REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 21                                                               
Aree di sgambamento                                                             
1. Le Amministrazioni comunali, ove necessario, predispongono la                
realizzazione nel proprio territorio di aree di sgambamento,                    
debitamente recintate e servite, ove i cani possano essere lasciati             
liberi da guinzaglio in condizioni di sicurezza.                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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