REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 27                                                               
Aggiornamento e formazione del personale                                        
1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le Aziende Unita' sanitarie              
locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il                  
coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed                 
aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione            
canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e                   
custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre,            
alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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