REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 30                                                               
Sanzioni                                                                        
1. Fatta salva la denuncia all'autorita' giudiziaria nei casi                   
espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato, chi             
contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge e'                    
passibile delle seguenti sanzioni amministrative:                               
a) da Lire 150.000 (pari ad Euro 77,50) a Lire 450.000 (pari ad Euro            
232,41) per violazione delle norme di cui all'art. 7;                           
b) da Lire 100.000 (pari ad Euro 57,65) a Lire 300.000 (pari ad Euro            
154,44) per la mancata osservanza delle norme di identificazione di             
cui ai commi 1 e 2 dell'art. 8 ed all'art 17;                                   
c) da Lire 1.000.000 (pari ad Euro 5.164,60) a Lire 3.000.000 (pari             
ad Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui al comma 4               
dell'art. 7;                                                                    
d) da Lire 100.000 (pari ad Euro 57,65) a Lire 300.000 (pari ad Euro            
154,44) per la violazione delle norme di cui agli articoli 10 e 11 e            
al comma 6 dell'art. 22;                                                        
e) da Lire 2.000.000 (pari ad Euro 10.322,91) a Lire 10.000.000 (pari           
ad Euro 51.645,70) per la violazione delle norme di cui all'art. 12;            
f) da Lire 1.000.000 (pari ad Euro 5.164,60) a Lire 3.000.000 (pari             
ad Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui all'art. 15;             
g) da Lire 3.000.000 (pari ad Euro 1.549,37) a Lire 10.000.000 (pari            
ad Euro 51.645,70) per la violazione delle norme di cui ai commi 1,             
2, 3, 4 e 5 dell'art. 22 e all'art. 29;                                         
h) da Lire 500.000 (pari ad Euro 258,23) a Lire 3.000.000 (pari ad              
Euro 1.549,37) per la violazione delle norme di cui al comma 3                  
dell'art. 8.                                                                    
2. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 1 sono riscossi dai               
Comuni ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle                   
finalita' della presente legge.                                                 
3. Gli importi delle sanzioni di cui alla lettera f) del comma 1                
spettano alle Aziende Unita' sanitarie locali.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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