LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27
NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA
Art. 20
Norme igienico-sanitarie
1. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti, pubbliche o private,
devono essere assicurati il rispetto delle garanzie
igienico-sanitarie e la tutela del benessere degli animali.
2. Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita
l'assistenza veterinaria per effettuare interventi terapeutici,
chirurgici, vaccinazioni e soppressioni eutanasiche ai sensi
dell'art. 22, nonche' per interventi in caso d'urgenza.
3. Le Aziende Unita' sanitarie locali esercitano il controllo
sanitario sulle strutture di ricovero, al fine di verificarne la
rispondenza igienico-sanitaria e svolgono altresi' le funzioni a loro
demandate in materia di profilassi e polizia veterinaria.
4. Le spese per l'effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2,
nonche', in genere, per i farmaci, i vaccini ed il materiale
ambulatoriale, sono a carico dei Comuni o dei gestori.