DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 287
Definizione degli indirizzi e delle modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 21/4/1999, n. 3
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- l'art. 74 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che stabilisce che sono
di competenza della Regione i compiti e le funzioni concernenti il
coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi del Capo
VIII della legge medesima, ivi compresa l'adozione degli indirizzi
relativi alla concessione dei contributi nel settore del commercio;
- l'art. 75, lett. b) della suddetta L.R. 3/99 che delega alle
Province la determinazione dei criteri e delle modalita' di
concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di
erogazione ai beneficiari finali, nonche' la determinazione delle
modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e
degli indirizzi regionali succitati;
- la L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 "Interventi nel settore del
commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese
minori della rete distributiva - Abrogazione della L.R. 7 dicembre
1994, n. 49";
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" ed in
particolare l'art. 18 contenente modifiche alla L.R. 41/97;
- il Programma pluriennale (1998-2000) degli interventi previsti
dalla summenzionata L.R. 41/97, approvato con deliberazione n. 936
del 15 giugno 1998, e le successive modifiche apportate con
deliberazione n. 1916 del 26 ottobre 1999;
- la L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali in favore
dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione" la
quale, all'art. 15, prevede la concessione di contributi atti a
favorire l'occupazione nel settore commerciale di emigrati
emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari;
- la L.R. 14 aprile 1995, n. 35 di modifica ed integrazione alla L.R.
14/90;
- la propria deliberazione n. 1456 del 18 aprile 1995, resa esecutiva
dalla CCARER con atto prot. n. 759/727 del 4 maggio 1995, contenente
le modalita' di presentazione delle domande ed i criteri per la
concessione dei contributi di cui alla L.R. 14/90;
- la propria deliberazione n. 385 del 25 marzo 1997, resa esecutiva
dalla CCARER con atto prot. n. 494/478 del 10 aprile 1997, recante
alcune modifiche alla summenzionata deliberazione 1456/95;
considerato:
- che la presente deliberazione disciplina le modalita' di
coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di
concessione di contributi nel settore del commercio nonche' definisce
gli indirizzi relativi alla concessione dei contributi medesimi;
- che la presente deliberazione disciplina altresi' l'eventuale
gestione di fondi statali trasferiti alla Regione, anche in
attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 112;
- che il Programma pluriennale (1998-2000) degli interventi previsti
dalla summenzionata L.R. 41/97, approvato con propria deliberazione
n. 936 del 15 giugno 1998, esecutiva ai sensi di legge, e le
modifiche apportate con propria deliberazione n. 1916 del 26 ottobre
1999, costituiscono atto di indirizzo per la gestione delle
iniziative da attuare a livello provinciale ai sensi della L.R. 41/97
e successive modifiche apportate dalla L.R. 14/99;
- che i Criteri per la concessione dei contributi ai sensi della L.R.
14/90, approvati con deliberazione n. 1456 del 18 aprile 1998 e
successivamente modificati ed integrati con deliberazione n. 385 del
25 marzo 1997, costituiscono atti di indirizzo per la gestione delle
iniziative da attuare a livello provinciale, ai sensi della L.R.
14/90;
dato atto:
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Programmazione della distribuzione commerciale, dott.ssa Paola
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19
novembre 1992, n. 41 e della delibera 2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'area
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione
2541/95;
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di approvare i seguenti indirizzi e modalita' di coordinamento delle
funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei
contributi nel settore del commercio, ai sensi dell'art. 74 della
L.R. 21 aprile 1999, n. 3:
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle
Province in materia di concessione dei contributi nel settore del
commercio.
La L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante la riforma del sistema regionale
e locale stabilisce, all'art. 74, che sono di competenza della
Regione i compiti e le funzioni concernenti, fra l'altro, il
coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi del Capo
VIII della legge medesima, ivi compresa l'adozione di indirizzi
relativi alla concessione dei contributi.
Il successivo art. 75 prevede che sono delegate alle Province le
funzioni inerenti la determinazione dei criteri e delle modalita' di
concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di
erogazione ai beneficiari finali, nonche' la determinazione delle
modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e
degli indirizzi definiti dalla Regione.
A tale fine e' individuato quale strumento per attuare la delega di
cui sopra, relativamente all'anno 2000 e agli interventi previsti
dalla L.R. 41/97, il Programma pluriennale degli interventi previsti
dalla L.R. 10 dicembre 1997, n. 41, approvato con propria
deliberazione n. 936 del 15 giugno 1998 e successivamente modificato
con deliberazione n. 1916 del 26 ottobre 1999.
Tale Programma determina i seguenti contenuti della delega:
1) soggetti beneficiari
2) presentazione delle domande di contributo
3) caratteristiche dei progetti
4) decorrenza delle iniziative
5) priorita'
6) misura dei contributi
7) erogazione dei contributi
8) cause di revoca del contributo.
Per l'attuazione degli interventi di cui alla L.R. 14/90 e'
individuato quale strumento per attuare la delega, per l'anno 2000,
l'atto n. 1456 del 18 aprile 1998 con le modifiche apportate con atto
n. 385 del 25 marzo 1997.
La conferma degli atti surrichiamati e' motivata dalla necessita' di
garantire agli operatori interessati alla presentazione delle domande
la disponibilita', in tempo utile, di adeguate informazioni.
Per quanto concerne l'istruttoria e la valutazione delle domande le
Amministrazioni provinciali:
- provvedono all'istruttoria delle domande di cui alla L.R. 41/97 e
alla L.R. 14/90 pervenute, valutano l'ammissibilita' a contributo
delle iniziative e, per quanto concerne la domanda presentata ai
sensi della L.R. 41/97, le priorita' delle stesse in rapporto ai
criteri stabiliti nel programma regionale degli interventi della L.R.
41/97;
- provvedono alla determinazione delle spese ammissibili a
contributo;
- predispongono un Piano provinciale degli interventi redatto sulla
base delle domande ricevute e ritenute ammissibili stabilendo le
percentuali di contributo in considerazione dei massimali stabiliti
dalla L.R. 41/97 e dalla L.R. 14/90;
- trasmettono il Piano provinciale alla Regione entro il 30 settembre
di ogni anno.
Approvazione del Piano e riparto delle risorse
La Giunta regionale, entro il 30 novembre, sulla base delle richieste
presentate nell'ambito dei Piani provinciali degli interventi e in
considerazione dei fondi di bilancio procede all'approvazione dei
Piani medesimi e alla contestuale ripartizione dei fondi alle
Province.
Qualora le richieste di finanziamento dei Piani provinciali degli
interventi complessivamente considerati superino l'ammontare dello
stanziamento del bilancio regionale di previsione, nel riparto delle
risorse la Giunta regionale procede ad una riduzione proporzionale
commisurata all'entita' dei singoli Piani provinciali.
Le Amministrazioni provinciali possono integrare con propri fondi i
contributi cosi' ridotti fino al raggiungimento delle percentuali
massime stabilite dalle leggi regionali.
Concessione dei contributi
I Piani provinciali degli interventi, una volta approvati dalla
Giunta regionale, costituiscono atto di concessione nei limiti
massimi di contributo risultanti dall'atto di approvazione.
Qualora le risorse regionali ripartite non siano sufficienti a dare
copertura agli interventi ammessi, nella misura percentuale stabilita
dal Piano provinciale, le Amministrazioni provinciali possono
approvare, per l'integrazione fino ai massimali percentuali previsti
nelle normative regionali, un apposito atto di integrazione
finanziaria al Piano approvato. In tal caso tale provvedimento
costituisce atto di concessione.
A seguito della approvazione dei Piani provinciali da parte della
Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali provvedono alla
comunicazione ai richiedenti dell'accoglimento o della reiezione
delle domande.
Le eventuali ulteriori integrazioni con fondi provinciali al Piano
devono essere comunicate ai singoli beneficiari e alla Regione entro
un mese dall'adozione dell'atto contenente detta integrazione.
Per la valutazione delle domande di contributo e la predisposizione
del Piano provinciale degli interventi, l'Amministrazione provinciale
puo' costituire un nucleo di valutazione composto da esperti del
settore che provvede all'esame delle richieste ed esprime un parere
in ordine alla conformita' delle domande rispetto alle finalita'
dell'intervento, all'ordine di priorita' dei progetti e all'importo
dell'investimento ammissibile ed in particolare alla conformita'
dello stesso ai criteri posti dal presente Piano regionale.
Le Amministrazioni provinciali, entro il 30 settembre dell'anno
successivo a quello di concessione, trasmettono alla Regione una
relazione dettagliata sullo stato di realizzazione del Piano
provinciale degli interventi. Entro 6 mesi dal termine previsto per
la realizzazione degli interventi, pena la revoca del contributo, le
Amministrazioni provinciali provvedono a restituire alla Regione le
somme avanzate alla gestione a causa della mancata liquidazione,
della revoca dei contributi o di parte di essi.