REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 24                                                               
Vigilanza contro il maltrattamento degli animali                                
1. I Comuni e le Aziende Unita' sanitarie locali esercitano le                  
funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza di leggi e                    
regolamenti in materia di protezione degli animali.                             
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i Comuni si                
avvalgono dei servizi per la protezione ed il controllo della                   
popolazione canina, nonche' della collaborazione dell'ENPA e delle              
altre associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, secondo quanto                
disposto dal comma 3 dell'art. 14.                                              
3. E' fatto divieto di detenere animali a chiunque sia stato                    
riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudelta' nei               
confronti di animali.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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