REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 318

Direttiva per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici, delegate alle Province

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 all'art. 185 delega alle Province            
le funzioni amministrative in materia di esercizi farmaceutici;                 
- che, piu' in particolare, la delega concerne le funzioni relative             
a:                                                                              
a) formazione e revisione della pianta organica;                                
b) istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;                          
c) istituzione di farmacie succursali;                                          
d) decentramento delle farmacie;                                                
e) indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi           
farmaceutiche vacanti e di farmacie succursali, ivi compresa la                 
nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria e il                 
conferimento della sede;                                                        
f) assegnazione ai Comuni della titolarita' di farmacie;                        
- che il quinto comma del citato articolo prevede l'emanazione da               
parte della Giunta regionale di apposite direttive per l'esercizio              
delle funzioni delegate;                                                        
visto l'elaborato, parte integrante e sostanziale del presente atto,            
redatto dal competente Ufficio Farmaceutico regionale, in                       
collaborazione con il Servizio Affari legislativi e legali;                     
dato atto, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. 19 novembre                
1992, n. 41 e del punto 3.1. della delibera 2541/95:                            
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
dott.ssa Maria Lazzarato in merito alla regolarita' tecnica della               
presente delibera;                                                              
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dott. Franco            
Rossi in merito alla leggittimita' della presente delibera;                     
su proposta dell'Assessore competente per materia,                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare le direttive alle Province per l'esercizio delle                
funzioni delegate in materia di esercizi farmaceutici, ai sensi                 
dell'art. 185, comma quinto, della L.R. 21 aprile 1999,  n.3, nel               
testo allegato al presente atto e che di esso costituisce parte                 
integrante e sostanziale;                                                       
2) di pubblicare il presente atto ed allegato nel Bollettino Ufficale           
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
Direttive di cui all'art. 185 della L.R. 3/99, emanate per                      
l'esercizio delle funzioni delegate alle Province in materia di                 
esercizi farmaceutici                                                           
INDICE                                                                          
Premessa                                                                        
I Indirizzi generali 1.1 Ambito di applicazione 1.2 Riferimenti                 
normativi 1.3 Controllo sull'efficacia dell'esercizio delle funzioni            
delegate e potere sostitutivo                                                   
II Formazione e revisione della pianta organica delle farmacie 2.1              
Procedimento amministrativo 2.2 Applicazione dei criteri di revisione           
2.2.1 Criterio demografico 2.2.2 Criterio topografico 2.2.3 Criterio            
urbanistico 2.3 Decentramento delle farmacie 2.4 Ubicazione delle               
farmacie 2.5 Classificazione delle farmacie e disciplina delle                  
farmacie rurali                                                                 
III Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici 3.1 Dispensari           
farmaceutici 3.2 Dispensari farmaceutici stagionali                             
IV Istituzione di farmacie succursali 4.1 Concorso per l'assegnazione           
di farmacie succursali                                                          
V Indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi            
farmaceutiche                                                                   
VI Assegnazione ai Comuni della titolarita' di farmacie                         
Premessa                                                                        
Le presenti direttive, previste dal comma 5 dell'art. 185 della L.R.            
21 aprile 1999, n. 3 e volte a garantire in maniera uniforme ed                 
omogenea l'esercizio delle funzioni delegate in materia farmaceutica,           
si inseriscono nel ben piu' ampio processo istituzionale di                     
redistribuzione delle funzioni, avviato a livello nazionale dalla               
Legge n. 59 del 1997 e dal DLgs n. 112 del 1998 e completato sul                
piano regionale dalla sopracitata L.R. 3/99 recante la Riforma del              
sistema regionale e locale.                                                     
noto come questi provvedimenti normativi abbiano innescato, a                   
Costituzione invariata, il conferimento di funzioni e di compiti                
dapprima dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, e                         
successivamente dalle Regioni alle diverse autonomie operanti a                 
livello territoriale, dettandone i principi ed i tempi,                         
disciplinandone tecniche e modalita' ed individuando le conseguenti             
opere di razionalizzazione e gli strumenti di controllo e                       
monitoraggio.                                                                   
In particolare, tra gli aspetti fondanti tale processo riformatore ed           
innovativi rispetto ai precedenti interventi di decentramento,                  
occorre ricordare che le principali finalita' di avvicinamento dei              
compiti e delle funzioni alle rispettive realta' sociali ed                     
amministrative sono state accompagnate dalla ricerca di criteri di              
funzionalita' ed adeguatezza e quindi dalla necessita' di                       
individuare, nei trasferimenti, i livelli che garantissero                      
responsabilita', unicita', efficienza ed efficacia                              
dell'amministrazione.                                                           
In questo contesto, la L.R. 3/99, nel ridisegnare il ruolo della                
Regione, delle Province e dei Comuni oltre al mero dato di                      
trasferimento delle competenze settoriali in attuazione delle                   
previsioni nazionali, e' stata colta come occasione di auto                     
organizzazione ed autonoma riforma del sistema regionale e locale, e            
quindi come momento istituzionale per riordinare e rivedere leggi,              
assetti e competenze non positivamente interessate dal decreto                  
delegato 112/98.                                                                
Nel dar seguito a queste istanze, e' intervenuta, tra le materie                
regolamentate dal Titolo VII recante la disciplina dei "Servizi alla            
persona e alla comunita'" e nell'ambito delle norme di cui al Capo I            
concernente la "Sanita'", la delega alle Province delle funzioni                
amministrative dapprima svolte dalla Regione in materia di esercizi             
farmaceutici.                                                                   
La scelta dell'ente intermedio cui attribuire il ruolo di                       
programmazione e di assegnazione delle sedi - che meglio verra'                 
illustrato tra breve, nelle specifiche funzioni - e' apparso quindi             
coerente con i compiti generali di programmazione attribuiti alla               
Provincia dalla legge sulle autonomie locali e con l'intervenuta                
pregnante normativa statale di settore, che ha ridotto la                       
discrezionalita' ad appannaggio dei soggetti titolari delle funzioni            
di pianificazione, rendendo minimali i rischi di disparita' di                  
trattamento e di frammentazione sul territorio regionale.                       
Peraltro, la quasi contestuale razionalizzazione del Servizio                   
sanitario nazionale, intervenuta con la Legge delega 419/98 e con il            
successivo DLgs 229/99, pur con il suo forte carico di innovazioni e            
problematiche, non ha apportato alcuna modificazione alla disciplina            
degli esercizi farmaceutici pubblici e privati, oggi operanti quali             
presidi di erogazione delle prestazioni del sistema sanitario, cosi'            
confermando le previsioni gia' esistenti in ordine alle reciproche              
modalita' di relazione, rese esecutive attraverso convenzioni del               
tutto conformi ad accordi collettivi stipulati a livello nazionale.             
Cio' premesso in ordine alla generale evoluzione della normativa sul            
decentramento e sulla valorizzazione delle autonomie locali e, in               
particolare, in merito alle ragioni che sorreggono la delega di                 
funzioni nella fattispecie, occorre ora fornire ai soggetti delegati            
- come puntualmente avvertito dall'art. 185 della L.R. 3/99 alcune              
indicazioni idonee al migliore ed adeguato esercizio delle relative             
funzioni, con cio' formulando, anche in considerazione della                    
specificita' e della complessita' della materia, alcuni orientamenti            
tratti dalla prassi regionale e dalla giurisprudenza amministrativa             
intervenuta.                                                                    
I. Indirizzi generali                                                           
1.1 Ambito di applicazione                                                      
Ferma restando la potesta' di indirizzo regionale, l'art. 185 delega            
alle Province le funzioni amministrative concernenti:                           
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;           
b) l'istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici;                        
c) l'istituzione di farmacie succursali;                                        
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'art. 5 della Legge 8           
novembre 1991, n. 362;                                                          
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle           
sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la            
nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il                
conferimento della sede;                                                        
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarita' di farmacie ai sensi              
degli articoli 9 e 10 della Legge 2 aprile 1968, n. 475.                        
Rilevante appare la formulazione contenuta nel secondo comma                    
dell'art. 185, in merito alla necessita' di acquisizione di pareri              
preventivi espressi - entro novanta giorni dalla richiesta - dal                
Comune interessato e dalla Commissione appositamente nominata dalla             
Provincia, ai sensi della medesima norma, in vista dell'adozione dei            
provvedimenti indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.                
Dunque, l'art. 185 delinea il modello procedimentale con cui dar                
corso all'esercizio delle funzioni amministrative delegate,                     
prevedendo che la Provincia - oltre ad assicurare la fase consultiva            
di cui sopra - affidi l'istruttoria degli atti di propria competenza            
- con esclusione dei provvedimenti inerenti lo svolgimento di                   
concorsi e l'assegnazione ai Comuni della titolarita' di farmacie -             
all'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio.                  
Il successivo art. 186 provvede alla modificazione ed alla                      
integrazione della L.R. n. 19 del 4 maggio 1982, cosi' come                     
modificata dalla L.R. n. 32 del 16 luglio 1982 in materia di                    
procedure concorsuali tese al conferimento delle sedi farmaceutiche e           
delle farmacie succursali, delegando anche questa competenza alle               
Province.                                                                       
Con lo stesso art. 186 della L.R. 3/99 vengono infine modificate ed             
abrogate alcune disposizioni della L.R. 19/82, adeguando con cio' il            
sistema di ripartizione delle competenze tra Province, Sindaco ed               
Aziende Unita' sanitarie locali in conseguenza dell'intervenuta                 
delega di funzioni regionali: in sintesi, gia' detto delle nuove                
funzioni amministrative esercitate dalle Province, puo' essere                  
ricordato quindi che in base a detta normativa ed alle sue successive           
modificazioni, al Sindaco - autorita' sanitaria locale - spettano               
principalmente il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione                  
all'apertura e di decadenza degli esercizi farmaceutici, oltre ad               
altre competenze inerenti la gestione degli esercizi, tra cui la                
determinazione degli orari, mentre all'Azienda Unita' sanitaria                 
locale sono attribuiti gli ordinari poteri generali di vigilanza e di           
istruttoria, oltre ad una serie di determinazioni puntualmente                  
previste dall'art. 28, tra cui l'erogazione di indennita' ed                    
incentivi, la disciplina dei turni, ecc.. Peraltro le modifiche alla            
L.R. 19/82 riguardano anche scelte non precipuamente connesse alla              
redistribuzione delle funzioni, come nel caso delle innovazioni                 
apportate alla disciplina degli orari di apertura e chiusura delle              
farmacie, norma che tuttavia non rileva in questa sede.Dal punto di             
vista operativo la delega produce i suoi effetti, per il complesso              
delle funzioni delegate, con decorrenza dall'11 maggio 1999, ad                 
esclusione delle funzioni relative alla formazione e revisione della            
pianta organica; quest'ultima tematica e' infatti delegata a                    
decorrere dalla revisione per l'anno 2000.                                      
La revisione relativa all'anno 1998 e' realizzata, sulla base del               
quadro normativo preesistente, dall'Assessorato regionale e con                 
l'assunzione dell'atto deliberativo da parte della Giunta regionale             
si intende concluso il relativo procedimento, per cui le procedure              
riguardanti il conferimento delle sedi farmaceutiche, eventualmente             
istituite con tale revisione, ivi comprese le iniziative di                     
decentramento, rientrano tra le funzioni delegate e quindi                      
immediatamente ad appannaggio delle Province.                                   
L'Assessorato regionale continuera' invece a dare corso agli                    
eventuali adempimenti conseguenti la revisione del 1996, qualora per            
la stessa siano gia' stati avviati i relativi procedimenti.                     
1.2 Riferimenti normativi                                                       
Prima di illustrare i contenuti specifici della regolamentazione di             
ciascuna delle funzioni amministrative delegate, sembra opportuno               
richiamare in termini generali le piu' significative disposizioni               
legislative riguardanti - almeno per quanto interessa in questa sede            
- il sistema "farmacia".                                                        
Oltre alle disposizioni regionali gia' richiamate, esse vanno                   
pertanto principalmente ricercate nel Testo unico delle leggi                   
sanitarie di cui al RD 1265/34, nella Legge 221/68, nella Legge                 
475/68 e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al DPR 1275/71           
ed ancora, piu' recentemente, nella Legge 362/91, cui si aggiungono             
le riforme piu' generali istitutive del Servizio sanitario nazionale            
e di riordino della disciplina sanitaria rispettivamente contenute              
nella Legge 833/78 e nel DLgs 502/92 e successive modificazioni ed              
integrazioni.                                                                   
Dette norme, che evidentemente non costituiscono una disciplina                 
organica e che vanno comunque integrate da altre previsioni di                  
carattere speciale via via emanate indirettamente incidenti sulla               
disciplina degli esercizi farmaceutici, costituiscono un tessuto                
regolamentativo volto a disciplinare la territorializzazione del                
sistema degli esercizi farmaceutici, gli strumenti di conferimento              
delle sedi, le forme di conduzione, individuale o societaria, degli             
esercizi ed in generale le vicende che ineriscono alla "vita" delle             
farmacie (gestione, trasferimento, decadenza, responsabilita', ecc.).           
Dalle fonti sopra richiamate si evince l'esistenza di un settore                
speciale, sottratto in gran parte al libero mercato e soggetto a                
forme di contingentamento che intendono conciliare i diversi                    
interessi rilevanti del sistema, rappresentati dall'esistenza di                
specifiche professionalita' anche ad organizzazione imprenditoriale,            
ma soprattutto dalle esigenze sociali e sanitarie connesse                      
all'interesse pubblico alla uniforme ed adeguata dispensazione dei              
mezzi utilizzati per correggere e ripristinare ovvero per conservare            
la condizione di benessere ottimale di ciascun individuo nell'ambito            
della comunita'. Il bilanciamento degli interessi meritevoli di                 
tutela ed in particolare le garanzie "sociali" di distribuzione del             
farmaco danno cosi' vita ad una stringente regolamentazione                     
strutturale e comportamentale del sistema che, muovendo dalla                   
riserva-monopolio di erogazione del farmaco in farmacia, impone - tra           
le altre - una ripartizione geografica equilibrata degli esercizi               
farmaceutici, sancendo limitazioni in ordine al numero delle sedi, e            
all'uopo determina le modalita' di accesso al sistema, prevedendone             
procedure pubbliche e trasparenti di conferimento ovvero riservando             
facolta' privilegiate al Comune.                                                
Al di la' delle attuali tendenze di liberalizzazione del settore e              
delle possibili future evoluzioni, il quadro normativo vigente rimane           
dunque caratterizzato da una collocazione particolare della farmacia            
che, nell'esercizio della doppia veste di soggetto che esercita                 
attivita' di impresa e contemporaneamente attivita' di natura                   
professionale, espleta un ruolo di servizio pubblico negli interventi           
di tutela della salute (cui e' funzionale il rilascio di un                     
provvedimento concessorio all'apertura) nel quale vanno a                       
configurarsi e trovano giustificazione le limitazioni dell'attivita'            
d'impresa altrimenti lesive di precetti costituzionali o comunitari;            
peraltro, cio' e' confermato positivamente dall'art. 2, comma 4, del            
DLgs n. 114 del 1998 che ha sottratto alla parziale liberalizzazione            
del settore del commercio gli esercizi farmaceutici.                            
La specificita' della collocazione della farmacia nel contesto                  
organizzativo della sanita' pubblica italiana e' stata riconosciuta,            
come accennato, nella stessa legge istitutiva del Servizio sanitario            
nazionale e nelle sue successive riforme che, nel regolamentare la              
disciplina dell'assistenza farmaceutica, ha istituzionalmente                   
collocato in tale contesto l'erogazione dei medicinali e degli altri            
prodotti sanitari prevedendo che tutte le farmacie pubbliche e                  
private svolgano i relativi compiti per conto delle Aziende Unita'              
sanitarie locali nelle modalita' previste dalle convenzioni                     
obbligatorie stipulate a livello nazionale (da ultimo, DPR 371/98) e            
regionale.                                                                      
1.3 Controllo sull'efficacia dell'esercizio delle funzioni delegate e           
potere sostitutivo                                                              
I principi di sussidiarieta' e di valorizzazione dell'autonomia                 
costituzionale garantita agli Enti locali che hanno ispirato in                 
generale la ricomposizione delle funzioni e, nel caso di specie, la             
delega in materia di esercizi farmaceutici sono positivamente                   
accompagnati - come gia' evidenziato in premessa - dalla ricerca di             
criteri e strumenti in grado di assicurare la maggiore efficacia ed             
efficienza dell'azione amministrativa.                                          
A tal fine, la L.R. 3/99, nel salvaguardare l'unitarieta' del sistema           
regionale e locale, ha ipotizzato e predisposto secondo uno spirito             
collaborativo diversi momenti e modalita' di incontro e controllo               
degli attori istituzionali a vario titolo coinvolti nel processo di             
conferimento delle funzioni amministrative.                                     
Ed invero, con gli artt. 15 e 16 della legge in primo luogo si                  
dispone che la Regione garantisca il piu' ampio coordinamento tra i             
diversi soggetti istituzionali, volto ad assicurare efficacia                   
complessiva all'azione amministrativa del sistema integrato                     
Regione-Autonomie locali; in secondo luogo, si prevede l'adozione -             
di comune intesa, ovvero per mezzo della Conferenza di cui ai                   
successivi artt. 25 e seguenti, nella quale sono rappresentate di               
diritto tutte le Province - di indicatori sulla base dei quali                  
verificare l'andamento dell'esercizio delle funzioni conferite ed               
eventualmente concordare appositi correttivi. Infine, si riserva alla           
Regione - nei casi in cui si verifichi una persistente inattivita'              
nell'esercizio delle funzioni conferite, che sia lesiva di rilevanti            
interessi generali del sistema regionale e locale - l'esercizio di un           
potere sostitutivo, da svolgersi sempre secondo forme, modalita' e              
termini rispettose dell'autonomia dei soggetti ordinariamente                   
delegati all'esercizio delle funzioni.                                          
II Formazione e revisione della pianta organica delle farmacie                  
La pianta organica delle farmacie costituisce lo strumento                      
fondamentale preordinato alla dislocazione degli esercizi                       
farmaceutici sul territorio nel quadro di un armonico e coordinato              
sistema di distribuzione dei medicinali, strettamente connesso e                
funzionale alla gia' evidenziata riserva di erogazione dei prodotti             
farmaceutici operata dalla legge a favore delle farmacie con quasi              
radicale esclusione di diverse ed alternative modalita' di                      
distribuzione.                                                                  
In altri termini, la pianificazione degli esercizi farmaceutici trova           
la propria ragion d'essere in detto sistema di quasi-monopolio, da              
cui nasce contestualmente l'esigenza di garantire una rete articolata           
di sedi che corrisponda in modo organico alle esigenze degli utenti.            
Le stesse motivazioni sociali e giuridiche sorreggono la necessita'             
che la pianta organica ovvero la mappa delle sedi degli esercizi                
farmaceutici venga sottoposta a revisione biennale, da effettuarsi              
entro il mese di dicembre di ogni anno pari, al fine di verificare e            
garantire la continua e perfetta aderenza dell'assetto farmaceutico             
alle esigenze degli assistiti, in relazione ai quali potra'                     
ugualmente attivarsi un intervento di decentramento (vedi paragrafo             
2.3), ovvero di spostamento delle sedi in rapporto alla nuova                   
distribuzione della popolazione.                                                
La normativa vigente dispone in particolare che ogni Comune deve                
avere una pianta organica delle farmacie (art. 2, Legge 475/68) che             
deve indicare:                                                                  
- la popolazione del Comune ed il numero delle farmacie esistenti;              
- il numero identificativo e la descrizione analitica dei confini               
delimitanti la competenza territoriale di ciascuna delle sedi                   
farmaceutiche.                                                                  
Il provvedimento di adozione della pianta organica, cosi' come le sue           
successive revisioni biennali, possono essere classificati come atti            
amministrativi a contenuto generale di natura programmatica in quanto           
rivolti ad una collettivita' indeterminata di soggetti interessati e            
con effetti nei confronti di tutti i soggetti operanti nel settore.             
Essi si realizzano attraverso l'avvio di un procedimento                        
amministrativo che, come tale, comporta l'emanazione di una serie di            
provvedimenti assunti in momenti successivi, da parte della                     
molteplicita' di enti pubblici preposti - a diverso titolo - alla               
cura delle diverse fasi in cui esso si scompone.                                
Applicati i criteri di revisione, svolta l'istruttoria, acquisiti i             
pareri previsti, la Provincia approva con il provvedimento finale la            
pianta organica. Dopo l'approvazione, la Provincia stessa individua             
le sedi da offrire in prelazione ai Comuni secondo le procedure di              
cui si dira' al punto VI. Le restanti sedi e quelle non prelazionate            
verranno conferite attraverso le procedure concorsuali o di                     
assegnazione di cui al punto V.                                                 
2.1 Procedimento amministrativo                                                 
L'Amministrazione provinciale, di norma entro il mese di febbraio di            
ciascun anno pari, provvede d'ufficio ad avviare il procedimento di             
revisione, dandone comunicazione a tutti i Comuni del proprio                   
territorio, al Presidente della Commissione provinciale e per                   
conoscenza ai Servizi farmaceutici delle Aziende Unita' sanitarie               
locali territorialmente competenti.                                             
Nella comunicazione deve essere indicato che le eventuali proposte              
modificative circa la pianta organica preesistente dovranno essere              
inviate (entro un termine ordinatorio che verra' stabilito dalla                
Provincia tenendo conto delle esigenze di carattere istruttorio ed              
endoprocedimentale e, ovviamente, del termine finale di adozione del            
provvedimento) direttamente al Servizio farmaceutico dell'Azienda               
Unita' sanitaria locale competente per territorio.                              
I soggetti destinatari della comunicazione di cui sopra, valutata               
l'adeguatezza o meno della distribuzione delle farmacie sul proprio             
territorio, esprimono le proprie indicazioni e prospettano                      
l'opportunita' di conferma o di modificazione della pianta organica             
esistente, allegando l'eventuale documentazione a supporto.                     
L'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio                     
acquisisce quindi le proposte modificative, oppure confermative,                
della vigente pianta organica; esamina e valuta la sussistenza degli            
elementi di fatto e di diritto in esse contenute; individua eventuali           
rettifiche da apportare per variazioni e/o errori (per esempio:                 
variazione di titolarita', variazioni di indirizzo) e procede alla              
correzione di tutte le inesattezze rilevate. Nell'espletamento della            
fase istruttoria, il Servizio farmaceutico dell'Azienda Unita'                  
sanitaria locale, ove lo ritenga necessario, puo' chiedere ulteriori            
informazioni e dati ai Comuni interessati.                                      
Di norma, entro 4 mesi dall'avvio del procedimento, il Servizio                 
farmaceutico della Azienda Unita' sanitaria locale provvede a                   
trasmettere alla Provincia un documento organico concernente le                 
ipotesi di revisione delle piante organiche delle farmacie di tutti i           
Comuni del territorio di competenza.                                            
Acquisita la documentazione, la Provincia elabora una proposta di               
revisione per tutti i Comuni del territorio provinciale, da                     
sottoporre ai soggetti cui compete l'espressione di parere                      
(obbligatorio, ma non vincolante), nel termine di 90 giorni dalla               
richiesta ai sensi dell'art. 185, comma 3, della L.R. 3/99.                     
Oltre al parere dei Comuni, infatti, la Provincia deve richiedere il            
parere ad una apposita Commissione nominata dalla Provincia e formata           
da:                                                                             
a) un farmacista del ruolo nominativo regionale (vale a dire un                 
farmacista di ruolo dipendente dalle Aziende Unita' sanitarie locali            
della regione Emilia-Romagna), che la presiede;                                 
b) quattro farmacisti scelti su terne proposte rispettivamente                  
dall'Ordine dei farmacisti, dall'Associazione titolari di farmacie              
piu' rappresentativa, dalle farmacie pubbliche e dai rappresentanti             
sindacali dei farmacisti non titolari.                                          
La designazione del farmacista con funzioni di presidente e'                    
effettuata dall'Azienda Unita' sanitaria locale competente per                  
territorio; nei territori provinciali che comprendono piu' Aziende              
Unita' sanitarie locali, tale designazione e' effettuata dall'Azienda           
Unita' sanitaria locale del capoluogo.                                          
Nei casi di eventuale applicazione del criterio topografico per                 
l'istituzione delle farmacie (come evidenziato nel successivo punto             
2.2.2) e per il decentramento delle stesse (successivo punto 2.3), la           
Provincia deve acquisire, ai sensi della Legge 362/91, anche il                 
parere dell'Ordine provinciale dei farmacisti.                                  
Nei suddetti casi, oltre che nell'ipotesi in cui si sia dato corso              
all'applicazione del criterio urbanistico (successivo punto 2.2.3),             
viene acquisito il parere dell'Azienda Unita' sanitaria locale                  
competente per territorio, che lo esprimera' con comunicazione                  
inviata alla Provincia in maniera differenziata rispetto a quella               
relativamente gia' svolta nell'attivita' istruttoria globale, ed in             
quanto tale a firma del Direttore generale.                                     
L'Amministrazione provinciale, entro il mese di dicembre di ogni anno           
pari, adotta il formale provvedimento di approvazione della revisione           
della pianta organica, relativo al biennio di validita'.                        
Detto provvedimento, unitamente alla pianta organica delle farmacie             
che di esso costituisce parte integrante, deve essere inviato ai                
Comuni in duplice copia, di cui una da affiggere per quindici giorni            
consecutivi all'Albo pretorio del Comune di riferimento;                        
dell'avvenuta affissione e dei relativi periodi il Comune deve dare             
notizia alla Provincia.                                                         
Copia del provvedimento di approvazione e della pianta organica deve            
essere inviata, inoltre, alle Aziende Unita' sanitarie locali del               
territorio provinciale interessato ed alla Commissione provinciale di           
cui all'art. 185, comma 2, della L.R. 3/99.                                     
In tale contesto, l'Amministrazione provinciale deve infine farsi               
carico della pubblicazione dell'estratto del provvedimento di                   
revisione e della relativa pianta organica nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna, nel termine di trenta giorni dalla data           
di adozione del provvedimento, tenendo presente che tale data non               
potra' comunque andare oltre il trentuno di gennaio dell'anno                   
successivo.                                                                     
2.2 Applicazione dei criteri di revisione                                       
L'istituzione di nuove sedi farmaceutiche, ovvero la ridefinizione di           
quelle esistenti, puo' avvenire in base ai seguenti criteri:                    
1) criterio demografico o della popolazione (art. 1, Legge 362/91);             
2) criterio topografico o della distanza (art. 2, Legge 362/91);                
3) criterio urbanistico o dell'assetto (art. 5, Legge 362/91).                  
2.2.1 Criterio demografico o della popolazione                                  
Il numero delle autorizzazioni e' stabilito preventivamente dalla               
legge in modo che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni            
con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000                
abitanti negli altri comuni. La popolazione eccedente rispetto ai               
parametri evidenziati e' computata, ai fini dell'apertura di una                
farmacia, qualora l'eccedenza sia pari ad almeno il 50% dei parametri           
stessi.                                                                         
Il criterio ora evidenziato e' quello ordinario nella formazione                
della pianta organica delle farmacie di ciascun comune, in quanto gli           
altri, come meglio si vedra' in seguito, costituiscono sistemi                  
adottabili in casi eccezionali, ovvero derogatori rispetto a quello             
ordinario.                                                                      
Nell'adozione del criterio demografico, oltre al rapporto                       
farmacia/abitanti, va accertata la presenza dei seguenti requisiti:             
- la distanza tra ciascuna farmacia, che deve essere non inferiore a            
200 metri, misurati tra soglia e soglia, secondo il percorso pedonale           
piu' breve;                                                                     
- il grado di soddisfacimento della popolazione.La "ratio" posta alla           
base del rispetto dei predetti limiti va ricercata nella necessita'             
di conciliare il rimarcato interesse pubblico ad una equilibrata                
distribuzione delle farmacie (e quindi dei farmaci) sul territorio              
con l'interesse privato del titolare di farmacia all'esercizio                  
ottimale della propria attivita' imprenditoriale.                               
2.2.2 Criterio topografico o della distanza                                     
Ove emergano particolari esigenze, in rapporto alle condizioni                  
topografiche e di viabilita' di un determinato territorio, ai sensi             
dell'art. 2 della Legge 362/91, e' possibile l'apertura di farmacie,            
in deroga rispetto al criterio della popolazione, ma con riferimento            
alla dislocazione territoriale degli esercizi farmaceutici.                     
Questo criterio puo' essere applicato, in via eccezionale, derogativa           
e restrittiva rispetto a quello demografico e mai in sua                        
sostituzione, solo attraverso l'ordinario procedimento della                    
revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni con                   
popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una sede                  
farmaceutica per ciascun Comune.                                                
Il criterio topografico e' diretto a garantire l'assistenza                     
farmaceutica laddove, in un centro abitato, esista un gruppo                    
permanente e non fluttuante di abitanti che, per difficolta' inerenti           
alla configurazione dei luoghi e alla distribuzione delle vie che               
formano la rete stradale, (con riguardo alla forma, all'andamento,              
allo stato in cui sono tenute, ecc.) o per la distanza, viene a                 
trovarsi nella condizione di non poter accedere con facilita' alle              
farmacie esistenti.                                                             
L'istituzione della sede farmaceutica con il criterio topografico               
richiede, comunque, anche il rispetto della distanza di almeno 3.000            
metri dalle farmacie gia' esistenti anche se ubicate in comuni                  
diversi.                                                                        
L'eccezionalita' dell'applicazione del criterio topografico comporta,           
inoltre, che le sedi farmaceutiche gia' istituite con tale parametro,           
vengano poi riassorbite nella determinazione del numero complessivo             
delle sedi farmaceutiche stabilite in base al criterio della                    
popolazione. Cio' significa che, se le farmacie aperte con                      
riferimento al criterio demografico superano il parametro della                 
popolazione, le farmacie istituite in base al criterio topografico              
sono considerate in soprannumero e, qualora si rendessero vacanti,              
andranno soppresse, ripristinando in tal modo il rapporto ottimale              
tra popolazione residente e numero delle farmacie.                              
2.2.3 Criterio urbanistico o dell'assetto                                       
Oltre al criterio demografico ed a quello topografico esiste la                 
possibilita' di far ricorso al criterio urbanistico, che puo' essere            
applicato non per istituire nuove sedi, bensi' solo per ridelimitare            
quelle esistenti. Alla nuova determinazione delle sedi farmaceutiche            
provvede la Provincia, in sede di revisione della pianta organica,              
sentiti il Comune e l'Azienda Unita' sanitaria locale competente per            
territorio, in funzione delle mutate esigenze dell'assistenza                   
farmaceutica, conseguenti ad una diversa distribuzione della                    
popolazione nell'ambito dello stesso Comune (art. 5, comma 1, Legge             
362/91).                                                                        
La ripartizione del territorio comunale in sedi farmaceutiche ha,               
infatti, lo scopo di fissare il numero delle farmacie e di                      
determinare l'ambito territoriale entro cui queste possono essere               
aperte ed eventualmente spostate.                                               
Dalla ripartizione del territorio comunale in sedi farmaceutiche non            
deriva peraltro ai titolari di ciascuna farmacia alcun diritto in               
ordine al mantenimento dell'ambito territoriale della sede loro                 
assegnata, che puo' essere ridelimitata anche d'ufficio in relazione            
al modificarsi delle effettive esigenze dell'assistenza farmaceutica            
locale.                                                                         
2.3 Decentramento delle farmacie                                                
In sede di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche             
in cui e' suddiviso il territorio comunale, si puo' verificare il               
caso che, a causa dello spostamento di popolazione all'interno del              
comune verso zone di nuovo insediamento urbano, si determini uno                
squilibrio nel rapporto tra popolazione e sedi farmaceutiche (art. 5,           
comma 2, Legge 362/91).                                                         
In presenza di tale evenienza, puo' essere disposto il trasferimento            
di una farmacia, istituita con il criterio demografico, nella zona di           
nuovo insediamento abitativo, purche' alla carenza cosi' riscontrata            
corrisponda un esubero in altre aree del territorio comunale.                   
Infatti il movimento della popolazione evidenzia un parallelo                   
spostamento nella domanda del servizio farmaceutico ed e' proprio in            
tale elemento oggettivo che va ricercata la motivazione del                     
decentramento; di conseguenza, il trasferimento non puo' essere                 
ricondotto nelle motivazioni soltanto ad una migliore distribuzione             
delle sedi farmaceutiche, ma deve essere collegato ad una precisa               
evidenziazione delle modificate esigenze connesse all'erogazione                
dell'assistenza farmaceutica.                                                   
Interessate allo spostamento sono le farmacie operanti in una area              
del territorio comunale caratterizzata dalla presenza di un numero di           
farmacie superiore al fabbisogno relativamente alla popolazione ivi             
residente.                                                                      
L'esigenza della nuova configurazione delle sedi farmaceutiche non              
deve essere accompagnata dalle condizioni necessarie per                        
l'istituzione di nuove sedi, secondo i criteri demografico e                    
topografico, ne' deve essersi verificato un aumento della popolazione           
complessiva del comune.                                                         
Pertanto, la copertura della sede cosi' individuata avverra' tramite            
il trasferimento di farmacie provenienti dall'area sovradimensionata,           
cui potranno partecipare, in base a specifica domanda, i titolari               
provenienti dall'area stessa.                                                   
Le relative procedure saranno attivate successivamente al                       
provvedimento di revisione.                                                     
In presenza di piu' titolari interessati al decentramento, sara'                
necessario preventivamente individuare con uno specifico                        
provvedimento i criteri e le modalita' per dare corso ad una                    
selezione.                                                                      
Il titolare che intenda trasferire la farmacia al di fuori della sede           
gia' assegnata presentera' quindi domanda alla Provincia.                       
Quest'ultima, acquisita la documentazione attestante, in termini                
oggettivi, le intervenute (e non potenziali) modificazioni nella                
distribuzione della popolazione derivante dal confronto dei relativi            
dati anagrafici, assumera' poi, con provvedimento motivato, la                  
decisione in merito. In ogni caso, deve essere rispettata la distanza           
minima tra la farmacia trasferita e le altre preesistenti nella                 
misura non inferiore ai 200 metri.                                              
2.4 Ubicazione delle farmacie                                                   
Nell'ambito delle sedi farmaceutiche previste in pianta organica,               
l'ubicazione delle farmacie si diversifica in relazione al criterio             
assunto per la loro istituzione.                                                
Quando la farmacia sia stata istituita in base al criterio                      
demografico, la giurisprudenza afferma una presunzione di idoneita'             
di tutte le possibili localizzazioni della farmacia nell'ambito della           
propria sede e quindi un principio di libera ubicazione all'interno             
della sede; l'individuazione del luogo fisico della farmacia e'                 
pertanto demandata alla discrezionalita' del suo titolare, con il               
rispetto comunque della distanza (200 metri) dalle farmacie piu'                
vicine. Il titolare di farmacia che intenda spostare la farmacia in             
altri locali, nell'ambito della sede gia' assegnata, deve presentare            
domanda al Sindaco del Comune interessato, al fine di ottenere la               
relativa autorizzazione.                                                        
Nel caso, invece, di istituzione della farmacia in applicazione del             
criterio topografico, vi e' un limite alla discrezionalita' del                 
titolare, in quanto l'ubicazione della farmacia rappresenta un                  
requisito essenziale della sua istituzione, nel senso che devono                
essere soddisfatte le reali esigenze della popolazione residente                
nella zona, come espresse dal Comune interessato.                               
Il trasferimento in questo caso e' subordinato al rispetto della                
localizzazione che ha determinato l'eccezionale istituzione in deroga           
al criterio ordinario.                                                          
La coerenza del trasferimento viene accertata dall'autorita'                    
sanitaria competente (il Sindaco) che provvede all'emanazione del               
provvedimento, previa valutazione delle eventuali circostanze che               
ostacolano l'utilizzo della farmacia da parte della popolazione o che           
richiedono il mantenimento della farmacia nella sede originaria. Nel            
caso di trasferimento di una farmacia istituita con il criterio                 
topografico va comunque rispettato il limite di 3000 metri di                   
distanza dalle farmacie esistenti.                                              
2.5 Classificazione delle farmacie e disciplina delle farmacie rurali           
Le farmacie sono classificate (Legge 221/68) in due categorie:                  
a) farmacie urbane, se istituite con il criterio demografico e (solo            
sussidiariamente) con quello topografico, situate in comuni o centri            
abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;                             
b) farmacie rurali, ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con            
popolazione non superiore a 5.000 abitanti.                                     
Non sono classificate farmacie rurali quelle che si trovano nei                 
quartieri periferici delle citta', congiunti a queste senza                     
discontinuita' di abitati.                                                      
Le farmacie rurali ubicate in localita' con popolazione inferiore a             
3.000 abitanti, possono fruire di un'indennita' di residenza                    
variabile con riferimento a scaglioni predeterminati di popolazione             
(art. 2, Legge 221/68). A seconda che le farmacie rurali fruiscano o            
meno di tale indennita', vengono ulteriormente suddistinte in rurali            
e rurali sussidiate.                                                            
Ai fini della corresponsione di tale indennita', ai sensi della Legge           
5 marzo 1973, n. 40, si dovra' tenere conto della popolazione della             
localita' o agglomerato rurale in cui e' ubicata la farmacia.                   
La classificazione in urbane o rurali produce effetti diversi nei               
rapporti delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale; i                  
titolari delle farmacie rurali godono infatti delle seguenti                    
provvidenze:                                                                    
- indennita' di residenza;                                                      
- sconto, da effettuarsi obbligatoriamente al Servizio sanitario                
nazionale, in misura percentuale fissa, per le sole farmacie rurali             
sussidiate (art. 1, comma 40, Legge n. 662 del 1996);                           
- maggiorazione del punteggio relativo all'esercizio professionale,             
ai fini dei concorsi per l'assegnazione di nuove sedi.                          
La classificazione di una farmacia, rurale o urbana, e' effettuata in           
sede di revisione della pianta organica; possono essere riconosciute            
come rurali anche le farmacie costituite in base al criterio                    
topografico e di viabilita'.                                                    
La Legge 221/68, nel disciplinare le condizioni cui riferirsi per               
l'individuazione delle farmacie rurali, fa riferimento alle accezioni           
di "frazioni" e "centri abitati". A causa della difficolta'                     
interpretative connesse al significato da attribuire a tali                     
locuzioni, si e' via via accumulata nel tempo una notevole mole                 
giurisprudenziale che ha fornito indirizzi ed indicazioni, che sembra           
opportuno ora riprendere in questa sede.                                        
Per "frazione" e "centro abitato" si intende, di norma, una entita'             
territoriale la cui esistenza deriva dall'insediamento di un congruo            
nucleo di popolazione in una localita' staccata dagli altri centri              
abitati del comune, tale da costituire un agglomerato abitativo                 
dotato di una propria autonomia e individualita'.                               
pertanto necessario attenersi alle seguenti indicazioni:                        
a) l'individuazione di "frazione" o "centro abitato" deriva da una              
determinazione del Comune, assunta in sede di suddivisione del                  
territorio comunale in occasione dell'ultimo censimento;                        
b) il dato relativo alla popolazione deve essere quello del 31                  
dicembre dell'anno precedente l'anno di revisione della pianta                  
organica (o l'ultimo disponibile fornito dal Comune);                           
c) nel caso in cui una farmacia si trovi ubicata in una localita' non           
riconosciuta come frazione o centro abitato dal Comune nell'ultimo              
censimento, deve essere acquisita una dichiarazione da parte del                
Comune stesso attestante la sussistenza o meno degli elementi sopra             
evidenziati. La popolazione di riferimento sara' quella della                   
frazione o centro abitato di localizzazione della farmacia;                     
d) non puo' essere comunque considerata rurale la farmacia unica                
istituita con funzione estesa a tutto il territorio di un comune con            
popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche se il centro abitato in           
cui e' ubicata abbia un numero di abitanti inferiore a tale numero              
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 ottobre 1990, n. 842);                         
e) nei comuni il cui territorio e' suddiviso in piu' centri abitati,            
possono essere considerate rurali le farmacie ubicate nel capoluogo,            
qualora questo abbia una popolazione inferiore a 5.000 abitanti;                
f) qualora vi siano una o piu' farmacie ubicate nel capoluogo, con              
popolazione superiore a 5.000 abitanti, ed una farmacia in una                  
frazione o centro abitato con popolazione non superiore a 5.000, solo           
quest'ultima puo' essere considerata rurale.                                    
In ogni caso, ai fini della classificazione delle farmacie, deve                
essere presa a riferimento la certificazione del Comune, dalla quale            
risulti: il numero degli abitanti del comune stesso, suddiviso per              
capoluogo, frazioni, altri centri abitati, nonche' l'eventuale                  
afferenza di localita' o porzioni del territorio comunale ad ambiti             
classificati quali centri abitati, frazione o capoluogo.                        
III Istituzione e gestione dei dispensari farmaceutici                          
L'istituzione di dispensari farmaceutici si configura come momento di           
programmazione secondaria rispetto a quella delle farmacie permanenti           
e puo' avvenire indipendentemente dalla procedura di revisione della            
pianta organica di ciascun Comune.                                              
3.1 Dispensari farmaceutici                                                     
Il dispensario puo' essere attivato in comuni, frazioni o centri                
abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ove, pur                 
essendo stata istituita una sede farmaceutica, la stessa non risulti            
ancora aperta, con cio' determinando difficolta' della popolazione              
nell'approvvigionamento dei medicinali.                                         
La gestione del dispensario farmaceutico viene affidata al titolare             
della farmacia piu' vicina; nel caso di rinuncia, il dispensario                
viene affidato in gestione al Comune.                                           
L'istituzione del dispensario farmaceutico e' subordinata ad una                
valutazione circa l'effettiva esistenza di una carenza assistenziale            
ed e' motivata pertanto dalla necessita' di assicurare un interesse             
pubblico; l'iniziativa compete al Comune che, nell'evidenziare                  
l'esigenza all'Amministrazione provinciale, dovra' motivarla                    
indicando, nel medesimo contesto, il nominativo del farmacista                  
disponibile alla gestione o, in mancanza, la volonta' di gestirlo               
direttamente.                                                                   
La Provincia, verificata l'esistenza delle condizioni previste dalla            
legge, assumera' lo specifico provvedimento di istituzione,                     
notificandolo al Comune, il quale dara' corso ai normali adempimenti            
necessari per l'apertura degli esercizi farmaceutici.                           
La precarieta' del dispensario farmaceutico incide necessariamente              
sulle dotazioni farmaceutiche, che devono essere limitate ai soli               
medicinali gia' confezionati, inclusi tra quelli erogabili a carico -           
totale o parziale - del Servizio sanitario nazionale; tali medicinali           
vengono forniti dalla farmacia "madre", il cui titolare deve                    
provvedere non solo alla conduzione professionale, ma anche                     
all'approvvigionamento delle relative scorte.                                   
L'assenza di autonomia del dispensario e di un farmacista                       
responsabile (diverso da quello del titolare della farmacia che ne ha           
assunto la gestione) fanno si' che il dispensario stesso non sia                
incluso nella programmazione dei turni e degli orari tipici della               
farmacia principale. L'Autorita' sanitaria, ai sensi dell'art. 119              
del Testo unico delle leggi sanitarie, definisce i limiti temporali             
del servizio assicurato dal dispensario.                                        
3.2 Dispensari farmaceutici stagionali                                          
Nelle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo, nonche' in altre             
localita' climatiche, balneari o termali o comunque di interesse                
turistico, con popolazione non superiore a 12.500 abitanti, tenuto              
conto della media giornaliera delle presenze annuali, puo' essere               
istituito un dispensario farmaceutico stagionale.I luoghi che possono           
accogliere detti esercizi non necessariamente coincidono con l'ambito           
comunale, ma piuttosto rappresentano localita' (citta' d'arte, luoghi           
di interesse turistico, ecc.) che, in quanto caratterizzate dagli               
elementi prima evidenziati, determinano una concentrazione temporanea           
di cittadini non residenti tale da comportare, per periodi limitati,            
un fabbisogno di assistenza farmaceutica superiore a quello                     
normalmente soddisfatto dalle farmacie esistenti.                               
L'apertura del dispensario deve avere quindi carattere solo                     
stagionale, nel senso che essa non potra' protrarsi per l'intero arco           
dell'anno solare.                                                               
Anche in questo caso sara' il Comune ad avviare il procedimento dopo            
aver valutato l'opportunita' di avvalersi di tale possibilita' ed               
aver accertato la disponibilita' del farmacista alla gestione e                 
provvedendo successivamente ad inoltrare alla Provincia la domanda di           
istituzione. Si noti tuttavia che in questo caso la legge non intende           
sopperire ad una vera e propria carenza assistenziale, ma favorire,             
in presenza di determinate circostanze, un servizio piu' adeguato: ne           
consegue che la mancata disponibilita' di un farmacista per la                  
gestione del dispensario farmaceutico stagionale non determina alcun            
obbligo di apertura a carico del Comune.                                        
La Provincia, accertata l'esistenza delle condizioni stabilite dalle            
norme, potra' quindi procedere, con provvedimento di natura                     
discrezionale, ad istituire o a negare motivatamente l'apertura del             
dispensario stagionale.                                                         
Operativamente, l'apertura del dispensario e' subordinata al                    
successivo provvedimento autorizzativo del Sindaco, il quale si                 
avvale dei servizi competenti dell'Azienda Unita' sanitaria locale;             
in tale ultimo atto, dovra' essere indicato chiaramente anche il                
periodo di apertura del dispensario.                                            
IV Istituzione di farmacie succursali                                           
Nei comuni con popolazione superiore ai 12.500 abitanti, nei quali si           
verifichino significative fluttuazioni annuali della popolazione,               
connessi a fenomeni di natura turistica (per lo piu' derivanti                  
dall'essere il comune stazione di cura e di soggiorno) e' possibile             
far fronte alle conseguenti temporanee esigenze di assistenza                   
farmaceutica attraverso l'istituzione di apposite farmacie                      
succursali.                                                                     
I riferimenti legislativi vanno ricercati negli articoli 116, 117,              
118 e 120 del Testo unico sulle leggi sanitarie 1265/34 e negli                 
articoli 13 e 32 del Regolamento sul Servizio farmaceutico del 1938.            
Le Leggi successive 475/68 e 362/91 che hanno provveduto al riordino            
del settore farmaceutico, hanno completamente ignorato le farmacie              
succursali, ma non hanno abrogato detti articoli del Testo unico del            
1934, per cui e' da ritenere che le norme richiamate rimangano                  
tuttora in vigore.                                                              
La farmacia succursale puo' essere aperta al pubblico per un periodo            
limitato dell'anno espressamente determinato nell'atto d'istituzione            
di competenza della Provincia e nell'atto di autorizzazione                     
all'apertura ed all'esercizio della farmacia, rilasciato dal Sindaco.           
L'iniziativa compete al Comune che propone formalmente l'istituzione            
della farmacia succursale; la Provincia, valutata la sussistenza                
delle condizioni previste dalla normativa, provvede alla relativa               
istituzione.                                                                    
L'affidamento della farmacia succursale e' conferito per pubblico               
concorso, da svolgersi nel rispetto delle norme generali previste per           
i concorsi pubblici alla gestione delle farmacie, cui possono                   
partecipare soltanto i titolari delle farmacie private del comune in            
cui essa viene istituita.                                                       
Il farmacista autorizzato all'esercizio della farmacia succursale               
deve preporre alla sua direzione un farmacista iscritto all'Albo                
professionale, il quale e' responsabile della conduzione                        
professionale della farmacia succursale, mentre rimangono, in capo al           
farmacista titolare della farmacia principale la titolarita' e la               
gestione economico-aziendale; ne deriva che le vicende riguardanti il           
titolare della farmacia principale, ivi compresa l'eventuale                    
decadenza del diritto di esercizio, si ripercuotono automaticamente             
sulla farmacia succursale.L'istituzione dei dispensari e delle                  
farmacie succursali puo' avvenire in tempi diversi rispetto a quelli            
previsti per la revisione della pianta organica delle farmacie, in              
quanto tali istituti esprimono e sono rivolti a soddisfare nuove ed             
urgenti esigenze di assistenza farmaceutica della popolazione.                  
Tuttavia, per semplificazione procedurale, sarebbe opportuno che le             
relative richieste venissero incluse nelle proposte di revisione                
biennale della pianta organica.                                                 
4.1 Concorso per l'assegnazione di farmacie succursali                          
Nei comuni ove esista una sola farmacia, la succursale e' assegnata             
al suo titolare ovvero, nel caso di rinuncia, e' messa a concorso tra           
i titolari delle farmacie della provincia.                                      
A parita' di ogni altra condizione, costituisce titolo di preferenza            
per l'assegnazione della farmacia succursale, la maggiore vicinanza             
della farmacia del concorrente alla localita' in cui e' stata                   
istituita.                                                                      
La procedura concorsuale e' la medesima prevista per l'assegnazione             
di farmacie private; per l'espletamento delle funzioni relative alla            
prelazione comunale ed ai concorsi, la Provincia non puo' avvalersi,            
per l'istruttoria, delle Aziende Unita' sanitarie locali (art. 185,             
comma 4, L.R. 3/99).                                                            
V Indizione e svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi            
farmaceutiche                                                                   
L'art. 4 della Legge 362/91, il DPCM n. 298 del 30 marzo 1994, il               
DPCM n. 34 del 13 febbraio 1998 e l'art. 2 della recente Legge                  
389/99, concorrono a costituire la disciplina della procedura                   
concorsuale per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili             
all'esercizio da parte dei farmacisti privati. Rimangono tuttavia in            
vigore alcune norme contenute nel DPR 1275/71, poiche' non                      
espressamente, ne' implicitamente, abrogate dalle suindicate leggi e            
decreti successivi.                                                             
Le norme citate regolamentano la composizione della Commissione                 
giudicatrice, i criteri per la valutazione dei titoli e                         
l'attribuzione dei punteggi, le prove d'esame ed in generale le                 
modalita' di svolgimento del concorso per l'assegnazione delle sedi.            
opportuno sottolineare che i termini temporali, previsti                        
categoricamente dall'art. 4, commi 3 e 8, della Legge 362/91, sono              
stati dichiarati incostituzionali (Corte Costituzionale 23 luglio               
1992, n. 352) e non sono ripresi nel successivo citato DPCM 30 marzo            
1994, n. 298. A tale scopo, occorrera' dunque fare riferimento, alla            
normativa vigente in materia di concorsi pubblici.                              
L'indizione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,                
avviene mediante apposito provvedimento da emanarsi da parte                    
dell'Amministrazione provinciale, per l'intero suo territorio; al               
bando dovra' essere data adeguata pubblicita', ai sensi dell'art. 2             
del DPCM 298/94, mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione. Il bando deve altresi' essere pubblicato, per                    
estratto, entro i successivi 10 giorni, nella Gazzetta Ufficiale                
della Repubblica e trasmesso in copia all'Ordine provinciale dei                
farmacisti ed alla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani;            
dello stesso deve essere data comunicazione infine anche al Ministero           
della Sanita'.                                                                  
Al concorso sono ammessi solo i laureati in Farmacia o in Chimica e             
Tecnologie farmaceutiche di tutti gli Stati membri dell'Unione                  
Europea, maggiori di eta', in possesso dei diritti civili e politici,           
iscritti all'Albo professionale dei farmacisti, che non abbiano                 
compiuto i sessanta anni di eta', con requisiti posseduti alla data             
di scadenza del termine di presentazione delle domande.                         
La Provincia provvede, inoltre, alla nomina della Commissione                   
giudicatrice, mediante formale provvedimento amministrativo e, in               
caso di impedimento di un commissario a partecipare ai lavori della             
Commissione giudicatrice, dispone la sua immediata sostituzione. La             
Commissione esaminatrice deve avere la seguente composizione:                   
a) un professore universitario ordinario o associato, con una                   
anzianita' di insegnamento di almeno cinque anni in una delle materie           
oggetto di esame (Farmacologia, Tecnica farmaceutica, Legislazione              
farmaceutica);                                                                  
b) due funzionari dirigenti o appartenenti alla carriera direttiva              
delle Aziende Unita' sanitarie locali, dei quali almeno uno                     
farmacista;                                                                     
c) due farmacisti, di cui uno titolare di farmacia ed uno esercente             
in farmacia aperta al pubblico, designati dell'Ordine provinciale dei           
farmacisti.                                                                     
Le funzioni di presidente sono esercitate dal professore                        
universitario o da uno dei due funzionari delle Aziende Unita'                  
sanitarie locali, quelle di segretario da un funzionario della                  
carriera direttiva amministrativa della Provincia.                              
La Commissione procede all'espletamento di una prova attitudinale ed            
alla valutazione dei titoli (di studio, di carriera e professionali).           
La prova attitudinale e' articolata in cento domande in materia di              
Farmacologia, Tecnica farmaceutica e Legislazione farmaceutica,                 
estratte a sorte dalla Commissione esaminatrice tra le tremila                  
predisposte, ogni biennio, dal Ministero della Sanita'; nell'estrarre           
a sorte le domande, vanno adottate le misure necessarie ad impedire             
che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le             
domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale              
(art. 1, DPCM 34/98). Il candidato dovra' indicare la risposta esatta           
tra le cinque gia' predisposte.                                                 
Ai sensi dell'art. 7 del DPR 1275/71, la Commissione deve quindi                
redigere un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e              
dal segretario, di tutte le operazioni concorsuali.                             
L'approvazione finale della graduatoria di merito avviene mediante              
provvedimento dell'Amministrazione provinciale. Con lettera                     
raccomandata si dara' comunicazione dell'esito del concorso ai                  
candidati risultati idonei, interpellandoli secondo l'ordine di                 
graduatoria, entro 60 giorni dall'approvazione della stessa,                    
affinche' esprimano la propria opzione tra tutte le farmacie messe a            
concorso.                                                                       
Dalla data della ricezione della lettera raccomandata con la quale si           
comunica l'esito del concorso, decorre il termine perentorio di                 
cinque giorni (art. 2 della Legge 389/99) entro il quale i candidati            
devono indicare la sede farmaceutica scelta. L'indicazione espressa             
dal candidato non puo' essere modificata; tale indicazione vale anche           
come accettazione della sede (prevista dall'art. 9 del DPR 1275/71).            
Il candidato che non indica, entro il quinto giorno successivo a                
quello dell'interpello, la farmacia prescelta, e' escluso                       
dall'assegnazione.                                                              
La Provincia assegna le titolarita' con apposito atto amministrativo,           
dandone comunicazione anche alle Aziende Unita' sanitarie locali ed             
ai Comuni interessati.                                                          
Il vincitore, ricevuto il provvedimento di assegnazione, dovra'                 
avanzare regolare istanza al Sindaco del Comune interessato ed                  
adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 9 e 10 del DPR 1275/71             
per ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della               
farmacia.                                                                       
VI Assegnazioni ai Comuni delle titolarita' di farmacie                         
Le sedi farmaceutiche che si rendono vacanti e quelle di nuova                  
istituzione a seguito della revisione della pianta organica possono,            
per la meta', essere assunte in gestione dal Comune, ai sensi di                
quanto disposto dall'art. 9 delle Legge 475/68 e successive                     
modificazioni.                                                                  
Nel caso di unica farmacia vacante o di nuova istituzione, la                   
prelazione si esercita alternativamente al concorso, nel senso che              
l'opzione da parte del Comune e' possibile solo se l'ultima                     
assegnazione sia avvenuta per concorso; qualora il numero delle                 
farmacie vacanti o di nuova istituzione risulti dispari, la                     
preferenza spetta per l'unita' eccedente al Comune.                             
L'individuazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova                    
istituzione che possono essere prelazionate dai Comuni, formalizzata            
in un provvedimento amministrativo da parte della Provincia, e'                 
comunicata alle Amministrazioni comunali interessate, unitamente alla           
richiesta di esercizio del diritto di prelazione.                               
Qualora il Comune eserciti il diritto di prelazione,                            
l'Amministrazione provinciale dovra' adottare apposito atto                     
amministrativo di assegnazione della titolarita' al Comune stesso, da           
trasmettersi all'Amministrazione comunale interessata, indicando                
contemporaneamente che il rilascio dell'autorizzazione all'apertura             
ed all'esercizio della farmacia prelazionata e' subordinato a quanto            
segue:                                                                          
- nomina del Direttore responsabile;                                            
- ubicazione all'interno della propria sede territoriale, a distanza            
non inferiore al limite di duecento metri, ovvero di almeno tremila             
metri, dalle farmacie gia' esistenti, anche se ubicate in comuni                
diversi, a seconda del criterio utilizzato per l'istituzione della              
farmacia;                                                                       
- esito favorevole dell'ispezione di cui all'art. 111 del Testo unico           
delle leggi sanitarie.                                                          
Qualora il Comune non eserciti il diritto di prelazione, la sede                
farmaceutica sara' inclusa nel numero delle farmacie da assegnare               
mediante concorso, da svolgersi secondo le procedure ordinarie di cui           
al punto V.                                                                     

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina