REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 26                                                               
Contributi                                                                      
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione                     
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di               
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali           
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale                   
competente per territorio.                                                      
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono                
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio             
regionale.                                                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina