LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 27
Aggiornamento e formazione del personale
1. Le Province, d'intesa con i Comuni, le Aziende Unita' sanitarie
locali e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, con il
coordinamento della Regione, organizzano corsi di istruzione ed
aggiornamento per il personale addetto ai servizi per la popolazione
canina e felina, per gli addetti alle strutture di ricovero e
custodia dei cani e per il personale adibito, in ambiente silvestre,
alla lotta ai cani inselvatichiti e randagi.