DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 28 marzo 2000, n. 2592
DPR 24/5/1988, n. 203, art. 17. Parere regionale autorizzazione ed esercizio di un impianto competenza Ministero Industria, Commercio ed Artigianato societa' CER - Compagnia per l'energia rinnovabile Srl - Milano - impianto presso area pozzo di Quadrelli, comune Vigolzone (PC) - localita' Mansano Superiore
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che il DPR 24 maggio 1988, n. 203 recante norme in materia di
qualita' dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di
inquinamento prodotto dagli impianti industriali, all'art. 17
attribuisce al Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato la competenza al rilascio dell'autorizzazione
preventiva per la costruzione e l'esercizio di centrali
termoelettriche e di raffinerie di oli minerali, previo parere dei
Ministri dell'Ambiente e della Sanita', sentita la Regione
interessata;
vista la domanda di autorizzazione presentata in data 20 gennaio 2000
dalla societa' CER - Compagnia per l'energia rinnovabile Srl con sede
legale in Milano, Via Viviani n. 8, ai sensi dell'art. 17 del DPR 24
maggio 1988, n. 203, al Ministero dell'Industria, del Commercio ed
Artigianato per la costruzione e l'esercizio di un impianto di
produzione di energia elettrica con motori a combustione interna
alimentati a gas naturale da giacimento minore isolato della potenza
elettrica complessiva di circa 2.400 kW e termica introdotta con il
combustibile di circa 6.100 kW da installare presso Area Pozzo di
Quadrelli 2 sita in comune di Vigolzone (PC) - localita' Mansano
Superiore;
vista la nota del Ministero dell'Industria, del Commercio e
dell'Artigianato in data 10 febbraio 2000, prot. n. 203081 con la
quale si richiede il parere regionale ai sensi dell'art. 17 del DPR
24 maggio 1988, n. 203;
esaminate, ai fini dell'espressione del parere di cui all'art. 17 del
DPR 203/88, la relazione tecnica progettuale e la perizia giurata
allegate alla domanda di autorizzazione;
valutate le soluzioni tecnico-impiantistiche proposte e
specificatamente: n. 3 gruppi elettrogeni aventi potenzialita'
complessiva pari a 6.100 KWt dotati di sistemi catalitici ossidanti
di abbattimento degli inquinanti presenti nelle emissioni;
visto il parere espresso dall'Amministrazione provinciale di Piacenza
prot. n. 16/39 del 28 marzo 2000 ed il parere espresso
dall'Amministrazione comunale di Vigolzone (PC) prot. n.347/00 del
25 marzo 2000 che si allegano in copia;
visto il DPR 24 maggio 1988, n. 203;vista la deliberazione della
Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale sono state fissate le direttive dell'esercizio
delle funzioni dirigenziali;
vista la deliberazione n. 861 del 30 aprile 1996, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono stati individuati gli atti di gestione di
competenza dei dirigenti nell'ambito della Direzione generale
Ambiente;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Uffico
Disciplina e Controllo emissioni in atmosfera ing. Piero Pagotto per
quanto riguarda la regolarita' tecnica del presente provvedimento, ai
sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41;
dato atto del parere favorevole di legittimita' espresso dal
Responsabile del Servizio Promozione, Indirizzo e Controllo
ambientale dott. Sergio Garagnani, ai sensi dell'art. 4, sesto comma
della L.R. 41/92,
determina:
1) di esprimere il proprio parere favorevole per l'autorizzazione
richiesta dalla societa' CER di Milano per la costruzione e
l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica avente
potenza termica complessiva pari a 6.100 MW, alimentato a gas
naturale da giacimento minore isolato ubicato in comune di Vigolzone
(PC) - localita' Mansano Superiore, a condizione che vengano
rispettate le seguenti prescrizioni ritenute necessarie:
- devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione:
CO 300 mg/Nm3
NOx (come NO2) 450 mg/Nm3
I valori di emissione si intendono riferiti a fumi secchi ad una
percentuale volumetrica di ossigeno nell'effluente gassoso pari al
5%, a OC e 0,101 Mpa;
- per quanto riguarda altri inquinanti presenti nelle emissioni
dovranno essere rispettati i valori indicati al punti 5, 6, 7 ed 8
dell'Allegato 3 del DM 12 luglio 1990;
2) di inviare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del DPR 24
maggio 1988, al Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, al
Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanita', la presente
determinazione ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta
dalla societa' CER di Milano;
3) di pubblicare integralmente la presente determinazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ad avvenuta
efficacia della stessa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sergio Garagnani