REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 25                                                               
Cani inselvatichiti. Interventi                                                 
1. Le Province, sulla base delle indicazioni fornite dai Comitati di            
cui all'art. 3, attuano interventi per la progressiva riduzione,                
mediante cattura, del numero dei cani inselvatichiti e di quelli                
randagi in ambiente silvestre. Tali interventi sono effettuati da               
personale specificamente specializzato ed addestrato.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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