REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 22                                                               
Condizioni per la soppressione                                                  
1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di                 
rinuncia della proprieta', non devono essere soppressi, salvo i casi            
di cui al successivo comma 3.                                                   
2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture             
di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.               
3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto            
agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia veterinaria                
approvato con DPR n. 320 del 1954, e' consentita esclusivamente per             
motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosita'.            
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa                    
anestesia, esclusivamente i medici veterinari.                                  
5. E' comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di               
fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonche' dall'art. 25.            
6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato              
deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del           
territorio in cui e' avvenuto il fatto.                                         
NOTE ALL'ART. 22                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo degli articoli 86 e 87 del DPR n. 320 del 1954, citato              
alla nota 1) all'art. 15, e' riportato alla nota all'art. 16.                   
2) Il testo dell'art. 91 del DPR n. 320 del 1954, citato alla nota 1)           
all'art. 15, e' riportato alla nota 2) all'art. 15.                             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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