LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 26
Contributi
1. Al fine di tutelare il patrimonio zootecnico, la Regione
indennizzera' gli imprenditori agricoli per le perdite di capi di
bestiame causate da cani randagi od inselvatichiti o da altri animali
predatori, se accertate dalla Azienda Unita' sanitaria locale
competente per territorio.
2. La misura del contributo e le modalita' per l'erogazione sono
definite, su proposta della Giunta, con provvedimento del Consiglio
regionale.