REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 287

Definizione degli indirizzi e delle modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei contributi, ai sensi dell'art. 74 della L.R. 21/4/1999, n. 3

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- l'art. 74 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, che stabilisce che sono            
di competenza della Regione i compiti e le funzioni concernenti il              
coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi del Capo           
VIII della legge medesima, ivi compresa l'adozione degli indirizzi              
relativi alla concessione dei contributi nel settore del commercio;             
- l'art. 75, lett. b) della suddetta L.R. 3/99 che delega alle                  
Province la determinazione dei criteri e delle modalita' di                     
concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di                 
erogazione ai beneficiari finali, nonche' la determinazione delle               
modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e           
degli indirizzi regionali succitati;                                            
- la L.R. 10 dicembre 1997, n. 41 "Interventi nel settore del                   
commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese               
minori della rete distributiva - Abrogazione della L.R. 7 dicembre              
1994, n. 49";                                                                   
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14 "Norme per la disciplina del commercio           
in sede fissa in attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 114" ed in               
particolare l'art. 18 contenente modifiche alla L.R. 41/97;                     
- il Programma pluriennale (1998-2000) degli interventi previsti                
dalla summenzionata L.R. 41/97, approvato con deliberazione n. 936              
del 15 giugno 1998, e le successive modifiche apportate con                     
deliberazione n. 1916 del 26 ottobre 1999;                                      
- la L.R. 21 febbraio 1990, n. 14 "Iniziative regionali in favore               
dell'emigrazione e dell'immigrazione. Nuove norme per l'istituzione             
della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione" la               
quale, all'art. 15, prevede la concessione di contributi atti a                 
favorire l'occupazione nel settore commerciale di emigrati                      
emiliano-romagnoli e/o immigrati extracomunitari;                               
- la L.R. 14 aprile 1995, n. 35 di modifica ed integrazione alla L.R.           
14/90;                                                                          
- la propria deliberazione n. 1456 del 18 aprile 1995, resa esecutiva           
dalla CCARER con atto prot. n. 759/727 del 4 maggio 1995, contenente            
le modalita' di presentazione delle domande ed i criteri per la                 
concessione dei contributi di cui alla L.R. 14/90;                              
- la propria deliberazione n. 385 del 25 marzo 1997, resa esecutiva             
dalla CCARER con atto prot. n. 494/478 del 10 aprile 1997, recante              
alcune modifiche alla summenzionata deliberazione 1456/95;                      
considerato:                                                                    
- che la presente deliberazione disciplina le modalita' di                      
coordinamento delle funzioni delegate alle Province in materia di               
concessione di contributi nel settore del commercio nonche' definisce           
gli indirizzi relativi alla concessione dei contributi medesimi;                
- che la presente deliberazione disciplina altresi' l'eventuale                 
gestione di fondi statali trasferiti alla Regione, anche in                     
attuazione del DLgs 31 marzo 1998, n. 112;                                      
- che il Programma pluriennale (1998-2000) degli interventi previsti            
dalla summenzionata L.R. 41/97, approvato con propria deliberazione             
n. 936 del 15 giugno 1998, esecutiva ai sensi di legge, e le                    
modifiche apportate con propria deliberazione n. 1916 del 26 ottobre            
1999, costituiscono atto di indirizzo per la gestione delle                     
iniziative da attuare a livello provinciale ai sensi della L.R. 41/97           
e successive modifiche apportate dalla L.R. 14/99;                              
- che i Criteri per la concessione dei contributi ai sensi della L.R.           
14/90, approvati con deliberazione n. 1456 del 18 aprile 1998 e                 
successivamente modificati ed integrati con deliberazione n. 385 del            
25 marzo 1997, costituiscono atti di indirizzo per la gestione delle            
iniziative da attuare a livello provinciale, ai sensi della L.R.                
14/90;                                                                          
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Programmazione della distribuzione commerciale, dott.ssa Paola                  
Castellini, in merito alla regolarita' tecnica della presente                   
deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19                 
novembre 1992, n. 41 e della delibera 2541/95;                                  
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale dell'area               
Attivita' produttive, dott. Uber Fontanesi, in merito alla                      
legittimita' della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4,                
sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione           
2541/95;                                                                        
su proposta dell'Assessore alle Attivita' produttive;                           
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
di approvare i seguenti indirizzi e modalita' di coordinamento delle            
funzioni delegate alle Province in materia di concessione dei                   
contributi nel settore del commercio, ai sensi dell'art. 74 della               
L.R. 21 aprile 1999, n. 3:                                                      
Indirizzi e modalita' di coordinamento delle funzioni delegate alle             
Province in materia di concessione dei contributi nel settore del               
commercio.                                                                      
La L.R. 21 aprile 1999, n. 3 recante la riforma del sistema regionale           
e locale stabilisce, all'art. 74, che sono di competenza della                  
Regione i compiti e le funzioni concernenti, fra l'altro, il                    
coordinamento delle funzioni delegate alle Province ai sensi del Capo           
VIII della legge medesima, ivi compresa l'adozione di indirizzi                 
relativi alla concessione dei contributi.                                       
Il successivo art. 75 prevede che sono delegate alle Province le                
funzioni inerenti la determinazione dei criteri e delle modalita' di            
concessione dei contributi, di presentazione delle domande e di                 
erogazione ai beneficiari finali, nonche' la determinazione delle               
modalita' di revoca, nel rispetto della normativa regionale vigente e           
degli indirizzi definiti dalla Regione.                                         
A tale fine e' individuato quale strumento per attuare la delega di             
cui sopra, relativamente all'anno 2000 e agli interventi previsti               
dalla L.R. 41/97, il Programma pluriennale degli interventi previsti            
dalla L.R. 10 dicembre 1997, n. 41, approvato con propria                       
deliberazione n. 936 del 15 giugno 1998 e successivamente modificato            
con deliberazione n. 1916 del 26 ottobre 1999.                                  
Tale Programma determina i seguenti contenuti della delega:                     
1) soggetti beneficiari                                                         
2) presentazione delle domande di contributo                                    
3) caratteristiche dei progetti                                                 
4) decorrenza delle iniziative                                                  
5) priorita'                                                                    
6) misura dei contributi                                                        
7) erogazione dei contributi                                                    
8) cause di revoca del contributo.                                              
Per l'attuazione degli interventi di cui alla L.R. 14/90 e'                     
individuato quale strumento per attuare la delega, per l'anno 2000,             
l'atto n. 1456 del 18 aprile 1998 con le modifiche apportate con atto           
n. 385 del 25 marzo 1997.                                                       
La conferma degli atti surrichiamati e' motivata dalla necessita' di            
garantire agli operatori interessati alla presentazione delle domande           
la disponibilita', in tempo utile, di adeguate informazioni.                    
Per quanto concerne l'istruttoria e la valutazione delle domande le             
Amministrazioni provinciali:                                                    
- provvedono all'istruttoria delle domande di cui alla L.R. 41/97 e             
alla L.R. 14/90 pervenute, valutano l'ammissibilita' a contributo               
delle iniziative e, per quanto concerne la domanda presentata ai                
sensi della L.R. 41/97, le priorita' delle stesse in rapporto ai                
criteri stabiliti nel programma regionale degli interventi della L.R.           
41/97;                                                                          
- provvedono alla determinazione delle spese ammissibili a                      
contributo;                                                                     
- predispongono un Piano provinciale degli interventi redatto sulla             
base delle domande ricevute e ritenute ammissibili stabilendo le                
percentuali di contributo in considerazione dei massimali stabiliti             
dalla L.R. 41/97 e dalla L.R. 14/90;                                            
- trasmettono il Piano provinciale alla Regione entro il 30 settembre           
di ogni anno.                                                                   
Approvazione del Piano e riparto delle risorse                                  
La Giunta regionale, entro il 30 novembre, sulla base delle richieste           
presentate nell'ambito dei Piani provinciali degli interventi e in              
considerazione dei fondi di bilancio procede all'approvazione dei               
Piani medesimi e alla contestuale ripartizione dei fondi alle                   
Province.                                                                       
Qualora le richieste di finanziamento dei Piani provinciali degli               
interventi complessivamente considerati superino l'ammontare dello              
stanziamento del bilancio regionale di previsione, nel riparto delle            
risorse la Giunta regionale procede ad una riduzione proporzionale              
commisurata all'entita' dei singoli Piani provinciali.                          
Le Amministrazioni provinciali possono integrare con propri fondi i             
contributi cosi' ridotti fino al raggiungimento delle percentuali               
massime stabilite dalle leggi regionali.                                        
Concessione dei contributi                                                      
I Piani provinciali degli interventi, una volta approvati dalla                 
Giunta regionale, costituiscono atto di concessione nei limiti                  
massimi di contributo risultanti dall'atto di approvazione.                     
Qualora le risorse regionali ripartite non siano sufficienti a dare             
copertura agli interventi ammessi, nella misura percentuale stabilita           
dal Piano provinciale, le Amministrazioni provinciali possono                   
approvare, per l'integrazione fino ai massimali percentuali previsti            
nelle normative regionali, un apposito atto di integrazione                     
finanziaria al Piano approvato. In tal caso tale provvedimento                  
costituisce atto di concessione.                                                
A seguito della approvazione dei Piani provinciali da parte della               
Giunta regionale, le Amministrazioni provinciali provvedono alla                
comunicazione ai richiedenti dell'accoglimento o della reiezione                
delle domande.                                                                  
Le eventuali ulteriori integrazioni con fondi provinciali al Piano              
devono essere comunicate ai singoli beneficiari e alla Regione entro            
un mese dall'adozione dell'atto contenente detta integrazione.                  
Per la valutazione delle domande di contributo e la predisposizione             
del Piano provinciale degli interventi, l'Amministrazione provinciale           
puo' costituire un nucleo di valutazione composto da esperti del                
settore che provvede all'esame delle richieste ed esprime un parere             
in ordine alla conformita' delle domande rispetto alle finalita'                
dell'intervento, all'ordine di priorita' dei progetti e all'importo             
dell'investimento ammissibile ed in particolare alla conformita'                
dello stesso ai criteri posti dal presente Piano regionale.                     
Le Amministrazioni provinciali, entro il 30 settembre dell'anno                 
successivo a quello di concessione, trasmettono alla Regione una                
relazione dettagliata sullo stato di realizzazione del Piano                    
provinciale degli interventi. Entro 6 mesi dal termine previsto per             
la realizzazione degli interventi, pena la revoca del contributo, le            
Amministrazioni provinciali provvedono a restituire alla Regione le             
somme avanzate alla gestione a causa della mancata liquidazione,                
della revoca dei contributi o di parte di essi.                                 

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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