REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 23                                                               
Limitazione delle nascite                                                       
1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei               
gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con                    
modalita' atte a garantire il benessere degli animali.                          
2. Le Aziende Unita' sanitarie locali, in collaborazione con le                 
associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine                    
provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi             
per la limitazione delle nascite.                                               
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai                
programmi di cui al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori              
dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi             
alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli            
interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda                 
Unita' sanitaria locale, qualora tale attivita' sia compatibile con             
lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa                 
vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le            
strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti                     
convenzionati.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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