DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 593
Aggiornamento del nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamata la propria deliberazione n. 410 del 25 marzo 1997
"Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative
tariffe" con la quale si e' provveduto a recepire in sede di prima
applicazione il nomenclatore tariffario allegato e parte integrante
del DM 22 luglio 1996 recante "Prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio
sanitario nazionale e relative tariffe" includendo ad integrazione
alcune altra prestazioni erogate in ambito regionale e rideterminando
le tariffe delle visite specialistiche secondo i criteri indicati
all'art. 2, comma 9, della Legge 549/95;
visti:
- il DM 10 febbraio 1997 e il DM 13 maggio 1997 contenenti modifiche
e integrazioni al nomenclatore tariffario di cui al sopra citato DM
22 luglio 1996;
- il DM 15 aprile 1994 "Determinazione dei criteri generali per la
fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza
specialistica, riabilitativa ed ospedaliera";
dato atto che, per garantire l'uniforme applicazione in ambito
regionale del nomenclatore tariffario, con determinazione n. 38/97
del Direttore generale dell'Agenzia sanitaria regionale e' stato
istituito un apposito gruppo di lavoro per il controllo di qualita'
della codifica delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale;
rilevato che tale gruppo regionale ha lavorato con cadenza mensile
presso l'Agenzia sanitaria regionale raccogliendo e selezionando i
problemi e i quesiti posti dalle aziende sanitarie ed ha predisposto,
avvalendosi delle fonti normative disponibili e ricorrendo in taluni
casi al parere di singoli professionisti e/o di Societa'
scientifiche, gli elementi necessari alla formulazione delle
indicazioni da parte dell'Assessorato alla Sanita';
dato atto:
- che i criteri utilizzati dal gruppo regionale per selezionare le
problematiche evidenziate sono stati riferiti a:
- chiarezza del quesito
- reale sussistenza del problema
- rilevanza del problema
- significativita' clinica
- implicazioni tariffarie;
- che i criteri assunti dal gruppo per la predisposizione della
risposta sono stati ispirati ai seguenti principi:
- tendenziale non espandibilita' della lista delle prestazioni
- valutazione dell'effettiva diversita' del contenuto di una
prestazione di cui si chiede l'inserimento e delle implicazioni
amministrative e sanitarie conseguenti
- utilizzo dell'assimilazione per analogia quando ci si riferisce a
varianti di esecuzione di procedure
- necessita' di procedere per accorpamenti piuttosto che per
suddivisione delle prestazioni gia' in elenco
- valutazione dell'impatto sul comportamento prescrittivo conseguente
alle indicazioni fornite;
rilevato che a seguito dei lavori del gruppo regionale sono state
fornite le specifiche tecniche per alcune prestazioni, finalizzate a
rendere piu' agevole una identificazione univoca delle stesse, e sono
state introdotte alcune ulteriori descrizioni assimilabili per
analogia a prestazioni gia' presenti;
dato atto che le specifiche e le descrizioni introdotte sono
contrassegnate, nel nomenclatore tariffario in allegato che e' parte
integrante della presente deliberazione, con le lettere "as";
preso atto inoltre che dall'analisi del materiale pervenuto al gruppo
regionale e' emersa la opportunita' di individuare con specifico
codice alcune prestazioni integrative di altre gia' esistenti nel
nomenclatore tariffario regionale, altre di cui si ritiene utile la
precisa rilevazione a fini statistico-epidemiologici, ed altre ancora
in considerazione della crescente rilevanza clinica del loro
utilizzo;
ritenuto pertanto di individuare come segue le prestazioni e i
relativi codici, contrassegnate dalla lettera "I", da includere a
integrazione e specificazione di prestazioni erogate in ambito
regionale;
dato atto che le tariffe delle prestazioni aggiuntive sono state
determinate in base a criteri di analogia con prestazioni gia'
previste dal nomenclatore stesso, e sono di seguito riportate per
branca specialistica:
- "Diagnostica per immagini: Radiologia diagnostica"
"Chirurgia vascolare - Angiologia"
887621 "Ecocolordoppler dei grossi vasi addominali"
Lire 85.000 (pari ad Euro 43,90)
- "Diagnostica per immagini: Medicina nucleare"
921811 "Scintigrafia mammaria (Mammoscintigrafia)"
Lire 413.500 (pari ad Euro 213,55)
- "Gastroenterologia - Chirurgia ed Endoscopia digestiva"
893201 "Manometria gastrointestinale"
Lire 130.000 (pari ad Euro 67,14)
- "Laboratorio analisi"
903511 "Somatostatina"
Lire 20.550 (pari ad Euro 10,59)
904251 "Recettore Solubile Transferrina"
Lire 38.000 (pari ad Euro 19,63)
911711 "Virus Epatite E anticorpi (HEV AB)"
Lire 18.100 (pari ad Euro 9,35)
- 913851 "Esame Citologico di materiale NAS"
Lire 21.600 (pari ad Euro 11,16)
- "Oculistica"
951201 "Oftalmoscopia a Scansione Laser (GDx)"
Lire 90.000 (pari ad Euro 46,48)
- "Oncologia"
549701 "Iniezione Endolinfatica di sostanze terapeutiche"
(erogabile solo in ambulatori situati presso le istituzioni di
ricovero ovvero ambulatori protetti)
Lire 150.000 (pari ad Euro 77,47)
- "Ostetricia e Ginecologia"
711101 "Separazione di sinechie delle piccole labbra"
Lire 38.400 (pari ad Euro 19,83)
considerato inoltre che per la branca specialistica di Oculistica il
Gruppo regionale ha evidenziato la necessita' di rivedere le
modalita' di impiego delle prestazioni di seguito segnalate con il
rispettivo codice e le relative tariffe:
a) 11.99.3 "Correzione di alterazioni corneali" con laser ad eccimeri
(PTK) Lire 154.000 (pari ad Euro 79,53);
b) 11.99.2 "Correzione dei vizi di refrazione" Lire 154.000 (pari ad
Euro 79,53) per la quale si propone di modificare la sottodizione
"con laser ad eccimeri (PRK) o con laser ad olmio" con la seguente:
"con laser ad eccimeri (PRK) con tecnica di ablazione standard o
superficiale";
riscontrato che le prestazioni sopra indicate sono effettuate in
numero estremamente limitato in ambito ambulatoriale, a fronte di una
esecuzione piu' consistente in regime di degenza, di ricovero
ordinario o di day hospital, e valutato che le tariffe vigenti si
sono rivelate inadeguate al punto da determinare un inappropriato
livello di erogazione, cosi' come osservato anche in altre realta'
regionali;
considerato inoltre che il gruppo di cui sopra ha evidenziato
l'opportunita' di individuare una ulteriore prestazione di Chirurgia
refrattiva da includere a integrazione del nomenclatore:
- "Correzione dei vizi di refrazione con laser ad eccimeri con
tecnica LASIK o lamellare";
atteso che l'Agenzia sanitaria regionale ha effettuato l'analisi dei
costi delle prestazioni sopra indicate, riportata nella "Relazione
sui costi di attivita' di Chirurgia refrattiva", agli atti della
Direzione generale Sanita', evidenziando che:
- la "Correzione di alterazioni corneali" con tecnica PTK, riguarda
esclusivamente trattamenti terapeutici su occhi in condizioni
patologiche, eseguiti in presenza di opacita' corneali;
- la "Correzione dei vizi di refrazione" con tecnica PRK, e' un
trattamento di superficie per la miopia media, prevalentemente
eseguito per scopi estetici su occhi in condizioni sane;
- la "Correzione dei vizi di refrazione" con tecnica LASIK o
lamellare, e' un trattamento refrattivo prevalentemente eseguito per
scopi estetici ed e' piu' costosa delle precedenti in quanto richiede
l'utilizzo, oltre che del laser ad eccimeri, anche del microcheratomo
e di lamelle;
- i costi standard per caso trattato sono stati desunti dalle analisi
dei costi presentate da due sedi ospedaliere che erogano una limitata
attivita' di Chirurgia refrattiva, ancora in fase di avvio;
- e' ipotizzato a regime un volume di produzione pari a 750
prestazioni annue, per ciascuna delle tre tipologie di attivita'
considerate;
- il costo delle prestazioni eseguite con tecnica PRK e PTK non
comprende le prestazioni accessorie gia' presenti con codice
specifico nel nomenclatore tariffario;
- il costo unitario per le prestazioni con tecnica PRK e PTK,
considerando un numero medio di prestazioni di circa 750/anno, e'
calcolato in base al costo dell'attrezzatura "laser ad eccimeri" e
dei ferri chirurgici (con un ammortamento calcolato in 3 anni) ed al
costo del materiale di consumo e del personale;
- il costo unitario della prestazione effettuata con tecnica LASIK
comprende anche i costi di utilizzo del microcheratomo e delle
lamelle;
- sono state acquisite informazioni anche sui costi delle prestazioni
erogate in regime privato;
- l'analisi dei costi risente della limitata esperienza acquisita
finora a livello regionale nell'esercizio delle attivita'
considerate, ed e' pertanto suscettibile di revisione che potra'
avvenire a consolidamento dell'esperienza in atto;
ritenuto sulla base degli approfondimenti tecnici di indicare come
segue le condizioni di erogabilita' delle prestazioni considerate,
precisando che, per le caratteristiche di durata ed invasivita'
minime, il livello appropriato di erogazione e' quello ambulatoriale:
A) "Correzione di alterazioni corneali": il trattamento di lesioni
che, alterando le normali trasparenza e regolarita' corneali inducono
riduzione del visus, e' da considerare come procedura avente
finalita' terapeutica e rientra pertanto tra le prestazioni erogabili
dal Servizio sanitario regionale;
B) "Correzione dei vizi di refrazione" sia con tecnica PRK sia con
tecnica LASIK: queste rappresentano una tecnica irreversibile,
associata ad un certo rischio di complicanze, e sono effettuate nella
maggioranza dei casi per motivi estetici per evitare l'utilizzo degli
occhiali o di lenti a contatto.
Se eseguite per motivi estetici queste prestazioni non possono essere
ricomprese nei livelli essenziali di assistenza indicati dal Piano
sanitario nazionale 1998-2000 e non sono quindi erogabili dal
Servizio sanitario regionale.
Fanno eccezione alcuni casi, la cui rilevanza epidemiologica e'
minima, per i quali la correzione dei vizi di refrazione, con tecnica
PRK o LASIK, assume finalita' terapeutiche e deve pertanto
considerarsi prestazione erogabile dal Servizio sanitario regionale,
e precisamente:
1) per i pazienti con anisometropia grave (superiore a 4-5 diottrie);
2) per i pazienti portatori di vizio refrattivo di tipo miopico che
hanno sviluppato intolleranza grave alle lenti a contatto e la cui
occupazione lavorativa e' assolutamente incompatibile con l'utilizzo
di lenti tradizionali;
ritenuto inoltre di ridefinire come di seguito precisato le
prestazioni esaminate e le relative tariffe, sulla base del parere
espresso dall'Agenzia sanitaria regionale:
1) per la prestazione con codice 11.99.2 "Correzione dei vizi di
refrazione", si modifica la sottodizione come segue: "con laser ad
eccimeri (PRK) con tecnica di ablazione standard o superficiale" e si
ridefinisce la tariffa sulla base dell'analisi dei costi, con importo
pari a Lire 740.000 (pari ad Euro 382,18);
2) per la prestazione con codice 11.99.3 "Correzione di alterazioni
corneali" si ridefinisce la tariffa sulla base dell'analisi dei
costi, con importo pari a Lire 740.000 (pari ad Euro 382,18);
3) si inserisce la nuova prestazione, contrassegnata dalla lettera
"I": codice 119904 "Correzione dei vizi di refrazione" con laser ad
eccimeri con tecnica LASIK o lamellare, con tariffa risultante
dall'analisi dei costi pari a Lire 940.000 (pari ad Euro 485,47);
precisato che le limitazioni di erogabilita' indicate al precedente
punto B sono evidenziate nel nomenclatore tariffario con il
contrassegno "**", che individua le prestazioni la cui erogabilita' a
carico del Fondo sanitario e' condizionata da linee guida definite a
livello regionale;
dato atto:
- del parere favorevole espresso sia dalla Responsabile del Servizio
Distretti sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato che dal Responsabile del
Servizio Presidi ospedalieri, dott. Sergio Venturi, in merito alla
regolarita' tecnica della presente deliberazione, ai sensi dell'art.
4, sesto comma, della L.R. 41/92 e della propria deliberazione
2541/95;
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita',
dott. Franco Rossi, in merito alla legittimita' della presente
deliberazione ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 41/92 e
della deliberazione 2541/95;
sentita la Commissione consiliare Sicurezza sociale che ha espresso
parere favorevole nella seduta del 29 febbraio 2000;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di apportare le modifiche e le integrazioni al nomenclatore
tariffario approvato con deliberazione regionale 410/97 "Prestazioni
di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe", come
da allegato n. 1 che forma parte integrante del presente
provvedimento, sulla base delle motivazioni espresse in premessa;
2) di definire le condizioni di erogabilita' per le prestazioni
"correzione dei vizi di refrazione" cosi' come riportato al punto B
della premessa del presente atto;
3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
L'allegato sara' inserito nel sito Internet della Regione al seguente
indirizzo: www:regione.emilia-romagna.it«sanita' (cliccare
prestazioni specialistiche ambulatoriali).
(segue allegato fotografato)