REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 31                                                               
Norma finanziaria                                                               
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge                  
provvedono i Comuni, le Province e le Aziende Unita' sanitarie                  
locali, ciascuno per la parte di propria competenza.                            
2. Per la costruzione e la ristrutturazione di strutture di ricovero            
per cani e gatti, al servizio di piu' Comuni, la Giunta regionale e'            
autorizzata a corrispondere contributi fino ad un massimo del                   
cinquanta per cento della spesa sostenuta.                                      
3. Agli oneri di cui al comma precedente, nonche' a quelli in                   
applicazione del precedente art. 26, l'Amministrazione regionale fa             
fronte con l'istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del            
bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria                        
disponibilita' in sede di approvazione della legge finanziaria                  
regionale, adottata in coincidenza con l'approvazione della legge               
annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi              
dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.                               
NOTA ALL'ART.  31                                                               
Comma 3                                                                         
Il testo dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31,                      
concernente Norme per la disciplina della contabilita' della Regione            
Emilia-Romagna, e' il seguente:                                                 
"Art. 13 bis - Legge finanziaria regionale                                      
In coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio,              
delle leggi di assestamento o di variazione generale al bilancio di             
previsione annuale e pluriennale, e' adottato un provvedimento                  
legislativo di contenuto generale e sostanziale avente per finalita':           
a) il finanziamento dei programmi di settore con riferimento alle               
rispettive leggi settoriali di intervento;                                      
b) la diversa decorrenza o la diversa distribuzione nel tempo e fra i           
singoli obiettivi di uno stesso programma settoriale, dei                       
finanziamenti gia' autorizzati in passato;                                      
c) la introduzione di modifiche alle modalita' di intervento per il             
costante adattamento della vigente legislazione regionale di settore            
agli obiettivi specifici dei programmi di settore, nel rispetto degli           
obiettivi generali e delle finalita' originarie delle singole leggi;            
d) la fissazione del livello massimo del finanziamento regionale nei            
singoli tipi di intervento; la indicazione dei termini per la                   
presentazione delle domande di finanziamento con riferimento alle               
nuove ad ulteriori dotazioni pluriennali di spesa autorizzate per i             
singoli programmi nonche' ogni altra determinazione attribuita alla             
legge finanziaria dalla presente legge.                                         
La legge finanziaria e' approvata immediatamente prima delle                    
corrispondenti leggi di bilancio, dalle quali trae il riferimento               
necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle               
autorizzazioni pluriennali di spesa da esse disposte e nei confronti            
delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche               
allocazioni di spesa le cui obbligazioni scadono prevedibilmente                
nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.".                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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