REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 20                                                               
Norme igienico-sanitarie                                                        
1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private,           
devono essere assicurati il rispetto delle garanzie                             
igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.                     
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita           
l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici,                 
chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi                    
dell'art. 22, nonche' per interventi in caso d'urgenza.                         
3. Le Aziende Unita' sanitarie locali esercitano il controllo                   
sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la                
rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresi' le funzioni a loro           
demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.                       
4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2,            
nonche', in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale                    
ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori.                          

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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