LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 23
Limitazione delle nascite
1. Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani e dei
gatti sono eseguiti esclusivamente da medici veterinari, con
modalita' atte a garantire il benessere degli animali.
2. Le Aziende Unita' sanitarie locali, in collaborazione con le
associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1, sentito l'Ordine
provinciale dei medici veterinari, organizzano ed attuano programmi
per la limitazione delle nascite.
3. Gli interventi per la limitazione delle nascite, previsti dai
programmi di cui al comma 2, sono effettuati presso gli ambulatori
dei Servizi veterinari, se esistenti, presso gli ambulatori annessi
alle strutture di ricovero, presso gli ambulatori convenzionati. Gli
interventi sono eseguiti dai veterinari dipendenti dall'Azienda
Unita' sanitaria locale, qualora tale attivita' sia compatibile con
lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa
vigente, dai veterinari addetti all'assistenza veterinaria presso le
strutture di ricovero e da veterinari liberi professionisti
convenzionati.