DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 318
Direttiva per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici, delegate alle Province
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Premesso:
- che la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 all'art. 185 delega alle Province
le funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici;
- che, piu' in particolare, la delega concerne le funzioni relative
a:
a) formazione e revisione della pianta organica;
b) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
c) istituzione di farmacie succursali;
d) decentramento delle farmacie;
e) indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche vacanti e di farmacie succursali, ivi compresa la
nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria e il
conferimento della sede;
f) assegnazione ai Comuni della titolarita' di farmacie;
- che il quinto comma del citato articolo prevede l'emanazione da
parte della Giunta regionale di apposite direttive per l'esercizio
delle funzioni delegate;
visto l'elaborato, parte integrante e sostanziale del presente atto,
redatto dal competente Ufficio Farmaceutico regionale, in
collaborazione con il Servizio Affari legislativi e legali;
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre
1992, n. 41 e del punto 3.1. della delibera 2541/95:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
dott.ssa Maria Lazzarato in merito alla regolarita' tecnica della
presente delibera;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dott. Franco
Rossi in merito alla leggittimita' della presente delibera;
su proposta dell'Assessore competente per materia,
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le direttive alle Province per l'esercizio delle
funzioni delegate in materia di esercizi farmaceutici, ai sensi
dell'art. 185, comma quinto, della L.R. 21 aprile 1999, n.3, nel
testo allegato al presente atto e che di esso costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) di pubblicare il presente atto ed allegato nel Bollettino Ufficale
della Regione Emilia-Romagna.
Direttive di cui all'art. 185 della L.R. 3/99, emanate per
l'esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia di
esercizi farmaceutici
INDICE
Premessa
I Indirizzi generali 1.1 Ambito di applicazione 1.2 Riferimenti
normativi 1.3 Controllo sull'efficacia dell'esercizio delle funzioni
delegate e potere sostitutivo
II Formazione e revisione della pianta organica delle farmacie 2.1
Procedimento amministrativo 2.2 Applicazione dei criteri di revisione
2.2.1 Criterio demografico 2.2.2 Criterio topografico 2.2.3 Criterio
urbanistico 2.3 Decentramento delle farmacie 2.4 Ubicazione delle
farmacie 2.5 Classificazione delle farmacie e disciplina delle
farmacie rurali
III Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici 3.1 Dispensari
farmaceutici 3.2 Dispensari farmaceutici stagionali
IV Istituzione di farmacie succursali 4.1 Concorso per l'assegnazione
di farmacie succursali
V Indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche
VI Assegnazione ai Comuni della titolarita' di farmacie
Premessa
Le presenti direttive, previste dal comma 5 dell'art. 185 della L.R.
21 aprile 1999, n. 3 e volte a garantire in maniera uniforme ed
omogenea l'esercizio delle funzioni delegate in materia farmaceutica,
si inseriscono nel ben piu' ampio processo istituzionale di
redistribuzione delle funzioni, avviato a livello nazionale dalla
Legge n. 59 del 1997 e dal DLgs n. 112 del 1998 e completato sul
piano regionale dalla sopracitata L.R. 3/99 recante la Riforma del
sistema regionale e locale.
noto come questi provvedimenti normativi abbiano innescato, a
Costituzione invariata, il conferimento di funzioni e di compiti
dapprima dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, e
successivamente dalle Regioni alle diverse autonomie operanti a
livello territoriale, dettandone i principi ed i tempi,
disciplinandone tecniche e modalita' ed individuando le conseguenti
opere di razionalizzazione e gli strumenti di controllo e
monitoraggio.
In particolare, tra gli aspetti fondanti tale processo riformatore ed
innovativi rispetto ai precedenti interventi di decentramento,
occorre ricordare che le principali finalita' di avvicinamento dei
compiti e delle funzioni alle rispettive realta' sociali ed
amministrative sono state accompagnate dalla ricerca di criteri di
funzionalita' ed adeguatezza e quindi dalla necessita' di
individuare, nei trasferimenti, i livelli che garantissero
responsabilita', unicita', efficienza ed efficacia
dell'amministrazione.
In questo contesto, la L.R. 3/99, nel ridisegnare il ruolo della
Regione, delle Province e dei Comuni oltre al mero dato di
trasferimento delle competenze settoriali in attuazione delle
previsioni nazionali, e' stata colta come occasione di auto
organizzazione ed autonoma riforma del sistema regionale e locale, e
quindi come momento istituzionale per riordinare e rivedere leggi,
assetti e competenze non positivamente interessate dal decreto
delegato 112/98.
Nel dar seguito a queste istanze, e' intervenuta, tra le materie
regolamentate dal Titolo VII recante la disciplina dei "Servizi alla
persona e alla comunita'" e nell'ambito delle norme di cui al Capo I
concernente la "Sanita'", la delega alle Province delle funzioni
amministrative dapprima svolte dalla Regione in materia di esercizi
farmaceutici.
La scelta dell'ente intermedio cui attribuire il ruolo di
programmazione e di assegnazione delle sedi - che meglio verra'
illustrato tra breve, nelle specifiche funzioni - e' apparso quindi
coerente con i compiti generali di programmazione attribuiti alla
Provincia dalla legge sulle autonomie locali e con l'intervenuta
pregnante normativa statale di settore, che ha ridotto la
discrezionalita' ad appannaggio dei soggetti titolari delle funzioni
di pianificazione, rendendo minimali i rischi di disparita' di
trattamento e di frammentazione sul territorio regionale.
Peraltro, la quasi contestuale razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, intervenuta con la Legge delega 419/98 e con il
successivo DLgs 229/99, pur con il suo forte carico di innovazioni e
problematiche, non ha apportato alcuna modificazione alla disciplina
degli esercizi farmaceutici pubblici e privati, oggi operanti quali
presidi di erogazione delle prestazioni del sistema sanitario, cosi'
confermando le previsioni gia' esistenti in ordine alle reciproche
modalita' di relazione, rese esecutive attraverso convenzioni del
tutto conformi ad accordi collettivi stipulati a livello nazionale.
Cio' premesso in ordine alla generale evoluzione della normativa sul
decentramento e sulla valorizzazione delle autonomie locali e, in
particolare, in merito alle ragioni che sorreggono la delega di
funzioni nella fattispecie, occorre ora fornire ai soggetti delegati
- come puntualmente avvertito dall'art. 185 della L.R. 3/99 alcune
indicazioni idonee al migliore ed adeguato esercizio delle relative
funzioni, con cio' formulando, anche in considerazione della
specificita' e della complessita' della materia, alcuni orientamenti
tratti dalla prassi regionale e dalla giurisprudenza amministrativa
intervenuta.
I. Indirizzi generali
1.1 Ambito di applicazione
Ferma restando la potesta' di indirizzo regionale, l'art. 185 delega
alle Province le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della Legge 8
novembre 1991, n. 362;
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle
sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la
nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il
conferimento della sede;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarita' di farmacie ai sensi
degli articoli 9 e 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 475.
Rilevante appare la formulazione contenuta nel secondo comma
dell'art. 185, in merito alla necessita' di acquisizione di pareri
preventivi espressi - entro novanta giorni dalla richiesta - dal
Comune interessato e dalla Commissione appositamente nominata dalla
Provincia, ai sensi della medesima norma, in vista dell'adozione dei
provvedimenti indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
Dunque, l'art. 185 delinea il modello procedimentale con cui dar
corso all'esercizio delle funzioni amministrative delegate,
prevedendo che la Provincia - oltre ad assicurare la fase consultiva
di cui sopra - affidi l'istruttoria degli atti di propria competenza
- con esclusione dei provvedimenti inerenti lo svolgimento di
concorsi e l'assegnazione ai Comuni della titolarita' di farmacie -
all'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio.
Il successivo art. 186 provvede alla modificazione ed alla
integrazione della L.R. n. 19 del 4 maggio 1982, cosi' come
modificata dalla L.R. n. 32 del 16 luglio 1982 in materia di
procedure concorsuali tese al conferimento delle sedi farmaceutiche e
delle farmacie succursali, delegando anche questa competenza alle
Province.
Con lo stesso art. 186 della L.R. 3/99 vengono infine modificate ed
abrogate alcune disposizioni della L.R. 19/82, adeguando con cio' il
sistema di ripartizione delle competenze tra Province, Sindaco ed
Aziende Unita' sanitarie locali in conseguenza dell'intervenuta
delega di funzioni regionali: in sintesi, gia' detto delle nuove
funzioni amministrative esercitate dalle Province, puo' essere
ricordato quindi che in base a detta normativa ed alle sue successive
modificazioni, al Sindaco - autorita' sanitaria locale - spettano
principalmente il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione
all'apertura e di decadenza degli esercizi farmaceutici, oltre ad
altre competenze inerenti la gestione degli esercizi, tra cui la
determinazione degli orari, mentre all'Azienda Unita' sanitaria
locale sono attribuiti gli ordinari poteri generali di vigilanza e di
istruttoria, oltre ad una serie di determinazioni puntualmente
previste dall'art. 28, tra cui l'erogazione di indennita' ed
incentivi, la disciplina dei turni, ecc.. Peraltro le modifiche alla
L.R. 19/82 riguardano anche scelte non precipuamente connesse alla
redistribuzione delle funzioni, come nel caso delle innovazioni
apportate alla disciplina degli orari di apertura e chiusura delle
farmacie, norma che tuttavia non rileva in questa sede.Dal punto di
vista operativo la delega produce i suoi effetti, per il complesso
delle funzioni delegate, con decorrenza dall'11 maggio 1999, ad
esclusione delle funzioni relative alla formazione e revisione della
pianta organica; quest'ultima tematica e' infatti delegata a
decorrere dalla revisione per l'anno 2000.
La revisione relativa all'anno 1998 e' realizzata, sulla base del
quadro normativo preesistente, dall'Assessorato regionale e con
l'assunzione dell'atto deliberativo da parte della Giunta regionale
si intende concluso il relativo procedimento, per cui le procedure
riguardanti il conferimento delle sedi farmaceutiche, eventualmente
istituite con tale revisione, ivi comprese le iniziative di
decentramento, rientrano tra le funzioni delegate e quindi
immediatamente ad appannaggio delle Province.
L'Assessorato regionale continuera' invece a dare corso agli
eventuali adempimenti conseguenti la revisione del 1996, qualora per
la stessa siano gia' stati avviati i relativi procedimenti.
1.2 Riferimenti normativi
Prima di illustrare i contenuti specifici della regolamentazione di
ciascuna delle funzioni amministrative delegate, sembra opportuno
richiamare in termini generali le piu' significative disposizioni
legislative riguardanti - almeno per quanto interessa in questa sede
- il sistema "farmacia".
Oltre alle disposizioni regionali gia' richiamate, esse vanno
pertanto principalmente ricercate nel Testo unico delle leggi
sanitarie di cui al RD 1265/34, nella Legge 221/68, nella Legge
475/68 e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 1275/71
ed ancora, piu' recentemente, nella Legge 362/91, cui si aggiungono
le riforme piu' generali istitutive del Servizio sanitario nazionale
e di riordino della disciplina sanitaria rispettivamente contenute
nella Legge 833/78 e nel DLgs 502/92 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Dette norme, che evidentemente non costituiscono una disciplina
organica e che vanno comunque integrate da altre previsioni di
carattere speciale via via emanate indirettamente incidenti sulla
disciplina degli esercizi farmaceutici, costituiscono un tessuto
regolamentativo volto a disciplinare la territorializzazione del
sistema degli esercizi farmaceutici, gli strumenti di conferimento
delle sedi, le forme di conduzione, individuale o societaria, degli
esercizi ed in generale le vicende che ineriscono alla "vita" delle
farmacie (gestione, trasferimento, decadenza, responsabilita', ecc.).
Dalle fonti sopra richiamate si evince l'esistenza di un settore
speciale, sottratto in gran parte al libero mercato e soggetto a
forme di contingentamento che intendono conciliare i diversi
interessi rilevanti del sistema, rappresentati dall'esistenza di
specifiche professionalita' anche ad organizzazione imprenditoriale,
ma soprattutto dalle esigenze sociali e sanitarie connesse
all'interesse pubblico alla uniforme ed adeguata dispensazione dei
mezzi utilizzati per correggere e ripristinare ovvero per conservare
la condizione di benessere ottimale di ciascun individuo nell'ambito
della comunita'. Il bilanciamento degli interessi meritevoli di
tutela ed in particolare le garanzie "sociali" di distribuzione del
farmaco danno cosi' vita ad una stringente regolamentazione
strutturale e comportamentale del sistema che, muovendo dalla
riserva-monopolio di erogazione del farmaco in farmacia, impone - tra
le altre - una ripartizione geografica equilibrata degli esercizi
farmaceutici, sancendo limitazioni in ordine al numero delle sedi, e
all'uopo determina le modalita' di accesso al sistema, prevedendone
procedure pubbliche e trasparenti di conferimento ovvero riservando
facolta' privilegiate al Comune.
Al di la' delle attuali tendenze di liberalizzazione del settore e
delle possibili future evoluzioni, il quadro normativo vigente rimane
dunque caratterizzato da una collocazione particolare della farmacia
che, nell'esercizio della doppia veste di soggetto che esercita
attivita' di impresa e contemporaneamente attivita' di natura
professionale, espleta un ruolo di servizio pubblico negli interventi
di tutela della salute (cui e' funzionale il rilascio di un
provvedimento concessorio all'apertura) nel quale vanno a
configurarsi e trovano giustificazione le limitazioni dell'attivita'
d'impresa altrimenti lesive di precetti costituzionali o comunitari;
peraltro, cio' e' confermato positivamente dall'art. 2, comma 4, del
DLgs n. 114 del 1998 che ha sottratto alla parziale liberalizzazione
del settore del commercio gli esercizi farmaceutici.
La specificita' della collocazione della farmacia nel contesto
organizzativo della sanita' pubblica italiana e' stata riconosciuta,
come accennato, nella stessa legge istitutiva del Servizio sanitario
nazionale e nelle sue successive riforme che, nel regolamentare la
disciplina dell'assistenza farmaceutica, ha istituzionalmente
collocato in tale contesto l'erogazione dei medicinali e degli altri
prodotti sanitari prevedendo che tutte le farmacie pubbliche e
private svolgano i relativi compiti per conto delle Aziende Unita'
sanitarie locali nelle modalita' previste dalle convenzioni
obbligatorie stipulate a livello nazionale (da ultimo, DPR 371/98) e
regionale.
1.3 Controllo sull'efficacia dell'esercizio delle funzioni delegate e
potere sostitutivo
I principi di sussidiarieta' e di valorizzazione dell'autonomia
costituzionale garantita agli Enti locali che hanno ispirato in
generale la ricomposizione delle funzioni e, nel caso di specie, la
delega in materia di esercizi farmaceutici sono positivamente
accompagnati - come gia' evidenziato in premessa - dalla ricerca di
criteri e strumenti in grado di assicurare la maggiore efficacia ed
efficienza dell'azione amministrativa.
A tal fine, la L.R. 3/99, nel salvaguardare l'unitarieta' del sistema
regionale e locale, ha ipotizzato e predisposto secondo uno spirito
collaborativo diversi momenti e modalita' di incontro e controllo
degli attori istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di
conferimento delle funzioni amministrative.
Ed invero, con gli artt. 15 e 16 della legge in primo luogo si
dispone che la Regione garantisca il piu' ampio coordinamento tra i
diversi soggetti istituzionali, volto ad assicurare efficacia
complessiva all'azione amministrativa del sistema integrato
Regione-Autonomie locali; in secondo luogo, si prevede l'adozione -
di comune intesa, ovvero per mezzo della Conferenza di cui ai
successivi artt. 25 e seguenti, nella quale sono rappresentate di
diritto tutte le Province - di indicatori sulla base dei quali
verificare l'andamento dell'esercizio delle funzioni conferite ed
eventualmente concordare appositi correttivi. Infine, si riserva alla
Regione - nei casi in cui si verifichi una persistente inattivita'
nell'esercizio delle funzioni conferite, che sia lesiva di rilevanti
interessi generali del sistema regionale e locale - l'esercizio di un
potere sostitutivo, da svolgersi sempre secondo forme, modalita' e
termini rispettose dell'autonomia dei soggetti ordinariamente
delegati all'esercizio delle funzioni.
II Formazione e revisione della pianta organica delle farmacie
La pianta organica delle farmacie costituisce lo strumento
fondamentale preordinato alla dislocazione degli esercizi
farmaceutici sul territorio nel quadro di un armonico e coordinato
sistema di distribuzione dei medicinali, strettamente connesso e
funzionale alla gia' evidenziata riserva di erogazione dei prodotti
farmaceutici operata dalla legge a favore delle farmacie con quasi
radicale esclusione di diverse ed alternative modalita' di
distribuzione.
In altri termini, la pianificazione degli esercizi farmaceutici trova
la propria ragion d'essere in detto sistema di quasi-monopolio, da
cui nasce contestualmente l'esigenza di garantire una rete articolata
di sedi che corrisponda in modo organico alle esigenze degli utenti.
Le stesse motivazioni sociali e giuridiche sorreggono la necessita'
che la pianta organica ovvero la mappa delle sedi degli esercizi
farmaceutici venga sottoposta a revisione biennale, da effettuarsi
entro il mese di dicembre di ogni anno pari, al fine di verificare e
garantire la continua e perfetta aderenza dell'assetto farmaceutico
alle esigenze degli assistiti, in relazione ai quali potra'
ugualmente attivarsi un intervento di decentramento (vedi paragrafo
2.3), ovvero di spostamento delle sedi in rapporto alla nuova
distribuzione della popolazione.
La normativa vigente dispone in particolare che ogni Comune deve
avere una pianta organica delle farmacie (art. 2, Legge 475/68) che
deve indicare:
- la popolazione del Comune ed il numero delle farmacie esistenti;
- il numero identificativo e la descrizione analitica dei confini
delimitanti la competenza territoriale di ciascuna delle sedi
farmaceutiche.
Il provvedimento di adozione della pianta organica, cosi' come le sue
successive revisioni biennali, possono essere classificati come atti
amministrativi a contenuto generale di natura programmatica in quanto
rivolti ad una collettivita' indeterminata di soggetti interessati e
con effetti nei confronti di tutti i soggetti operanti nel settore.
Essi si realizzano attraverso l'avvio di un procedimento
amministrativo che, come tale, comporta l'emanazione di una serie di
provvedimenti assunti in momenti successivi, da parte della
molteplicita' di enti pubblici preposti - a diverso titolo - alla
cura delle diverse fasi in cui esso si scompone.
Applicati i criteri di revisione, svolta l'istruttoria, acquisiti i
pareri previsti, la Provincia approva con il provvedimento finale la
pianta organica. Dopo l'approvazione, la Provincia stessa individua
le sedi da offrire in prelazione ai Comuni secondo le procedure di
cui si dira' al punto VI. Le restanti sedi e quelle non prelazionate
verranno conferite attraverso le procedure concorsuali o di
assegnazione di cui al punto V.
2.1 Procedimento amministrativo
L'Amministrazione provinciale, di norma entro il mese di febbraio di
ciascun anno pari, provvede d'ufficio ad avviare il procedimento di
revisione, dandone comunicazione a tutti i Comuni del proprio
territorio, al Presidente della Commissione provinciale e per
conoscenza ai Servizi farmaceutici delle Aziende Unita' sanitarie
locali territorialmente competenti.
Nella comunicazione deve essere indicato che le eventuali proposte
modificative circa la pianta organica preesistente dovranno essere
inviate (entro un termine ordinatorio che verra' stabilito dalla
Provincia tenendo conto delle esigenze di carattere istruttorio ed
endoprocedimentale e, ovviamente, del termine finale di adozione del
provvedimento) direttamente al Servizio farmaceutico dell'Azienda
Unita' sanitaria locale competente per territorio.
I soggetti destinatari della comunicazione di cui sopra, valutata
l'adeguatezza o meno della distribuzione delle farmacie sul proprio
territorio, esprimono le proprie indicazioni e prospettano
l'opportunita' di conferma o di modificazione della pianta organica
esistente, allegando l'eventuale documentazione a supporto.
L'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio
acquisisce quindi le proposte modificative, oppure confermative,
della vigente pianta organica; esamina e valuta la sussistenza degli
elementi di fatto e di diritto in esse contenute; individua eventuali
rettifiche da apportare per variazioni e/o errori (per esempio:
variazione di titolarita', variazioni di indirizzo) e procede alla
correzione di tutte le inesattezze rilevate. Nell'espletamento della
fase istruttoria, il Servizio farmaceutico dell'Azienda Unita'
sanitaria locale, ove lo ritenga necessario, puo' chiedere ulteriori
informazioni e dati ai Comuni interessati.
Di norma, entro 4 mesi dall'avvio del procedimento, il Servizio
farmaceutico della Azienda Unita' sanitaria locale provvede a
trasmettere alla Provincia un documento organico concernente le
ipotesi di revisione delle piante organiche delle farmacie di tutti i
Comuni del territorio di competenza.
Acquisita la documentazione, la Provincia elabora una proposta di
revisione per tutti i Comuni del territorio provinciale, da
sottoporre ai soggetti cui compete l'espressione di parere
(obbligatorio, ma non vincolante), nel termine di 90 giorni dalla
richiesta ai sensi dell'art. 185, comma 3, della L.R. 3/99.
Oltre al parere dei Comuni, infatti, la Provincia deve richiedere il
parere ad una apposita Commissione nominata dalla Provincia e formata
da:
a) un farmacista del ruolo nominativo regionale (vale a dire un
farmacista di ruolo dipendente dalle Aziende Unita' sanitarie locali
della regione Emilia-Romagna), che la presiede;
b) quattro farmacisti scelti su terne proposte rispettivamente
dall'Ordine dei farmacisti, dall'Associazione titolari di farmacie
piu' rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti
sindacali dei farmacisti non titolari.
La designazione del farmacista con funzioni di presidente e'
effettuata dall'Azienda Unita' sanitaria locale competente per
territorio; nei territori provinciali che comprendono piu' Aziende
Unita' sanitarie locali, tale designazione e' effettuata dall'Azienda
Unita' sanitaria locale del capoluogo.
Nei casi di eventuale applicazione del criterio topografico per
l'istituzione delle farmacie (come evidenziato nel successivo punto
2.2.2) e per il decentramento delle stesse (successivo punto 2.3), la
Provincia deve acquisire, ai sensi della Legge 362/91, anche il
parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti.
Nei suddetti casi, oltre che nell'ipotesi in cui si sia dato corso
all'applicazione del criterio urbanistico (successivo punto 2.2.3),
viene acquisito il parere dell'Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio, che lo esprimera' con comunicazione
inviata alla Provincia in maniera differenziata rispetto a quella
relativamente gia' svolta nell'attivita' istruttoria globale, ed in
quanto tale a firma del Direttore generale.
L'Amministrazione provinciale, entro il mese di dicembre di ogni anno
pari, adotta il formale provvedimento di approvazione della revisione
della pianta organica, relativo al biennio di validita'.
Detto provvedimento, unitamente alla pianta organica delle farmacie
che di esso costituisce parte integrante, deve essere inviato ai
Comuni in duplice copia, di cui una da affiggere per quindici giorni
consecutivi all'Albo pretorio del Comune di riferimento;
dell'avvenuta affissione e dei relativi periodi il Comune deve dare
notizia alla Provincia.
Copia del provvedimento di approvazione e della pianta organica deve
essere inviata, inoltre, alle Aziende Unita' sanitarie locali del
territorio provinciale interessato ed alla Commissione provinciale di
cui all'art. 185, comma 2, della L.R. 3/99.
In tale contesto, l'Amministrazione provinciale deve infine farsi
carico della pubblicazione dell'estratto del provvedimento di
revisione e della relativa pianta organica nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, nel termine di trenta giorni dalla data
di adozione del provvedimento, tenendo presente che tale data non
potra' comunque andare oltre il trentuno di gennaio dell'anno
successivo.
2.2 Applicazione dei criteri di revisione
L'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ovvero la ridefinizione di
quelle esistenti, puo' avvenire in base ai seguenti criteri:
1) criterio demografico o della popolazione (art. 1, Legge 362/91);
2) criterio topografico o della distanza (art. 2, Legge 362/91);
3) criterio urbanistico o dell'assetto (art. 5, Legge 362/91).
2.2.1 Criterio demografico o della popolazione
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito preventivamente dalla
legge in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni
con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000
abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente rispetto ai
parametri evidenziati e' computata, ai fini dell'apertura di una
farmacia, qualora l'eccedenza sia pari ad almeno il 50% dei parametri
stessi.
Il criterio ora evidenziato e' quello ordinario nella formazione
della pianta organica delle farmacie di ciascun comune, in quanto gli
altri, come meglio si vedra' in seguito, costituiscono sistemi
adottabili in casi eccezionali, ovvero derogatori rispetto a quello
ordinario.
Nell'adozione del criterio demografico, oltre al rapporto
farmacia/abitanti, va accertata la presenza dei seguenti requisiti:
- la distanza tra ciascuna farmacia, che deve essere non inferiore a
200 metri, misurati tra soglia e soglia, secondo il percorso pedonale
piu' breve;
- il grado di soddisfacimento della popolazione.La "ratio" posta alla
base del rispetto dei predetti limiti va ricercata nella necessita'
di conciliare il rimarcato interesse pubblico ad una equilibrata
distribuzione delle farmacie (e quindi dei farmaci) sul territorio
con l'interesse privato del titolare di farmacia all'esercizio
ottimale della propria attivita' imprenditoriale.
2.2.2 Criterio topografico o della distanza
Ove emergano particolari esigenze, in rapporto alle condizioni
topografiche e di viabilita' di un determinato territorio, ai sensi
dell'art. 2 della Legge 362/91, e' possibile l'apertura di farmacie,
in deroga rispetto al criterio della popolazione, ma con riferimento
alla dislocazione territoriale degli esercizi farmaceutici.
Questo criterio puo' essere applicato, in via eccezionale, derogativa
e restrittiva rispetto a quello demografico e mai in sua
sostituzione, solo attraverso l'ordinario procedimento della
revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni con
popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una sede
farmaceutica per ciascun Comune.
Il criterio topografico e' diretto a garantire l'assistenza
farmaceutica laddove, in un centro abitato, esista un gruppo
permanente e non fluttuante di abitanti che, per difficolta' inerenti
alla configurazione dei luoghi e alla distribuzione delle vie che
formano la rete stradale, (con riguardo alla forma, all'andamento,
allo stato in cui sono tenute, ecc.) o per la distanza, viene a
trovarsi nella condizione di non poter accedere con facilita' alle
farmacie esistenti.
L'istituzione della sede farmaceutica con il criterio topografico
richiede, comunque, anche il rispetto della distanza di almeno 3.000
metri dalle farmacie gia' esistenti anche se ubicate in comuni
diversi.
L'eccezionalita' dell'applicazione del criterio topografico comporta,
inoltre, che le sedi farmaceutiche gia' istituite con tale parametro,
vengano poi riassorbite nella determinazione del numero complessivo
delle sedi farmaceutiche stabilite in base al criterio della
popolazione. Cio' significa che, se le farmacie aperte con
riferimento al criterio demografico superano il parametro della
popolazione, le farmacie istituite in base al criterio topografico
sono considerate in soprannumero e, qualora si rendessero vacanti,
andranno soppresse, ripristinando in tal modo il rapporto ottimale
tra popolazione residente e numero delle farmacie.
2.2.3 Criterio urbanistico o dell'assetto
Oltre al criterio demografico ed a quello topografico esiste la
possibilita' di far ricorso al criterio urbanistico, che puo' essere
applicato non per istituire nuove sedi, bensi' solo per ridelimitare
quelle esistenti. Alla nuova determinazione delle sedi farmaceutiche
provvede la Provincia, in sede di revisione della pianta organica,
sentiti il Comune e l'Azienda Unita' sanitaria locale competente per
territorio, in funzione delle mutate esigenze dell'assistenza
farmaceutica, conseguenti ad una diversa distribuzione della
popolazione nell'ambito dello stesso Comune (art. 5, comma 1, Legge
362/91).
La ripartizione del territorio comunale in sedi farmaceutiche ha,
infatti, lo scopo di fissare il numero delle farmacie e di
determinare l'ambito territoriale entro cui queste possono essere
aperte ed eventualmente spostate.
Dalla ripartizione del territorio comunale in sedi farmaceutiche non
deriva peraltro ai titolari di ciascuna farmacia alcun diritto in
ordine al mantenimento dell'ambito territoriale della sede loro
assegnata, che puo' essere ridelimitata anche d'ufficio in relazione
al modificarsi delle effettive esigenze dell'assistenza farmaceutica
locale.
2.3 Decentramento delle farmacie
In sede di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche
in cui e' suddiviso il territorio comunale, si puo' verificare il
caso che, a causa dello spostamento di popolazione all'interno del
comune verso zone di nuovo insediamento urbano, si determini uno
squilibrio nel rapporto tra popolazione e sedi farmaceutiche (art. 5,
comma 2, Legge 362/91).
In presenza di tale evenienza, puo' essere disposto il trasferimento
di una farmacia, istituita con il criterio demografico, nella zona di
nuovo insediamento abitativo, purche' alla carenza cosi' riscontrata
corrisponda un esubero in altre aree del territorio comunale.
Infatti il movimento della popolazione evidenzia un parallelo
spostamento nella domanda del servizio farmaceutico ed e' proprio in
tale elemento oggettivo che va ricercata la motivazione del
decentramento; di conseguenza, il trasferimento non puo' essere
ricondotto nelle motivazioni soltanto ad una migliore distribuzione
delle sedi farmaceutiche, ma deve essere collegato ad una precisa
evidenziazione delle modificate esigenze connesse all'erogazione
dell'assistenza farmaceutica.
Interessate allo spostamento sono le farmacie operanti in una area
del territorio comunale caratterizzata dalla presenza di un numero di
farmacie superiore al fabbisogno relativamente alla popolazione ivi
residente.
L'esigenza della nuova configurazione delle sedi farmaceutiche non
deve essere accompagnata dalle condizioni necessarie per
l'istituzione di nuove sedi, secondo i criteri demografico e
topografico, ne' deve essersi verificato un aumento della popolazione
complessiva del comune.
Pertanto, la copertura della sede cosi' individuata avverra' tramite
il trasferimento di farmacie provenienti dall'area sovradimensionata,
cui potranno partecipare, in base a specifica domanda, i titolari
provenienti dall'area stessa.
Le relative procedure saranno attivate successivamente al
provvedimento di revisione.
In presenza di piu' titolari interessati al decentramento, sara'
necessario preventivamente individuare con uno specifico
provvedimento i criteri e le modalita' per dare corso ad una
selezione.
Il titolare che intenda trasferire la farmacia al di fuori della sede
gia' assegnata presentera' quindi domanda alla Provincia.
Quest'ultima, acquisita la documentazione attestante, in termini
oggettivi, le intervenute (e non potenziali) modificazioni nella
distribuzione della popolazione derivante dal confronto dei relativi
dati anagrafici, assumera' poi, con provvedimento motivato, la
decisione in merito. In ogni caso, deve essere rispettata la distanza
minima tra la farmacia trasferita e le altre preesistenti nella
misura non inferiore ai 200 metri.
2.4 Ubicazione delle farmacie
Nell'ambito delle sedi farmaceutiche previste in pianta organica,
l'ubicazione delle farmacie si diversifica in relazione al criterio
assunto per la loro istituzione.
Quando la farmacia sia stata istituita in base al criterio
demografico, la giurisprudenza afferma una presunzione di idoneita'
di tutte le possibili localizzazioni della farmacia nell'ambito della
propria sede e quindi un principio di libera ubicazione all'interno
della sede; l'individuazione del luogo fisico della farmacia e'
pertanto demandata alla discrezionalita' del suo titolare, con il
rispetto comunque della distanza (200 metri) dalle farmacie piu'
vicine. Il titolare di farmacia che intenda spostare la farmacia in
altri locali, nell'ambito della sede gia' assegnata, deve presentare
domanda al Sindaco del Comune interessato, al fine di ottenere la
relativa autorizzazione.
Nel caso, invece, di istituzione della farmacia in applicazione del
criterio topografico, vi e' un limite alla discrezionalita' del
titolare, in quanto l'ubicazione della farmacia rappresenta un
requisito essenziale della sua istituzione, nel senso che devono
essere soddisfatte le reali esigenze della popolazione residente
nella zona, come espresse dal Comune interessato.
Il trasferimento in questo caso e' subordinato al rispetto della
localizzazione che ha determinato l'eccezionale istituzione in deroga
al criterio ordinario.
La coerenza del trasferimento viene accertata dall'autorita'
sanitaria competente (il Sindaco) che provvede all'emanazione del
provvedimento, previa valutazione delle eventuali circostanze che
ostacolano l'utilizzo della farmacia da parte della popolazione o che
richiedono il mantenimento della farmacia nella sede originaria. Nel
caso di trasferimento di una farmacia istituita con il criterio
topografico va comunque rispettato il limite di 3000 metri di
distanza dalle farmacie esistenti.
2.5 Classificazione delle farmacie e disciplina delle farmacie rurali
Le farmacie sono classificate (Legge 221/68) in due categorie:
a) farmacie urbane, se istituite con il criterio demografico e (solo
sussidiariamente) con quello topografico, situate in comuni o centri
abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
b) farmacie rurali, ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei
quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza
discontinuita' di abitati.
Le farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione inferiore a
3.000 abitanti, possono fruire di un'indennita' di residenza
variabile con riferimento a scaglioni predeterminati di popolazione
(art. 2, Legge 221/68). A seconda che le farmacie rurali fruiscano o
meno di tale indennita', vengono ulteriormente suddistinte in rurali
e rurali sussidiate.
Ai fini della corresponsione di tale indennita', ai sensi della Legge
5 marzo 1973, n. 40, si dovra' tenere conto della popolazione della
localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia.
La classificazione in urbane o rurali produce effetti diversi nei
rapporti delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale; i
titolari delle farmacie rurali godono infatti delle seguenti
provvidenze:
- indennita' di residenza;
- sconto, da effettuarsi obbligatoriamente al Servizio sanitario
nazionale, in misura percentuale fissa, per le sole farmacie rurali
sussidiate (art. 1, comma 40, Legge n. 662 del 1996);
- maggiorazione del punteggio relativo all'esercizio professionale,
ai fini dei concorsi per l'assegnazione di nuove sedi.
La classificazione di una farmacia, rurale o urbana, e' effettuata in
sede di revisione della pianta organica; possono essere riconosciute
come rurali anche le farmacie costituite in base al criterio
topografico e di viabilita'.
La Legge 221/68, nel disciplinare le condizioni cui riferirsi per
l'individuazione delle farmacie rurali, fa riferimento alle accezioni
di "frazioni" e "centri abitati". A causa della difficolta'
interpretative connesse al significato da attribuire a tali
locuzioni, si e' via via accumulata nel tempo una notevole mole
giurisprudenziale che ha fornito indirizzi ed indicazioni, che sembra
opportuno ora riprendere in questa sede.
Per "frazione" e "centro abitato" si intende, di norma, una entita'
territoriale la cui esistenza deriva dall'insediamento di un congruo
nucleo di popolazione in una localita' staccata dagli altri centri
abitati del comune, tale da costituire un agglomerato abitativo
dotato di una propria autonomia e individualita'.
pertanto necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
a) l'individuazione di "frazione" o "centro abitato" deriva da una
determinazione del Comune, assunta in sede di suddivisione del
territorio comunale in occasione dell'ultimo censimento;
b) il dato relativo alla popolazione deve essere quello del 31
dicembre dell'anno precedente l'anno di revisione della pianta
organica (o l'ultimo disponibile fornito dal Comune);
c) nel caso in cui una farmacia si trovi ubicata in una localita' non
riconosciuta come frazione o centro abitato dal Comune nell'ultimo
censimento, deve essere acquisita una dichiarazione da parte del
Comune stesso attestante la sussistenza o meno degli elementi sopra
evidenziati. La popolazione di riferimento sara' quella della
frazione o centro abitato di localizzazione della farmacia;
d) non puo' essere comunque considerata rurale la farmacia unica
istituita con funzione estesa a tutto il territorio di un comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche se il centro abitato in
cui e' ubicata abbia un numero di abitanti inferiore a tale numero
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 ottobre 1990, n. 842);
e) nei comuni il cui territorio e' suddiviso in piu' centri abitati,
possono essere considerate rurali le farmacie ubicate nel capoluogo,
qualora questo abbia una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
f) qualora vi siano una o piu' farmacie ubicate nel capoluogo, con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, ed una farmacia in una
frazione o centro abitato con popolazione non superiore a 5.000, solo
quest'ultima puo' essere considerata rurale.
In ogni caso, ai fini della classificazione delle farmacie, deve
essere presa a riferimento la certificazione del Comune, dalla quale
risulti: il numero degli abitanti del comune stesso, suddiviso per
capoluogo, frazioni, altri centri abitati, nonche' l'eventuale
afferenza di localita' o porzioni del territorio comunale ad ambiti
classificati quali centri abitati, frazione o capoluogo.
III Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici
L'istituzione di dispensari farmaceutici si configura come momento di
programmazione secondaria rispetto a quella delle farmacie permanenti
e puo' avvenire indipendentemente dalla procedura di revisione della
pianta organica di ciascun Comune.
3.1 Dispensari farmaceutici
Il dispensario puo' essere attivato in comuni, frazioni o centri
abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ove, pur
essendo stata istituita una sede farmaceutica, la stessa non risulti
ancora aperta, con cio' determinando difficolta' della popolazione
nell'approvvigionamento dei medicinali.
La gestione del dispensario farmaceutico viene affidata al titolare
della farmacia piu' vicina; nel caso di rinuncia, il dispensario
viene affidato in gestione al Comune.
L'istituzione del dispensario farmaceutico e' subordinata ad una
valutazione circa l'effettiva esistenza di una carenza assistenziale
ed e' motivata pertanto dalla necessita' di assicurare un interesse
pubblico; l'iniziativa compete al Comune che, nell'evidenziare
l'esigenza all'Amministrazione provinciale, dovra' motivarla
indicando, nel medesimo contesto, il nominativo del farmacista
disponibile alla gestione o, in mancanza, la volonta' di gestirlo
direttamente.
La Provincia, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla
legge, assumera' lo specifico provvedimento di istituzione,
notificandolo al Comune, il quale dara' corso ai normali adempimenti
necessari per l'apertura degli esercizi farmaceutici.
La precarieta' del dispensario farmaceutico incide necessariamente
sulle dotazioni farmaceutiche, che devono essere limitate ai soli
medicinali gia' confezionati, inclusi tra quelli erogabili a carico -
totale o parziale - del Servizio sanitario nazionale; tali medicinali
vengono forniti dalla farmacia "madre", il cui titolare deve
provvedere non solo alla conduzione professionale, ma anche
all'approvvigionamento delle relative scorte.
L'assenza di autonomia del dispensario e di un farmacista
responsabile (diverso da quello del titolare della farmacia che ne ha
assunto la gestione) fanno si' che il dispensario stesso non sia
incluso nella programmazione dei turni e degli orari tipici della
farmacia principale. L'Autorita' sanitaria, ai sensi dell'art. 119
del Testo unico delle leggi sanitarie, definisce i limiti temporali
del servizio assicurato dal dispensario.
3.2 Dispensari farmaceutici stagionali
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' in altre
localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse
turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, tenuto
conto della media giornaliera delle presenze annuali, puo' essere
istituito un dispensario farmaceutico stagionale.I luoghi che possono
accogliere detti esercizi non necessariamente coincidono con l'ambito
comunale, ma piuttosto rappresentano localita' (citta' d'arte, luoghi
di interesse turistico, ecc.) che, in quanto caratterizzate dagli
elementi prima evidenziati, determinano una concentrazione temporanea
di cittadini non residenti tale da comportare, per periodi limitati,
un fabbisogno di assistenza farmaceutica superiore a quello
normalmente soddisfatto dalle farmacie esistenti.
L'apertura del dispensario deve avere quindi carattere solo
stagionale, nel senso che essa non potra' protrarsi per l'intero arco
dell'anno solare.
Anche in questo caso sara' il Comune ad avviare il procedimento dopo
aver valutato l'opportunita' di avvalersi di tale possibilita' ed
aver accertato la disponibilita' del farmacista alla gestione e
provvedendo successivamente ad inoltrare alla Provincia la domanda di
istituzione. Si noti tuttavia che in questo caso la legge non intende
sopperire ad una vera e propria carenza assistenziale, ma favorire,
in presenza di determinate circostanze, un servizio piu' adeguato: ne
consegue che la mancata disponibilita' di un farmacista per la
gestione del dispensario farmaceutico stagionale non determina alcun
obbligo di apertura a carico del Comune.
La Provincia, accertata l'esistenza delle condizioni stabilite dalle
norme, potra' quindi procedere, con provvedimento di natura
discrezionale, ad istituire o a negare motivatamente l'apertura del
dispensario stagionale.
Operativamente, l'apertura del dispensario e' subordinata al
successivo provvedimento autorizzativo del Sindaco, il quale si
avvale dei servizi competenti dell'Azienda Unita' sanitaria locale;
in tale ultimo atto, dovra' essere indicato chiaramente anche il
periodo di apertura del dispensario.
IV Istituzione di farmacie succursali
Nei comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti, nei quali si
verifichino significative fluttuazioni annuali della popolazione,
connessi a fenomeni di natura turistica (per lo piu' derivanti
dall'essere il comune stazione di cura e di soggiorno) e' possibile
far fronte alle conseguenti temporanee esigenze di assistenza
farmaceutica attraverso l'istituzione di apposite farmacie
succursali.
I riferimenti legislativi vanno ricercati negli articoli 116, 117,
118 e 120 del Testo unico sulle leggi sanitarie 1265/34 e negli
articoli 13 e 32 del Regolamento sul Servizio farmaceutico del 1938.
Le Leggi successive 475/68 e 362/91 che hanno provveduto al riordino
del settore farmaceutico, hanno completamente ignorato le farmacie
succursali, ma non hanno abrogato detti articoli del Testo unico del
1934, per cui e' da ritenere che le norme richiamate rimangano
tuttora in vigore.
La farmacia succursale puo' essere aperta al pubblico per un periodo
limitato dell'anno espressamente determinato nell'atto d'istituzione
di competenza della Provincia e nell'atto di autorizzazione
all'apertura ed all'esercizio della farmacia, rilasciato dal Sindaco.
L'iniziativa compete al Comune che propone formalmente l'istituzione
della farmacia succursale; la Provincia, valutata la sussistenza
delle condizioni previste dalla normativa, provvede alla relativa
istituzione.
L'affidamento della farmacia succursale e' conferito per pubblico
concorso, da svolgersi nel rispetto delle norme generali previste per
i concorsi pubblici alla gestione delle farmacie, cui possono
partecipare soltanto i titolari delle farmacie private del comune in
cui essa viene istituita.
Il farmacista autorizzato all'esercizio della farmacia succursale
deve preporre alla sua direzione un farmacista iscritto all'Albo
professionale, il quale e' responsabile della conduzione
professionale della farmacia succursale, mentre rimangono, in capo al
farmacista titolare della farmacia principale la titolarita' e la
gestione economico-aziendale; ne deriva che le vicende riguardanti il
titolare della farmacia principale, ivi compresa l'eventuale
decadenza del diritto di esercizio, si ripercuotono automaticamente
sulla farmacia succursale.L'istituzione dei dispensari e delle
farmacie succursali puo' avvenire in tempi diversi rispetto a quelli
previsti per la revisione della pianta organica delle farmacie, in
quanto tali istituti esprimono e sono rivolti a soddisfare nuove ed
urgenti esigenze di assistenza farmaceutica della popolazione.
Tuttavia, per semplificazione procedurale, sarebbe opportuno che le
relative richieste venissero incluse nelle proposte di revisione
biennale della pianta organica.
4.1 Concorso per l'assegnazione di farmacie succursali
Nei comuni ove esista una sola farmacia, la succursale e' assegnata
al suo titolare ovvero, nel caso di rinuncia, e' messa a concorso tra
i titolari delle farmacie della provincia.
A parita' di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza
per l'assegnazione della farmacia succursale, la maggiore vicinanza
della farmacia del concorrente alla localita' in cui e' stata
istituita.
La procedura concorsuale e' la medesima prevista per l'assegnazione
di farmacie private; per l'espletamento delle funzioni relative alla
prelazione comunale ed ai concorsi, la Provincia non puo' avvalersi,
per l'istruttoria, delle Aziende Unita' sanitarie locali (art. 185,
comma 4, L.R. 3/99).
V Indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi
farmaceutiche
L'art. 4 della Legge 362/91, il DPCM n. 298 del 30 marzo 1994, il
DPCM n. 34 del 13 febbraio 1998 e l'art. 2 della recente Legge
389/99, concorrono a costituire la disciplina della procedura
concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili
all'esercizio da parte dei farmacisti privati. Rimangono tuttavia in
vigore alcune norme contenute nel DPR 1275/71, poiche' non
espressamente, ne' implicitamente, abrogate dalle suindicate leggi e
decreti successivi.
Le norme citate regolamentano la composizione della Commissione
giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e
l'attribuzione dei punteggi, le prove d'esame ed in generale le
modalita' di svolgimento del concorso per l'assegnazione delle sedi.
opportuno sottolineare che i termini temporali, previsti
categoricamente dall'art. 4, commi 3 e 8, della Legge 362/91, sono
stati dichiarati incostituzionali (Corte Costituzionale 23 luglio
1992, n. 352) e non sono ripresi nel successivo citato DPCM 30 marzo
1994, n. 298. A tale scopo, occorrera' dunque fare riferimento, alla
normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
L'indizione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
avviene mediante apposito provvedimento da emanarsi da parte
dell'Amministrazione provinciale, per l'intero suo territorio; al
bando dovra' essere data adeguata pubblicita', ai sensi dell'art. 2
del DPCM 298/94, mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione. Il bando deve altresi' essere pubblicato, per
estratto, entro i successivi 10 giorni, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e trasmesso in copia all'Ordine provinciale dei
farmacisti ed alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani;
dello stesso deve essere data comunicazione infine anche al Ministero
della Sanita'.
Al concorso sono ammessi solo i laureati in Farmacia o in Chimica e
Tecnologie farmaceutiche di tutti gli Stati membri dell'Unione
Europea, maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e politici,
iscritti all'Albo professionale dei farmacisti, che non abbiano
compiuto i sessanta anni di eta', con requisiti posseduti alla data
di scadenza del termine di presentazione delle domande.
La Provincia provvede, inoltre, alla nomina della Commissione
giudicatrice, mediante formale provvedimento amministrativo e, in
caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della
Commissione giudicatrice, dispone la sua immediata sostituzione. La
Commissione esaminatrice deve avere la seguente composizione:
a) un professore universitario ordinario o associato, con una
anzianita' di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie
oggetto di esame (Farmacologia, Tecnica farmaceutica, Legislazione
farmaceutica);
b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva
delle Aziende Unita' sanitarie locali, dei quali almeno uno
farmacista;
c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia ed uno esercente
in farmacia aperta al pubblico, designati dell'Ordine provinciale dei
farmacisti.
Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore
universitario o da uno dei due funzionari delle Aziende Unita'
sanitarie locali, quelle di segretario da un funzionario della
carriera direttiva amministrativa della Provincia.
La Commissione procede all'espletamento di una prova attitudinale ed
alla valutazione dei titoli (di studio, di carriera e professionali).
La prova attitudinale e' articolata in cento domande in materia di
Farmacologia, Tecnica farmaceutica e Legislazione farmaceutica,
estratte a sorte dalla Commissione esaminatrice tra le tremila
predisposte, ogni biennio, dal Ministero della Sanita'; nell'estrarre
a sorte le domande, vanno adottate le misure necessarie ad impedire
che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le
domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
(art. 1, DPCM 34/98). Il candidato dovra' indicare la risposta esatta
tra le cinque gia' predisposte.
Ai sensi dell'art. 7 del DPR 1275/71, la Commissione deve quindi
redigere un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e
dal segretario, di tutte le operazioni concorsuali.
L'approvazione finale della graduatoria di merito avviene mediante
provvedimento dell'Amministrazione provinciale. Con lettera
raccomandata si dara' comunicazione dell'esito del concorso ai
candidati risultati idonei, interpellandoli secondo l'ordine di
graduatoria, entro 60 giorni dall'approvazione della stessa,
affinche' esprimano la propria opzione tra tutte le farmacie messe a
concorso.
Dalla data della ricezione della lettera raccomandata con la quale si
comunica l'esito del concorso, decorre il termine perentorio di
cinque giorni (art. 2 della Legge 389/99) entro il quale i candidati
devono indicare la sede farmaceutica scelta. L'indicazione espressa
dal candidato non puo' essere modificata; tale indicazione vale anche
come accettazione della sede (prevista dall'art. 9 del DPR 1275/71).
Il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a
quello dell'interpello, la farmacia prescelta, e' escluso
dall'assegnazione.
La Provincia assegna le titolarita' con apposito atto amministrativo,
dandone comunicazione anche alle Aziende Unita' sanitarie locali ed
ai Comuni interessati.
Il vincitore, ricevuto il provvedimento di assegnazione, dovra'
avanzare regolare istanza al Sindaco del Comune interessato ed
adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 9 e 10 del DPR 1275/71
per ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della
farmacia.
VI Assegnazioni ai Comuni delle titolarita' di farmacie
Le sedi farmaceutiche che si rendono vacanti e quelle di nuova
istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono,
per la meta', essere assunte in gestione dal Comune, ai sensi di
quanto disposto dall'art. 9 delle Legge 475/68 e successive
modificazioni.
Nel caso di unica farmacia vacante o di nuova istituzione, la
prelazione si esercita alternativamente al concorso, nel senso che
l'opzione da parte del Comune e' possibile solo se l'ultima
assegnazione sia avvenuta per concorso; qualora il numero delle
farmacie vacanti o di nuova istituzione risulti dispari, la
preferenza spetta per l'unita' eccedente al Comune.
L'individuazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova
istituzione che possono essere prelazionate dai Comuni, formalizzata
in un provvedimento amministrativo da parte della Provincia, e'
comunicata alle Amministrazioni comunali interessate, unitamente alla
richiesta di esercizio del diritto di prelazione.
Qualora il Comune eserciti il diritto di prelazione,
l'Amministrazione provinciale dovra' adottare apposito atto
amministrativo di assegnazione della titolarita' al Comune stesso, da
trasmettersi all'Amministrazione comunale interessata, indicando
contemporaneamente che il rilascio dell'autorizzazione all'apertura
ed all'esercizio della farmacia prelazionata e' subordinato a quanto
segue:
- nomina del Direttore responsabile;
- ubicazione all'interno della propria sede territoriale, a distanza
non inferiore al limite di duecento metri, ovvero di almeno tremila
metri, dalle farmacie gia' esistenti, anche se ubicate in comuni
diversi, a seconda del criterio utilizzato per l'istituzione della
farmacia;
- esito favorevole dell'ispezione di cui all'art. 111 del Testo unico
delle leggi sanitarie.
Qualora il Comune non eserciti il diritto di prelazione, la sede
farmaceutica sara' inclusa nel numero delle farmacie da assegnare
mediante concorso, da svolgersi secondo le procedure ordinarie di cui
al punto V.