REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 27

NUOVE NORME PER LA TUTELA ED IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE CANINA E FELINA

          Art. 19                                                               
Requisiti delle strutture                                                       
1. Le strutture per il ricovero e la custodia dei cani di cui al                
precedente art. 16 devono essere costituite dai seguenti reparti:               
a) un reparto riservato esclusivamente alla custodia dei cani                   
soggetti ad osservazione sanitaria;                                             
b) un reparto adibito esclusivamente ai cani in custodia temporanea;            
c) un reparto per il ricovero permanente, o comunque oltre i termini            
previsti per la custodia temporanea. E' possibile prescindere da tale           
reparto purche' i cani destinati al ricovero permanente siano                   
trasferiti, dopo il periodo di custodia temporanea, ad altra idonea             
struttura di ricovero, pubblica o privata, all'uopo formalmente                 
convenzionata.                                                                  
2. I canili comunali e le strutture di ricovero o di rifugio per cani           
devono possedere, inoltre, le seguenti caratteristiche:                         
a) ubicazione salubre e protetta;                                               
b) strutture per i servizi di ricezione ed igienici, dispensa e                 
cucina, infermeria e degenza, deposito;                                         
c) recinti sufficientemente spaziosi per un moto fisiologicamente               
naturale dei cani, provvisti di bocchetta d'acqua all'ingresso,                 
inclinazione di drenaggio, settore notte riparato e settore giorno              
parzialmente coperto, cucce.                                                    
3. I requisiti ed i criteri generali previsti ai commi 1 e 2                    
riguardano anche il risanamento e la costruzione di canili privati.             
4. I Comuni ed i Servizi veterinari delle Aziende Unita' sanitarie              
locali, nel rispetto delle reciproche competenze, esercitano il                 
controllo sulle strutture di ricovero, sulla regolarita'                        
dell'affidamento o cessione dell'animale, secondo le disposizioni               
della presente legge.                                                           

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina