               
potra' prospettare modalita' omogenee di riferimento per le attivita'           
delle Commissioni farmaceutiche aziendali, nonche' formulare ipotesi            
di percorsi semplificati tra le farmacie pubbliche e private ed i               
Servizi farmaceutici aziendali. Potra' inoltre concorrere alla                  
individuazione di indicatori di qualita' dell'attivita' prescrittiva.           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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