LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 22
Condizioni per la soppressione
1. I cani catturati, ritrovati e quelli ricoverati a seguito di
rinuncia della proprieta', non devono essere soppressi, salvo i casi
di cui al successivo comma 3.
2. I cani ed i gatti catturati, o comunque provenienti da strutture
di ricovero, non possono essere usati a scopo di sperimentazione.
3. La soppressione dei cani e dei gatti, fatto salvo quanto previsto
agli articoli 86, 87 e 91 del Regolamento di Polizia veterinaria
approvato con DPR n. 320 del 1954, e' consentita esclusivamente per
motivi di grave e incurabile malattia o di comprovata pericolosita'.
4. Alla soppressione provvedono, in modo eutanasico e previa
anestesia, esclusivamente i medici veterinari.
5. E' comunque vietata la soppressione dei cani e dei gatti al di
fuori dei casi previsti dal presente articolo, nonche' dall'art. 25.
6. Chi per errore od involontariamente uccide un cane identificato
deve darne segnalazione entro cinque giorni al Sindaco del Comune del
territorio in cui e' avvenuto il fatto.
NOTE ALL'ART. 22
Comma 3
1) Il testo degli articoli 86 e 87 del DPR n. 320 del 1954, citato
alla nota 1) all'art. 15, e' riportato alla nota all'art. 16.
2) Il testo dell'art. 91 del DPR n. 320 del 1954, citato alla nota 1)
all'art. 15, e' riportato alla nota 2) all'art. 15.